Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 novembre 2017, n. 27439. Trasformazione part time nella Pa e Giurisdizione ordinaria

Sentenza 20 novembre 2017, n. 27439
Data udienza 24 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17190/2016 proposto da:
COMUNE DI ROVIGO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 558/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).
ESPOSIZIONE DEL FATTO
1. Con sentenza n. 326/2011 il Tribunale di Rovigo – dopo aver respinto l’eccezione del resistente Comune di Rovigo di difetto di giurisdizione del giudice ordinario – accolse la domanda proposta da (OMISSIS), in qualita’ di dipendente del Comune di Rovigo, assunta a decorrere dall’1 maggio 2002 con contratto part-time orizzontale (per 18 ore settimanali) a tempo indeterminato inquadrata nella categoria B, profilo professionale prima di “operatore addetto al controllo soste” e poi (dal 2007) di “coadiutore tecnico – amministrativo della sicurezza teatro e museo” – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto di precedenza (L. n. 244 del 2007, ex articolo 3, comma 101) nell’ambito delle 20 assunzioni che il Comune, in sede di approvazione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2009-2011, aveva deciso di effettuare mediante la procedura di stabilizzazione dei dipendenti in servizio con contratto a tempo determinato.
Per l’effetto, il Tribunale adito condanno’ il suddetto Comune: a) ad effettuare la richiesta trasformazione del contratto della ricorrente da tempo parziale a tempo pieno, a partire dal 21 dicembre 2009; b) a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, le conseguenti differenze retributive con gli accessori di legge.
2. Avverso la suddetta sentenza propose appello il Comune di Rovigo, ribadendo sia la deduzione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sia le censure nel merito respinte in primo grado.
3. Con sentenza depositata il 7 gennaio 2016, la Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello del Comune, confermando la sentenza appellata.
4. La Corte territoriale, per quel che qui interessa, ha precisato che:
a) come affermato dal primo giudice la presente controversia e’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto rientra tra quelle previste nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1 e non tra quelle di cui al comma 4, stesso art., non essendo in questione profili di interesse legittimo nell’ambito di procedure concorsuali, ma diritti soggettivi asseritamente violati dalla PA, atteso che con la domanda azionata la dipendente lamenta l’erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell’ufficio (vedi: Cass. SU 15 settembre 2010, n. 19552);
b) la lavoratrice ha fatto valere in giudizio il proprio diritto di precedenza previsto dalla legge in caso di nuove assunzioni di personale a tempo pieno e non ha minimamente contestato ne’ la scelta della PA di procedere ad assunzioni mediante stabilizzazioni ne’ le modalita’ di svolgimento della relativa procedura;
c) le suddette assunzioni anziche’ contestate sono state poste a base del diritto fatto valere dall’interessata, diritto che presuppone la scelta della PA di procedere a nuove assunzioni ed e’ diretto a limitarne e non ad azzerarne la portata;
d) con il secondo motivo di appello il Comune di Rovigo ha riproposto l’eccezione secondo cui il diritto di precedenza e quindi la trasformazione di cui alla L. n. 244 del 2007, articolo 3, comma 101, sarebbero applicabili soltanto nell’ipotesi di nuove assunzioni relative ai medesimi profili professionali e non semplicemente alla medesima categoria contrattuale, precisando che i lavoratori inclusi nel piano dei fabbisogni de quo pur essendo tutti di categoria B, come la (OMISSIS), tuttavia erano di profili diversi rispetto a quello dell’appellata e che comunque la procedura di stabilizzazione era da preferire perche’ di carattere eccezionale e iniziata prima del 2007;
e) anche tale motivo va respinto perche’ dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, comma 1, si ricava il principio – confermato dall’articolo 3 CCNL di settore – della presunzione di equivalenza delle mansioni nell’ambito della categoria contrattuale, tanto piu’ che lo stesso Comune riconosce che almeno una delle posizioni da ricoprire era di categoria B1 (che era quella dell’appellata);
f) infine va sottolineato che il presupposto del diritto azionato dalla lavoratrice non e’ rappresentato dalla scelta operata dall’Amministrazione nel 2007 di procedere ad assunzioni a tempo determinato, ma dalla successiva scelta del 2009 di attivare la procedura di stabilizzazione effettuando assunzioni a tempo pieno e indeterminato.
3. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Rovigo propone ricorso per tre motivi e nel primo motivo e, in parte, nel secondo ribadisce la censura di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Sintesi delle censure.
1. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.

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