Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 novembre 2017, n. 27439. Trasformazione part time nella Pa e Giurisdizione ordinaria

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3. Per una migliore comprensione di tale soluzione appare opportuno muovere dalla riproduzione e dall’analisi letterale del testo della L. 24 dicembre 2007, n. 244 cit., articolo 3, comma 101, (intitolato: Disposizioni relative alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del personale con contratto di lavoro part-time), secondo cui:
“Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno puo’ avvenire nel rispetto delle modalita’ e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e’ data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.
Il dato letterale rende palese che il diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time, non e’ stato configurato dal legislatore come un diritto assoluto, in quanto si e’ stabilito che esso “puo'” essere fatto valere dagli interessati se ricorrono entrambi i suddetti presupposti:
a) sia stata avviata dalla PA una procedura di assunzione di personale a tempo pieno;
b) la trasformazione avvenga nel rispetto delle modalita’ e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
Cio’ significa che il diritto soggettivo alla precedenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non nasce automaticamente per il fatto che l’Amministrazione di appartenenza ha avviato una qualunque procedura di assunzione di personale a tempo pieno e l’interessato ha presentato la prevista domanda, ma nasce solo se ricorrono i suddetti presupposti.
5. La particolarita’ della presente fattispecie richiede altresi’ una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento dell’articolo 3, comma 101, onde indagare – come prescrive l’articolo 12 preleggi – l’intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione logico-sistematica e teleologica.
Al riguardo deve essere premesso che e’ con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 57, che e’ stato introdotto il rapporto di lavoro a tempo parziale per la generalita’ dei pubblici dipendenti.
Dopo tale introduzione il legislatore si e’ soprattutto preoccupato di disciplinare l’ipotesi della trasformazione del rapporto a tempo pieno in part-time, a domanda degli interessati, e la eventuale ritrasformazione in senso inverso, sempre su domanda dei dipendenti.
In questo ultimo ambito, il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, articolo 12-ter (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES) – inserito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, articolo 1, comma 44, lettera e), a decorrere dal 1 gennaio 2008 e ora abrogato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 55, comma 1, lettera a), a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dal medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 57, comma 1 – ha stabilito che: “il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale”.
Mentre lo stesso Decreto Legislativo n. 61 del 2000, precedente articolo 4, comma 1, ha solennemente affermato che: “fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale”.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 7 (che ha abrogato, fra l’altro, il Decreto Legislativo n. 61 del 2000 e che e’ vigente dal 25 giugno 2015) ha poi statuito che: 1) “il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento”; 2) “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo e’ riproporzionato in ragione della ridotta entita’ della prestazione lavorativa”.
6. Con riguardo alla presente fattispecie, va anche precisato che risulta pacifico che la lavoratrice ha fatto riferimento a tale norma per un rapporto di lavoro originariamente nato come part-time orizzontale a tempo indeterminato.
7. L’anzidetta breve ricostruzione del quadro normativo consente di desumere – grazie alla combinazione del criterio ermeneutico letterale con quello logico-sistematico e teleologico alla luce del canone dell’interpretazione conforme a Costituzione e, in particolare agli articoli 3 e 97 Cost. – che i due anzidetti presupposti che, in base alla norma, condizionano il nascere, a domanda dell’interessato, del diritto di precedenza alla trasformazione del rapporto da part-time a full-time devono essere letti non solo come coesistenti, ma anche in armonia con la disciplina complessiva della materia.

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