Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 30 dicembre 2014, n. 53850
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente
Dott. LEO Guglielmo – Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOLA;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 2212/2013 TRIBUNALE di PISTOIA, del 17/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette le conclusioni del PG Dott. F. M. Iacoviello, per l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con provvedimento del 17.12.2013 il Tribunale di Pistoia non ha convalidato l’arresto di (OMISSIS) (intervenuto in relazione a reati di furto e resistenza), perche’ la stessa non era stata presente all’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, in quanto ricoverata presso il locale ospedale per essere sottoposta ad intervento chirurgico.
Secondo il GIP, l’articolo 391 c.p.p., comma 3, doveva considerarsi norma relativa alla sola convalida davanti al GIP; la “presentazione” (fisica) dell’arrestata in udienza costituiva invece presupposto indefettibile e costitutivo del rapporto processuale davanti al giudice del dibattimento che, altrimenti ed a quel punto non essendo il “giudice che procede” indicato e richiesto dall’articolo 279, neppure avrebbe potuto provvedere su eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare; da qui anche l’insussistenza di alcuna compatibilita’ che rendesse operante il rinvio consentito dall’articolo 449, comma 1. A sostegno della propria deliberazione il Tribunale richiamava le sentenze della 4 Sezione di questa Corte n. 19300/2005 e 26450/2009.
2. Ricorre il pubblico ministero, enunciando violazione dell’articolo 391 c.p.p., comma 3, articolo 449 c.p.p., comma 1, e articolo 558 c.p.p., comma 4.
Osserva che l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale sarebbe risalente e superato da quello piu’ recente di Sez. 3 sent. 27128/2008, Sez. 5 sent. 24612/2009 e Sez.6 sent. 3410/2011, deducendo che il richiamo operato dall’articolo 449 c.p.p., comma 1, e articolo 558 c.p.p., comma 4, si estenderebbe anche all’articolo 391, comma 3, con la conseguenza che l’assenza dell’arrestato non impedirebbe il rituale espletamento della fase di convalida dell’arresto pure davanti al giudice del dibattimento.
3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio, riportandosi all’insegnamento di Sez. 6 sent 3410/2011.
Secondo il GIP, l’articolo 391 c.p.p., comma 3, doveva considerarsi norma relativa alla sola convalida davanti al GIP; la “presentazione” (fisica) dell’arrestata in udienza costituiva invece presupposto indefettibile e costitutivo del rapporto processuale davanti al giudice del dibattimento che, altrimenti ed a quel punto non essendo il “giudice che procede” indicato e richiesto dall’articolo 279, neppure avrebbe potuto provvedere su eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare; da qui anche l’insussistenza di alcuna compatibilita’ che rendesse operante il rinvio consentito dall’articolo 449, comma 1. A sostegno della propria deliberazione il Tribunale richiamava le sentenze della 4 Sezione di questa Corte n. 19300/2005 e 26450/2009.
2. Ricorre il pubblico ministero, enunciando violazione dell’articolo 391 c.p.p., comma 3, articolo 449 c.p.p., comma 1, e articolo 558 c.p.p., comma 4.
Osserva che l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale sarebbe risalente e superato da quello piu’ recente di Sez. 3 sent. 27128/2008, Sez. 5 sent. 24612/2009 e Sez.6 sent. 3410/2011, deducendo che il richiamo operato dall’articolo 449 c.p.p., comma 1, e articolo 558 c.p.p., comma 4, si estenderebbe anche all’articolo 391, comma 3, con la conseguenza che l’assenza dell’arrestato non impedirebbe il rituale espletamento della fase di convalida dell’arresto pure davanti al giudice del dibattimento.
3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio, riportandosi all’insegnamento di Sez. 6 sent 3410/2011.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso pone la questione di diritto se la previsione dell’articolo 391 c.p.p., comma 3, (secondo cui “il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore”) rientri tra quelle, applicabili “in quanto compatibili”, della procedura prevista per il caso della convalida dell’arresto e giudizio direttissimo (articolo 558 c.p.p., comma 4, nella fattispecie).Il Tribunale ha risposto negativamente, richiamando due sentenze di questa Corte e, in definitiva, giudicando attivabile la procedura della presentazione diretta dell’arrestato al giudice del dibattimento (in relazione alla gia’ anticipata richiesta del procedere a giudizio direttissimo ove intervenga la convalida dell’arresto) solo quando sia possibile la concreta ed attuale presenza fisica dell’arrestato.
Il procuratore generale ha presentato conclusioni in senso contrario, richiamando altra giurisprudenza di questa stessa Corte.
La questione che pone il caso concreto e’ pertanto se il pubblico ministero possa o meno chiedere la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo quando l’imputato, per situazioni contingenti, non sia nelle condizioni fisiche per essere condotto in udienza, sussistendo pertanto un suo obiettivo e legittimo impedimento a comparire.
5. Secondo l’ordinanza n. 19300/2005 della Quarta sezione di questa Corte, il legittimo impedimento dell’imputato, impedendo la sua “presentazione” e il conseguente dibattimento sarebbe incompatibile con l’incardinazione del procedimento davanti al giudice e, quindi, escluderebbe la possibilita’ della cognizione del giudice del rito direttissimo, tenuto conto della necessita’ della contestazione orale dell’imputazione. Con Sez. 4 sent. 26450/2009 tale indirizzo e’ stato confermato, osservandosi che l’ipotesi del legittimo impedimento a comparire sarebbe diversa da quella della volontaria sottrazione dell’imputato, come nel caso della sua intervenuta evasione.
Hanno invece affermato che la mancata presenza dell’imputato per legittimo impedimento non costituisce evenienza preclusiva del giudizio di convalida dell’arresto e contestuale instaurazione del rito direttissimo le sentenze Sez. 3 sent. 27128/2008, Sez. 5 n. 24612/2009 e Sez. 6 n. 3410/2011.
Il principio e’ stato appunto enunciato anche nel caso della assenza volontaria (in fattispecie di evasione) da Sez. 6 sent. 17193/2007 e Sez.5 sent. 11589/2006.
6. Osserva la Corte che quando la polizia giudiziaria procede ad un arresto in flagranza, il pubblico ministero (che non abbia provveduto alla liberazione ex articolo 121 disp. att. c.p.p., ritenendo sussistente una delle situazioni considerate dall’articolo 389 c.p.p.) puo’ chiederne la convalida al GIP (ex articolo 390 c.p.p.) ovvero al giudice del dibattimento se contestualmente chiede di procedersi poi con rito direttissimo (ex articolo 558 c.p.p., o articolo 449 c.p.p.).
L’indirizzo giurisprudenziale che nega l’applicabilita’ dell’articolo 391 c.p.p., comma 3, al caso della richiesta di convalida e contestuale giudizio direttissimo pare fondarsi sostanzialmente su due ragioni: l’impossibilita’ di procedere alla contestazione orale dell’imputazione e l’incompatibilita’ strutturale del rito in assenza dell’imputato arrestato, perche’ legittimamente impedito.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
L’impossibilita’ di una contestazione orale dell’imputazione e’ peculiarita’ propria dell’impedimento a comparire dell’arrestato e, per se’, non spiega perche’ tal genere di contestazione potrebbe mancare davanti al GIP (e non violando in modo determinante alcuna possibilita’ di difesa) ed invece essere essenziale (sempre sotto il profilo dell’efficacia della contestazione dell’imputazione) davanti al giudice del dibattimento. In altri termini, il rapporto giudice – imputato arrestato (e non liberato ex articolo 121 disp. att. c.p.p.) e’ il medesimo, nei suoi contenuti e nelle sue implicazioni sull’espletamento del diritto di difesa in relazione alla prevalente necessita’ di verifica giurisdizionale sulla legittimita’ dell’arresto, tanto davanti al GIP quanto davanti al tribunale. Cio’ tenuto pure conto che per espressa previsione del medesimo articolo 391 c.p.p., comma 3, nel caso di assenza dell’arrestato deve comunque essere sentito il suo difensore.
Neppure puo’ affermarsi sussistere alcuna incompatibilita’ strutturale tra convalida/rito direttissimo e temporaneo impedimento dell’imputato arrestato. Il rito direttissimo, infatti, e’ per se’ compatibile anche con l’assenza dell’imputato, essendo adottabile anche nei confronti di imputato in stato di liberta’ (ex articolo 450 c.p.p., comma 2, articolo 452 c.p.p., comma 2, e articolo 451 c.p.p., comma 1: Sez. 1 , sent. 5454/1998). Ne’ la assoluta contestualita’ tra convalida e giudizio (inteso come celebrazione del processo e decisione sull’imputazione) risulta essere elemento strutturale indispensabile: basti pensare alla fisiologica possibilita’ che l’arrestato, pur presente, chieda i termini a difesa e, in esito al loro decorso, eventuali riti alternativi. Del resto, deve rilevarsi l’intrinseca debolezza della tesi, per il vero solo accennata ma significativamente indicata per negare il contrasto giurisprudenziale, esposta nella sentenza Sez. 4 n. 26450/2009, in ordine alla diversita’ delle fattispecie dell’impedimento legittimo e della volonta’ di sottrazione (nel caso di evasione), posto che sul piano sistematico vi e’ in entrambi i casi la situazione di una convalida di arresto con richiesta di rito direttissimo proposta in un contesto di urgenza – per la valutazione della legittimita’ dell’arresto – e tuttavia nella fisica assenza dell’imputato arrestato.
In realta’, sul piano sistematico appare del tutto fisiologica una situazione di procedimento per la quale, deliberata positivamente la convalida dell’arresto e preso atto della richiesta contestuale della parte pubblica di procedere con il rito direttissimo, il giudice del dibattimento, competente funzionalmente in relazione alla duplice contestuale richiesta (convalida e rito direttissimo) ed a prescindere dall’eventuale emissione di misura custodiale, prenda atto del legittimo impedimento dell’imputato e rinvii il dibattimento a momento successivo quello di superamento dell’impedimento, procedendo poi secondo le cadenze proprie del rito direttissimo (che, va ricordato, non e’ rito “accelerato” ma rito senza indagini precedenti).
6.1 Del resto, venendo ad argomento che per il vero questa Sezione giudica determinante per la soluzione del quesito, ancorche’ ma non risulti essere stato oggetto in precedenza di specifica considerazione, la ragione che parrebbe sottesa all’indicazione della tendenziale differenza qualitativa tra le diversi situazioni dell’arrestato assente per legittimo impedimento e quello tale per scelta (l’evaso) non solo finisce con l’evidenziare la debolezza dell’argomento del diritto insopprimibile ad una contestazione orale ma, e questo appare determinante, condurrebbe al ben contraddittorio esito di imporre la carcerazione dell’assente per impedimento legittimo, a fronte della possibile trattazione in stato di liberta’ dell’evaso (si pensi poi al caso in cui lo stato di evasione cessi a seguito della concreta decisione del giudizio direttissimo).
Ed invero, va evidenziata la principale diversa conseguenza pratica della scelta operata dal pubblico ministero (GIP o giudice del dibattimento) sulle modalita’ di limitazione della liberta’ personale dell’arrestato. L’articolo 386 c.p.p., comma 4, prevede che quando alla convalida deve provvedere il GIP la messa a disposizione dell’arrestato per il pubblico ministero avviene mediante la conduzione nella casa circondariale del luogo dove l’arresto e’ stato eseguito (ovvero presso altra casa circondariale o nel luogo diverso, ma nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 284 c.p.p., se cosi’ espressamente disposto dal pubblico ministero); non vi e’ invece alcun transito per casa circondariale o luogo compatibile con arresti domiciliari se il pubblico ministero provvede ai sensi dell’articolo 558 c.p.p.. Nel caso di scelta per la richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo la norma prevede infatti espressamente che l’arrestato e’ presentato direttamente al giudice del dibattimento o, se questi non tiene udienza, entro le 48 ore successive (per l’udienza che il giudice deve fissare): anche in questo secondo caso, pero’, l’arrestato non transita per la casa circondariale (come chiaramente e specificamente disposto dalla seconda parte dell’articolo 558 c.p.p., comma 2).
Orbene, risulterebbe del tutto singolare, sul piano della ricostruzione sistematica, che a fronte del ritenuto eccezionale pregiudizio del non poter avere una tempestiva contestazione orale dell’imputazione (e nonostante il suo difensore debba essere ascoltato e possa svolgere ogni difesa) l’arrestato fosse, come conseguenza immediata della tutela apprestata per tale potenziale lesione, costretto a “passare” per la casa circondariale, appena cessata la situazione che ne ha determinato l’impedimento legittimo e dopo aver comunque “subito” un provvedimento di convalida in sua assenza (articolo 391 c.p.p., comma 3) e l’adozione di misura cautelare custodiale (articolo 391, commi 4 e 5).
6.2 Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto secondo cui il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non e’ ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell’articolo 558 c.p.p..
Conseguentemente l’impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale per nuova deliberazione, che a tale principio si uniformera’ ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia per nuova deliberazione
Il procuratore generale ha presentato conclusioni in senso contrario, richiamando altra giurisprudenza di questa stessa Corte.
La questione che pone il caso concreto e’ pertanto se il pubblico ministero possa o meno chiedere la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio direttissimo quando l’imputato, per situazioni contingenti, non sia nelle condizioni fisiche per essere condotto in udienza, sussistendo pertanto un suo obiettivo e legittimo impedimento a comparire.
5. Secondo l’ordinanza n. 19300/2005 della Quarta sezione di questa Corte, il legittimo impedimento dell’imputato, impedendo la sua “presentazione” e il conseguente dibattimento sarebbe incompatibile con l’incardinazione del procedimento davanti al giudice e, quindi, escluderebbe la possibilita’ della cognizione del giudice del rito direttissimo, tenuto conto della necessita’ della contestazione orale dell’imputazione. Con Sez. 4 sent. 26450/2009 tale indirizzo e’ stato confermato, osservandosi che l’ipotesi del legittimo impedimento a comparire sarebbe diversa da quella della volontaria sottrazione dell’imputato, come nel caso della sua intervenuta evasione.
Hanno invece affermato che la mancata presenza dell’imputato per legittimo impedimento non costituisce evenienza preclusiva del giudizio di convalida dell’arresto e contestuale instaurazione del rito direttissimo le sentenze Sez. 3 sent. 27128/2008, Sez. 5 n. 24612/2009 e Sez. 6 n. 3410/2011.
Il principio e’ stato appunto enunciato anche nel caso della assenza volontaria (in fattispecie di evasione) da Sez. 6 sent. 17193/2007 e Sez.5 sent. 11589/2006.
6. Osserva la Corte che quando la polizia giudiziaria procede ad un arresto in flagranza, il pubblico ministero (che non abbia provveduto alla liberazione ex articolo 121 disp. att. c.p.p., ritenendo sussistente una delle situazioni considerate dall’articolo 389 c.p.p.) puo’ chiederne la convalida al GIP (ex articolo 390 c.p.p.) ovvero al giudice del dibattimento se contestualmente chiede di procedersi poi con rito direttissimo (ex articolo 558 c.p.p., o articolo 449 c.p.p.).
L’indirizzo giurisprudenziale che nega l’applicabilita’ dell’articolo 391 c.p.p., comma 3, al caso della richiesta di convalida e contestuale giudizio direttissimo pare fondarsi sostanzialmente su due ragioni: l’impossibilita’ di procedere alla contestazione orale dell’imputazione e l’incompatibilita’ strutturale del rito in assenza dell’imputato arrestato, perche’ legittimamente impedito.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
L’impossibilita’ di una contestazione orale dell’imputazione e’ peculiarita’ propria dell’impedimento a comparire dell’arrestato e, per se’, non spiega perche’ tal genere di contestazione potrebbe mancare davanti al GIP (e non violando in modo determinante alcuna possibilita’ di difesa) ed invece essere essenziale (sempre sotto il profilo dell’efficacia della contestazione dell’imputazione) davanti al giudice del dibattimento. In altri termini, il rapporto giudice – imputato arrestato (e non liberato ex articolo 121 disp. att. c.p.p.) e’ il medesimo, nei suoi contenuti e nelle sue implicazioni sull’espletamento del diritto di difesa in relazione alla prevalente necessita’ di verifica giurisdizionale sulla legittimita’ dell’arresto, tanto davanti al GIP quanto davanti al tribunale. Cio’ tenuto pure conto che per espressa previsione del medesimo articolo 391 c.p.p., comma 3, nel caso di assenza dell’arrestato deve comunque essere sentito il suo difensore.
Neppure puo’ affermarsi sussistere alcuna incompatibilita’ strutturale tra convalida/rito direttissimo e temporaneo impedimento dell’imputato arrestato. Il rito direttissimo, infatti, e’ per se’ compatibile anche con l’assenza dell’imputato, essendo adottabile anche nei confronti di imputato in stato di liberta’ (ex articolo 450 c.p.p., comma 2, articolo 452 c.p.p., comma 2, e articolo 451 c.p.p., comma 1: Sez. 1 , sent. 5454/1998). Ne’ la assoluta contestualita’ tra convalida e giudizio (inteso come celebrazione del processo e decisione sull’imputazione) risulta essere elemento strutturale indispensabile: basti pensare alla fisiologica possibilita’ che l’arrestato, pur presente, chieda i termini a difesa e, in esito al loro decorso, eventuali riti alternativi. Del resto, deve rilevarsi l’intrinseca debolezza della tesi, per il vero solo accennata ma significativamente indicata per negare il contrasto giurisprudenziale, esposta nella sentenza Sez. 4 n. 26450/2009, in ordine alla diversita’ delle fattispecie dell’impedimento legittimo e della volonta’ di sottrazione (nel caso di evasione), posto che sul piano sistematico vi e’ in entrambi i casi la situazione di una convalida di arresto con richiesta di rito direttissimo proposta in un contesto di urgenza – per la valutazione della legittimita’ dell’arresto – e tuttavia nella fisica assenza dell’imputato arrestato.
In realta’, sul piano sistematico appare del tutto fisiologica una situazione di procedimento per la quale, deliberata positivamente la convalida dell’arresto e preso atto della richiesta contestuale della parte pubblica di procedere con il rito direttissimo, il giudice del dibattimento, competente funzionalmente in relazione alla duplice contestuale richiesta (convalida e rito direttissimo) ed a prescindere dall’eventuale emissione di misura custodiale, prenda atto del legittimo impedimento dell’imputato e rinvii il dibattimento a momento successivo quello di superamento dell’impedimento, procedendo poi secondo le cadenze proprie del rito direttissimo (che, va ricordato, non e’ rito “accelerato” ma rito senza indagini precedenti).
6.1 Del resto, venendo ad argomento che per il vero questa Sezione giudica determinante per la soluzione del quesito, ancorche’ ma non risulti essere stato oggetto in precedenza di specifica considerazione, la ragione che parrebbe sottesa all’indicazione della tendenziale differenza qualitativa tra le diversi situazioni dell’arrestato assente per legittimo impedimento e quello tale per scelta (l’evaso) non solo finisce con l’evidenziare la debolezza dell’argomento del diritto insopprimibile ad una contestazione orale ma, e questo appare determinante, condurrebbe al ben contraddittorio esito di imporre la carcerazione dell’assente per impedimento legittimo, a fronte della possibile trattazione in stato di liberta’ dell’evaso (si pensi poi al caso in cui lo stato di evasione cessi a seguito della concreta decisione del giudizio direttissimo).
Ed invero, va evidenziata la principale diversa conseguenza pratica della scelta operata dal pubblico ministero (GIP o giudice del dibattimento) sulle modalita’ di limitazione della liberta’ personale dell’arrestato. L’articolo 386 c.p.p., comma 4, prevede che quando alla convalida deve provvedere il GIP la messa a disposizione dell’arrestato per il pubblico ministero avviene mediante la conduzione nella casa circondariale del luogo dove l’arresto e’ stato eseguito (ovvero presso altra casa circondariale o nel luogo diverso, ma nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 284 c.p.p., se cosi’ espressamente disposto dal pubblico ministero); non vi e’ invece alcun transito per casa circondariale o luogo compatibile con arresti domiciliari se il pubblico ministero provvede ai sensi dell’articolo 558 c.p.p.. Nel caso di scelta per la richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo la norma prevede infatti espressamente che l’arrestato e’ presentato direttamente al giudice del dibattimento o, se questi non tiene udienza, entro le 48 ore successive (per l’udienza che il giudice deve fissare): anche in questo secondo caso, pero’, l’arrestato non transita per la casa circondariale (come chiaramente e specificamente disposto dalla seconda parte dell’articolo 558 c.p.p., comma 2).
Orbene, risulterebbe del tutto singolare, sul piano della ricostruzione sistematica, che a fronte del ritenuto eccezionale pregiudizio del non poter avere una tempestiva contestazione orale dell’imputazione (e nonostante il suo difensore debba essere ascoltato e possa svolgere ogni difesa) l’arrestato fosse, come conseguenza immediata della tutela apprestata per tale potenziale lesione, costretto a “passare” per la casa circondariale, appena cessata la situazione che ne ha determinato l’impedimento legittimo e dopo aver comunque “subito” un provvedimento di convalida in sua assenza (articolo 391 c.p.p., comma 3) e l’adozione di misura cautelare custodiale (articolo 391, commi 4 e 5).
6.2 Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto secondo cui il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell’arrestato all’udienza non e’ ostativo alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell’articolo 558 c.p.p..
Conseguentemente l’impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale per nuova deliberazione, che a tale principio si uniformera’ ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia per nuova deliberazione
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