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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 13 gennaio 2015, n. 1186

Fatto e diritto

1. Con decreto penale del 31.1.2007 il g.i.p. del Tribunale di Taranto condannava M.R., difeso di ufficio, alla pena di euro 1.340 di multa per il reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore della moglie e dei figli minorenni, ai quali non versava l’assegno mensile fissato dal giudice civile della separazione coniugale.
Avverso il decreto penale di condanna proponeva opposizione l’avv. Pia Grassi quale difensore di fiducia del R., come da nomina sottoscritta in calce al mandato difensivo.
Nel susseguente giudizio svoltosi ai sensi dell’art. 464 c.p.p., nel quale si costituiva parte civile la moglie separata dell’imputato, il Tribunale di Taranto con sentenza del 24.2.2010 (depositata il 17.5.2010) ha dichiarato il R. colpevole dell’ascritto reato di cui all’art. 570 -co. 2 n. 2- c.p., condannandolo alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 300 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.
2. La sentenza contumaciale del Tribunale è stata appellata dal “nuovo” difensore di fiducia dell’imputato, che ha dedotto la nullità della decisione per violazione dell’art. 178, lett. c), c.p.p. sul presupposto che il R. nulla aveva saputo del procedimento penale svoltosi a suo carico, essendo venuto a conoscenza della sua condanna dalla segretaria del suo difensore avv. Cosimo Cavallo e non avendo mai conferito mandato all’avv. Pia Grassi per proporre opposizione al decreto penale di condanna, attesa la palese falsità della sua apparente firma, convalidata dall’avv. Grassi, in calce all’atto di opposizione.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto, avvalsasi dei poteri di integrazione conoscitiva previsti dall’art. 603 c.p.p., ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro il decreto penale di condanna, ha eliminato la sentenza di condanna del Tribunale e dichiarato esecutivo l’anzidetto decreto penale di condanna del 17.5.2007.
Decisione fondata sui dati offerti dagli acquisiti atti dei separato procedimento penale scaturito dalla denuncia presentata dal R. nei confronti degli avvocati Cavallo e Grassi (la posizione di quest’ultima essendo stata subito archiviata) e sull’esame dibattimentale dello stesso avv. Pia Grassi. Evenienze dimostrative della falsità (per altro rilevabili ictu oculi) sia della sottoscrizione del R. sia di quella dell’avv. Grassi nel mandato difensivo allegato all’atto di opposizione ex art. 461 c.p.p. In particolare è emerso che l’avv. Grassi, già collaboratrice di studio dell’avv. Cavallo fino al 2004, è stata vittima di una lunga serie di falsificazioni della sua sottoscrizione apposta su mandati difensivi di persone a lei dei tutto sconosciute ovvero conosciute soltanto di vista quali clienti dell’avv. Cosimo Cavallo, sospeso dall’esercizio della professione forense e verosimile autore delle plurime falsità documentali (l’avv. Grassi ha chiarito di essere stata suo malgrado coinvolta in molti altri casi di irregolari nomine difensive analoghi a quello relativo al R.).
La Corte di Appello ha, quindi, evidenziato la “inesistenza” della opposizione ad apparente firma dell’avv. Grassi avverso il decreto penale di condanna del 2007 con l’ovvio effetto (costituendo l’opposizione ex art. 461 c.p.p. un mezzo di gravame) sia dell’inammissibilità dell’impugnazione, dichiarata dalla stessa Corte territoriale ai sensi dell’art. 591 co. 4 c.p.p., sia della giuridica inesistenza della decisione di condanna del Tribunale, che per l’appunto è stata “eliminata”. Nondimeno la stessa Corte non ha ritenuto possibile restituire l’imputato nel termine per proporre rituale opposizione avverso il decreto penale di condanna, risultando lo stesso essere stato notificato in modo regolare personalmente al R..
4. Contro la descritta sentenza di appello ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione M.R., deducendo un unico articolato motivo di censura per violazione dell’art. 175 c.p.p. e per carenza e contraddittorietà della motivazione.
Dopo ampia ricostruzione dell’intera già illustrata vicenda processuale, si sostiene in sintesi nel ricorso che nel caso di specie deve reputarsi sussistente una situazione di “caso fortuito” ex art. 175 co. 1 c.p.p. a favore dell’imputato, integrata dalla M.ta comunicazione al R. da parte dell’allora suo difensore Cosimo Cavallo della possibilità di interporre opposizione avverso il decreto penale di condanna del 17.5.2007. Chiarito che nei confronti dell’avv. Cavallo pende procedimento penale per i reati di cui agli artt. 485 e 380 c.p. (in cui R. è costituito parte civile), si osserva che l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il M.to o non corretto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione non sarebbe idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione in termini (Sez. 5, n. 626 del 1.2.2000, Bettili, Rv. 215490) deve considerarsi superato da più recente indirizzo della S.C., alla cui stregua non può pretendersi che l’imputato, nell’effettuare la scelta del difensore, verifichi previamente la sua conoscenza delle ordinarie regole di diritto, che costituisce il minimo bagaglio tecnico di qualsiasi esercente la professione forense (Sez. 6, n. 35149 del 26.9.2009, Rv. 244871).
D’altro canto, se è vero che l’art. 175 c.p.p. (come novellato dalla legge n. 60/2005) non vanifica la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell’atto decisorio, è altresì vero che ne infirma il carattere assoluto, imponendo al giudice di verificare l’effettività della conoscenza dell’atto stesso e la consapevole eventuale rinuncia del destinatario a proporre impugnazione. L’impugnata sentenza della Corte distrettuale “ha implicitamente negato il diritto del R. a operare una scelta in base alla nomina del proprio difensore di fiducia per la proposizione dell’opposizione avverso il decreto penale di condanna”. E’ stata elusa la garanzia del diritto di difesa dell’imputato (artt. 24 Cost., 3 CEDU), non potendosi accedere alla tesi dei giudici di appello dell’avere il R. scientemente deciso di non proporre opposizione contro il decreto penale di condanna dei 2007.
5. Il ricorso va respinto per infondatezza del delineato motivo di censura.
5.1. Erroneamente nel ricorso si considera superato l’indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice per cui il non corretto adempimento dei doveri deontologici del difensore dell’imputato non costituisce caso fortuito o di forza maggiore per i fini di cui all’art. 175 c.p.p.
La decisione di legittimità (Sez. 6, n. 35149/2009) menzionata nel ricorso afferisce ad un caso affatto diverso da quello riguardante l’odierno ricorrente, investendo una situazione di patente inosservanza da parte di un legale del mandato ad impugnare espressamente conferitogli dal suo assistito. Nella vicenda che interessa il R. non soltanto non si è in presenza di una condotta omissiva del difensore (che, anzi, ha tempestivamente proposto opposizione al decreto penale di condanna, sebbene con un atto falso), ma non viene in nessun modo in rilievo il comportamento del difensore dell’epoca dell’imputato (l’avv. Cavallo), quanto piuttosto e unicamente il personale contegno assunto dallo stesso imputato. Contegno scientemente omissivo che non può assurgere a valenze di autoindotta situazione di caso fortuito.
5.2. Al riguardo giova innanzitutto precisare che, come a più riprese statuito da questa S.C. anche in tempi recenti, il M.to o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dei doveri funzionali (ivi inclusa la proposizione di eventuali impugnazioni) a qualsiasi causa ascrivibile non è idoneo ad integrare ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore (che si manifestano come eventi impeditivi non altrimenti superabili) legittimanti la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. Tale inadempimento si traduce, infatti, in una falsa rappresentazione della realtà, vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione, non potendosi escludere -sia pure in via presuntiva- l’esistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta o corretta osservanza dell’incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull’adempimento del mandato difensivo non sia impedito al comune cittadino da un quadro normativo di riferimento caratterizzato da particolare complessità (cfr.: Sez. U, n. 14991 del 11.4.2006, De Pascalis, Rv. 233419; Sez. 5, n. 43277 del 6.7.2011, Mangano, Rv. 251695; Sez. 4, n. 20655 del 14.3.2012, Ferioli, Rv. 254072; Sez. 3, n. 39437 del 5.6.2013, Leka, Rv. 257221; Sez. 4, n. 31408 del 9.5.2013, Meo, Rv. 255952: “La negligenza del difensore nel proporre impugnazione non integra ipotesi di caso fortuito o forza maggiore legittimanti la restituzione nel relativo termine’).
In secondo luogo è agevole constatare la piena correttezza delle argomentazioni con cui la Corte di Appello ha negato al ricorrente la restituzione nel termine per opporsi al decreto penale di condanna del 17.5.2007, evidenziando come detto decreto sia stato regolarmente notificato al R. a mezzo del servizio postale con raccomandata ritirata personalmente dallo stesso imputato presso l’ufficio postale il 29.10.2007 e sia stato altresì ritualmente notificato al difensore di ufficio dell’epoca, non risultando l’imputato aver nominato un proprio difensore di fiducia prima dell’emissione del decreto penale. Di tal che l’atto decisorio in questione non può che ritenersi perfettamente valido, possedendone il R. piena consapevolezza e avendo deciso di non opporvisi ovvero di non assumere altre iniziative, quale ad esempio quella di mettersi in contatto con un difensore o con l’avvocato che lo aveva assistito in altre occasioni, cioè con lo stesso più volte citato avv. Cavallo (sentenza di appello, p. 4: ‘l’unico atto di opposizione che risulta presentato è quello recante le firme apocrife dello stesso R. e dell’avv. Grassi, con allegata la falsa nomina in favore di quest’ultima, probabilmente depositati dall’avv. Cavallo, venuto in qualche modo a conoscenza del decreto).
Né può realisticamente sostenersi la pretesa ignoranza delle regole procedurali in tema di decreto penale di condanna da parte del R., dal momento che il decreto penale di condanna ritualmente notificatogli, in conformità al disposto dell’art. 460 c.p.p., reca (oltre all’indicazione del fatto reato contestato, al dispositivo di condanna e agli altri dati necessari) lo specifico “avviso” che l’imputato ha facoltà di proporre opposizione, personalmente o a mezzo di difensore, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, con le ulteriori facoltà (connesse alla eventuale opposizione) di chiedere in via alternativa l’emissione del decreto dispositivo del giudizio, il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena. Un avviso o comunicazione di semplice lettura e immediata comprensione, rispetto alla quale il R. ha consapevolmente deciso di non adottare alcun intervento di contrasto. In guisa da non potere, a posteriori, attribuire tale sua personale inerzia ad un insussistente caso fortuito rappresentato dal contegno professionale, aliunde censurabile, dell’avv. Cavallo.
Al rigetto dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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