Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 gennaio 2015, n. 2

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 23244/011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. c.f. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio degli avvocati (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5086/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2010 R.G.N. 6891/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 30.9.2010 rigettava gli appelli della (OMISSIS) spa e della (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20.5.2003 con la quale, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 31.10.1985, era stato ordinato alla (OMISSIS) di ripristinare il rapporto tra le parti con inquadramento della lavoratrice come programmista regista di 4 livello e la (OMISSIS) era stata condannata al pagamento in favore della (OMISSIS) delle dovute differenze retributive e del risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni spettanti dal 26.3.2001. La Corte territoriale osservava che la (OMISSIS) aveva stipulato 20 contratti a termine dal 31.10.1984 al 23.7.2001, i primi 16 ai sensi della Legge n. 230 del 1962, articolo 1, comma 2, lettera e), come modificato dalla Legge n. 266 de 1977 e gli altri contratti concordati ai sensi della Legge n. 56 del 1987, articolo 23, in sede di rinnovo del CCNL 5.4.1977. Ora i primi contratti sino al 5.6.1998 richiamavano, come detto, la normativa del 1977 che consente l’apposizione del termine “nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici televisivi”. Alla stregua della, giurisprudenza di legittimita’ per la Corte territoriale occorreva che venisse specificato il contributo specifico – professionale, tecnico o artistico – apportato al programma; l’assunzione doveva – ai sensi della novella – quindi riguardare i soli soggetti il cui apporto si inserisse con vincolo di necessita’ diretta nello specifico programma e spettacolo non essendo sufficiente la semplice qualifica tecnica e professionale. Le assunzioni della (OMISSIS) non erano state effettuate per peculiari esigenze temporanee (si trattava di programmi stabilmente inseriti nel palinsesto della (OMISSIS)), ne’ in ragione della sua specifica professionalita’. La prova offerta della (OMISSIS) sul punto era generica. Le mansioni svolte per i programmi della (OMISSIS) e riassunte a pag. 4 della sentenza impugnata non mostravano quel vicolo di necessita’ diretta tra mansioni svolte e caratteristiche specifiche del programma richiesta dalla giurisprudenza. La conciliazione del 1995 in cui la lavoratrice accettava un nuovo contratto a termine, ma rinunciava ai diritti pregressi, era generica quanto ai diritti rinunciati e quella del 1998 analogamente non indicava l’ambito dei diritti che, per un certo tempo, la lavoratrice si impegnava a non azionare sul piano giudiziario ed era quindi parimenti nulla per indeterminatezza dell’oggetto. Veniva respinto l’appello incidentale della lavoratrice con il quale si chiedeva il riconoscimento delle mansioni di 1 livello per carenza di prova.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la (OMISSIS) con quattro motivi, corredati da memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c.; resiste controparte con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione della Legge n. 230 del 1962, articolo 1, lettera e).
Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1367 c.c. (in relazione alle transazioni sottoscritte in sede sindacale il 31.8.1995 ed il 30.7.1998).
Con il quarto motivo si richiama lo ius superveniens rispetto alle norme di diritto vigenti nelle precedenti fasi di merito in materia di conseguenze economiche: Legge n. 183 del 2010, articolo 32.
Circa il primo motivo non sussiste la denunciata violazione della Legge n. 230 del 1962, articolo 1, lettera e). La societa’ ricorrente ripropone la questione del contestato requisito della specificita’ del programma e del vincolo di necessita’ diretta. La sentenza impugnata appare coerente con la giurisprudenza di questa Corte che ha piu’ volte ribadito che l’assunzione a termine a norma della Legge n. 230 del 1962, articolo 1, lettera e), “deve rispondere ad esigenze di carattere temporaneo, destinate ad esaurirsi in un certo tempo e tali da non consentire uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa; presupposto questo che deve ricorrere anche per le assunzioni riferite a spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi, nel senso che la specificita’ dello spettacolo o del programma, mentre non implica la straordinarieta’ o l’occasionalita’, richiede pur tuttavia che lo spettacolo o il programma stesso – oltre ad essere destinato ad una temporanea necessita’, ancorche’ ripetuto nel tempo ed in diverse puntate – sia caratterizzato dall’appartenenza ad una specie di un certo genus e sia. inoltre, individuato, determinato e nominato. Quindi la legittimita’ del termine e’ condizionata dal carattere dell’apporto lavorativo, che deve risultare funzionalmente necessario – anche in via strumentale e complementare – a caratterizzare quel dato programma o spettacolo. In altri termini si e’ piu’ volte affermato che deve sussistere un vincolo di “necessita’ diretta”, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo e nello specifico programma, cosi’ che non possa essere considerata sufficiente a legittimare la stipulazione del contratto a tempo determinato la semplice qualifica tecnica o artistica del personale, correlata alla produzione di spettacoli o programmi televisivi o radiofonici. Cfr., ex plurimis, Cass., sez. lav., 26 maggio 2011, n. 11573. che, proprio in tema di assunzioni a termine di lavoratori dello spettacolo (Legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, comma 2, lettera e), come modificato dalla Legge 23 maggio 1977, n. 266), ha ribadito che non solo e’ necessario che ricorrano contestualmente i requisiti della temporaneita’ e della specificita’, ma e’ indispensabile, altresi’, che l’assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessita’ diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, sicche’ non puo’ considerarsi sufficiente ad integrare l’ipotesi di legittimo ricorso al contratto a tempo determinato la mera qualifica tecnica od artistica del personale correlata alla produzione di spettacoli o programmi radiofonici o televisivi, occorrendo che l’apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico sia necessario per il buon funzionamento dello spettacolo, in quanto non sostituibile con le prestazioni del personale di ruolo dell’azienda” (Cass. n. 7667/2014, cfr. anche Cass. n. 15455/2012, Cass. n. 8385/2007 e moltissime altre). La sentenza impugnata ha accertato, con congrua e logica motivazione, lo svolgimento da parte del ricorrente in primo grado di una attivita’ lavorativa ordinaria, continuativa e riferita indifferentemente ad una serie di molteplici, e non omogenee, produzioni artistiche.
Infondato e’ il secondo motivo in quanto non sussiste la denunciata carenza motivazionale della sentenza impugnata avendo dettagliatamente la Corte di appello esaminato l’attivita’ svolta nel tempo dalla ricorrente in primo grado mostrando con specifici riferimenti alle circostanze del caso come non sussistessero i presupposti richiesti dalla legge per l’assunzione a termine. Il motivo, peraltro, appare fondarsi sulla tesi della (OMISSIS) riproposta al primo motivo, smentita da una consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Il terzo motivo appare infondato. Circa l’atto di conciliazione del 31.8.2005 la Corte di appello ha gia’ osservato che lo stesso non richiamava alcun diritto specifico e concreto, maturato ed esattamente individuato e che pertanto la conciliazione appariva nulla per indeterminatezza dell’oggetto. La motivazione appare congrua e logicamente coerente e conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Parte ricorrente non dimostra in alcun modo come in specifico la (OMISSIS) possa aver rinunciato a far valere il diritto a dedurre la nullita’ dei rapporti a termine intercorsi sino al 1995 e la loro trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, posto che l’atto non parla di un consimile diritto. Per la seconda transazione del 30.7.1998 la Corte di appello ha analogamente osservato che la (OMISSIS) non si era impegnata ad astenersi da iniziative giudiziarie in relazione a diritti che in alcun modo fossero stati definiti e specificati. La motivazione pertanto, come detto, appare congrua e logicamente coerente; a cio’ va aggiunto che non si prova e r nemmeno deduce che “il patto di tregua giudiziaria” sia stato interrotto prima della prevista data.
Inammissibile e’ l’ultimo motivo. Va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimita’ lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimita’, il cui perimetro e’ limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass., 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie in quanto non e’ stata avanzato alcun motivo circa il quantum del risarcimento, gia’ nell’appello avverso la decisione del Tribunale ditalche’ la relativa decisione resta immune dallo jus superveniens (Cass. 22750/14).
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimita’, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrete al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonche’ il euro 4.500,00 per compensi oltre al 15% per spese generali

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