Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 gennaio 2015, n. 5

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17651/2009 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 773/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/07/2008 r.g.n. 950/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’11 luglio 2009 la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze dell’11 giugno 2005, ha condannato la (OMISSIS) s.p.a. a ristabilire il regime retributivo applicato ai rapporti di lavoro di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con il ripristino in busta-paga della voce “lavoro straordinario a forfait” e, per l’effetto, al pagamento delle relative somma a decorrere dal maggio 2000. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando le prove testimoniali espletate dalle quali e’ emerso che i lavoratori in questione svolgevano lavoro straordinario effettivo solo nei giorni festivi o in orario notturno, mentre il compenso forfettario in questione era stato corrisposto continuativamente ed era conteggiato ai fini degli altri istituti contrattuali, per cui tale compenso deve considerarsi un emolumento di natura retributiva corrisposto in maniera costante ai capi reparto per meriti connessi allo svolgimento delle loro mansioni di preposti a determinate articolazioni di magazzino.
La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza affidato ad un unico motivo.
Resistono i lavoratori con controricorso.
Le parti hanno poi prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In presenza della conciliazione avvenuta in sede sindacale, come da verbale prodotto, deve dichiararsi l’avvenuta cessazione della materia del contendere, cui fa seguito l’estinzione del processo. La intervenuta conciliazione della lite successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, infatti, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso, alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta cosi’ travolta e caducata, fa venire meno l’interesse alla naturale definizione del giudizio e determina – come chiarito da Cass. sez. un. 28 settembre 2000 n. 1048) – la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo, come emerge dal contenuto del verbale redatto in sede sindacale.
Nulla si dispone sulle spese conformemente al medesimo verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara estinto il giudizio; Nulla sulle spese

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