Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 31 dicembre 2014, n. 27564

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MATERA Lina – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 20287/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 507/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. (OMISSIS) difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.

CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 19 settembre 2002 (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso – Sezione Distaccata di Conegliano Veneto (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo di dichiararsi l’inesistenza di ogni e qualsivoglia diritto di servitu’ di accesso/transito/passaggio a favore dei fondi in atti specificamente descritti ed individuati ed a carico del fondo in proprieta’ di (OMISSIS), con consequenziale condanna dei convenuti a modificare e/o eliminare e/o rimuovere le opere ed i manufatti vari, quali i contatori del gas, realizzati dagli stessi di guisa da dover comportare, nel loro utilizzo, l’accesso ed il transito attraverso la proprieta’ dell’attrice.
Costituitisi in giudizio i convenuti contestavano l’avversa domanda, deducendone l’assoluta infondatezza, previa eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’attrice e di legittimazione passiva dei convenuti, nonche’ proponendo in via riconvenzionale domanda di accertamento del loro acquisto della servitu’ per usucapione e, in subordine, domanda d costituzione di servitu’ in loro favore.
Con sentenza n. 38/2001 l’adito Tribunale di prima istanza, in accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava l’inesistenza di qualsivoglia diritto di servitu’, l’inesistenza di ogni diritto dei convenuti, ordinando agli stessi di rimettere in pristino a proprie spese l’area in atti indicata, con condanna dei convenuti alle spese di lite.
Avverso la suddetta decisione interponevano appello i sunnominati (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo la riforma dell’impugnata sentenza.
Resisteva l’appellata (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’avverso gravame.
Con sentenza del n. 507/2013 l’adita Corte di Appello di Venezia rigettava il proposto appello condannando gli appellanti alla refusione delle spese del grado.
Per la cassazione della detta decisione della Corte distrettuale ricorrono i (OMISSIS) e la (OMISSIS) con atto affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso la (OMISSIS).
Hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c., sia i (OMISSIS) e la (OMISSIS) che la (OMISSIS).
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112, 133 e 282 c.p.c., articolo 2909 c.c. e articolo 474 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Col motivo in esame parti ricorrenti lamentano il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado nel momento in cui ordinava lo spostamento dei contatori e del loro contenitore nell’area inghiaiata affiancata al mappale 26 e, conseguentemente, l’ulteriore errore della sentenza impugnata innanzi a questa Corte nella parte in cui non ha riformato, in punto, l’appellata sentenza, limitandosi ad escludere in motivazione la vincolativita’ della statuizione.
Giova, al riguardo, rammentare, in breve, che la gravata decisione della Coorte territoriale ha, sul punto, escluso la ricorrenza del denunciato vizio di ultrapetizione in relazione all’anzidetto ordine di spostamento dei contatori sulla succitata area, poiche’ lo stesso ordine avrebbe costituito una modalita’ esecutiva opportuna della sentenza, ma non obbligatoria per i convenuti, che avrebbero potuta anche eventualmente ruotare i medesimi contatori.
Chiarito doverosamente tale aspetto, deve ritenersi che il motivo in esame e’ fondato.
La sentenza gravata, in sostanza, non ha riformato la sentenza innanzi ad essa appellata, la quale ultima – sul punto – imponeva un facere non richiesto dall’attrice e non rientrante nelle previsioni normative.
Al cospetto di tale innegabile risultanza appare in tutta evidenza l’erroneita’ dell’asserto, del tutto inusuale, per cui il predetto ordine rappresentava “una modalita’ esecutiva non obbligatoria della sentenza (appellata)”.
Ed, ancora, le ulteriori e connesse affermazioni del Giudice del merito riguardanti il cennato spostamento dei contatori e, poi, il rifacimento del tracciato con eventuale “rotazione”, da parte degli allora convenuti, dei medesimi contatori “…in modo da ottenerne l’affaccio e l’accesso direttamente dalle loro proprieta’”.
Giova, all’uopo, ricordare che una azione negatoria servitutis puo’ essere diretta sia all’accertamento dell’inesistenza di diritti di terzi, che alla cessazione delle turbative e molestie e, in tale ultimo caso, puo’ determinare – ove la servitu’ o la turbativa venga esercitata mediante un’opera, anche la condanna alla demolizione o trasformazione dell’opera, ma non l’ordine di esecuzione di opere eccedenti la finalita’ dell’azione di rimuovere una situazione comportante una menomazione del godimento del proprio fondo da parte di colui che l’azione ha esercitato.
Il motivo deve, pertanto, essere accolto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4″.
Viene, in sostanza, riproposta col motivo qui in esame la questione dell’ultrapetizione dell’ordine di rimozione dei contatori e del loro contenitore e dello spostamento sotto un ulteriore e diverso profilo.
Si adduce che la sentenza gravata abbia eluso il relativo motivo di appello a suo tempo proposto e con il quale era stata dedotta la mancata prospettazione, da parte dell’attore, di uno sconfinamento del contenitore dei contatori.
La doglianza e’ infondata.
La domanda di negatoria era collegata, fin dall’origine, a quella di eliminazione dei manufatti collocati lungo il confine nella misura in cui dette opere comportavano la necessita’ di accedere al fondo dell’attrice e, quindi, la domanda era comprensiva di quella relativa alla rimozione delle opere, rimozione comunque necessaria in quanto destinata a rendere effettivo l’esercizio della servitu’.
L’impugnata sentenza, in punto, non e’ viziata e, pertanto, il motivo in esame va rigettato.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Parti ricorrenti lamentano, nella sostanza, il mancato esame del fatto dell’esclusiva proprieta’ dei contatori da parte della societa’ che somministrava il gas e della discrezionalita’ della condotta tenuta da quest’ultima nel pubblico interesse.
Il motivo e’ infondato.
Rispetto alla proposizione, come nella fattispecie, dell’azione negatoria erano legittimati proprietari dei fondi in favore dei quali era esercitata la servitu’ di accesso, transito e passaggio.
Diversa era, viceversa, la questione della responsabilita’ dell’autore dell’opera in funzione della cui collocazione era esercitato l’accesso sul fondo.
Conseguentemente apparteneva ai convenuti l’onere di non consentire una collocazione dei contatori e del loro contenitore lesiva dei diritti dell’attrice ed integrante l’esercizio di una servitu’ oppure di far cessare tale esercizio domandando alla societa’ erogatrice un differente posizionamento dei manufatti.
Il motivo in esame va, quindi, rigettato.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione e falsa applicazione degli articoli 113, 115 e 116 c.p.c., articoli 102, 354 e 383 c.p.c., nonche’ articolo 2043 (c.c.) in relazione all’articolo 360 c.p.c.”.
Parti ricorrenti si dolgono, nella sostanza, dell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’azienda erogatrice del gas, nonostante la condanna, pur emessa, alla rimozione dei contatori e della conduttura di erogazione del gas stesso.
Il motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento del motivi di cui innanzi sub 1.
5.- Con il quinto motivo del ricorso parti ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sul motivo di appello attinente alla eccessivita’ della liquidazione (euro 12.315,00, oltre accessori e spese generali in una causa di valore dichiarato – dalla stessa attrice – di euro 221,50) delle spese di lite.
Il motivo e’ fondato.
Nulla e’ detto, in proposito, di specifico nell’impugnata decisione la Corte territoriale a fronte del risultante motivo proposto.
6.- Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto ed affermato l’impugnata sentenza, giusto quanto stabilito ai punti sub 1. e 5., va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, affinche’ la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso, rigettati gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia – anche per le spese – ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia.

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