Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 gennaio 2015, n. 12

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30268/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, gia’ elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS);
– intimato –
nonche’ da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 414/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/10/2011 r.g.n. 329/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 4.10.11 la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame interposto da (OMISSIS) S.p.A. contro la pronuncia n. 123/10 con cui il Tribunale di Padova, dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare senza preavviso intimato il 4.8.05 a (OMISSIS), informatore farmaceutico, ne aveva ordinato la reintegra nel posto di lavoro con le conseguenze economiche di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 18.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) S.p.A. affidandosi a sette motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato.
Le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente va precisato che il ricorso incidentale condizionato del (OMISSIS) e’ da qualificarsi come mero controricorso, non muovendosi in esso alcuna censura alla sentenza d’appello ne’ chiedendosene – neppure in via subordinata o in parte – cassazione alcuna.
2- Con il primo motivo il ricorso di (OMISSIS) S.p.A. lamenta vizio di motivazione la’ dove la gravata pronuncia ha ritenuto sproporzionata la sanzione del licenziamento rispetto all’infrazione addebitata a (OMISSIS) (non aver effettuato tutte le visite pur da lui indicate nei rapporti fatti pervenire alla ricorrente nei giorni 5 e 6 luglio 2005): obietta a riguardo la societa’ che i giudici di merito hanno trascurato la gravita’ dell’illecito, penalmente rilevante ed economicamente dannoso, tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro e da rientrare nel novero delle gravi infrazioni che ex articolo 52 all. 15 CCNL settore chimico sono passibili di licenziamento senza preavviso; inoltre – prosegue il ricorso – la Corte territoriale, non essendo vincolata alle esemplificazioni di giusta causa contenute nel CCNL, ben avrebbe potuto e dovuto valutare autonomamente l’incidenza dell’infrazione de qua sul rapporto fiduciario tra le parti.
Con il secondo motivo il ricorso lamenta vizio di motivazione nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 2119 e 2697 c.c. e della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 5, per avere l’impugnata sentenza, sul presupposto della mancanza di prova dei fatti addebitati, affermato che il relativo onere probatorio e’ della societa’, nonostante che si tratti di fatti negativi (non essersi recato il (OMISSIS) da alcuni medici che nei rapporti giornalieri egli diceva, invece, di aver visitato) e che l’onere di provare l’adempimento dell’obbligazione lavorativa ricada sul dipendente; inoltre – prosegue il ricorso – la prova dell’addebito risulta non solo dal testimoniale, malamente valutato dalla gravata pronuncia, ma anche da elementi gravi, precisi e concordanti, quali il dimezzamento (risultante da prove documentali) del fatturato prodotto nelle zone affidate al controricorrente rispetto ad altre zone di (OMISSIS), meno estese, assegnate ad altri informatori farmaucetici.
Con il terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2702 c.c. e degli articoli 116, 215, 216, 414, 416 e 420 c.p.c., per avere la Corte territoriale dato credito a meri prestampati predisposti dal (OMISSIS) riportanti dichiarazioni a lui favorevoli da parte dei medici, sebbene la societa’ ricorrente abbia tempestivamente contestato tali documenti e il lavoratore non ne abbia chiesto la verificazione.
Con il quarto motivo il ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli articoli 2104, 2105 e 2043 c.c. e dell’articolo 48 CCNL settore chimico, nella parte in cui l’impugnata sentenza ha rigettato la riconvenzionale per il risarcimento del danno nonostante la prova che il (OMISSIS) abbia propagandato, in luogo dell’olio terapeutico prodotto dalla societa’ ricorrente, altro analogo prodotto ( (OMISSIS)) di una societa’ concorrente.
Con il quinto motivo il ricorso prospetta violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma 4 Stat., articoli 1223, 1227 e 2056 c.c., per avere l’impugnata sentenza liquidato a titolo di risarcimento del danno tutte le mensilita’ maturate dal licenziamento alla sentenza di reintegra, sebbene non esista alcun automatismo in tal senso e il controricorrente abbia agito in giudizio nove mesi dopo il recesso e tra la data del licenziamento e quella della sentenza siano trascorsi cinque anni, senza che il protrarsi del giudizio sia imputabile alla societa’.
Con il sesto motivo ci si duole di vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma 4 Stat. e articoli 1176 e 1227 c.c., per avere l’impugnata sentenza respinto, perche’ tardiva e comunque non provata, l’eccezione di detrazione dell’aliund perceptum e dell’aliunde percipiendum, pur non essendo credibile che, utilizzando una diligenza media, in cinque anni il controricorrente non abbia trovato una nuova occupazione.
Analoga doglianza viene fatta valere nel settimo motivo sotto forma di vizio di motivazione e di violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, comma 4 Stat. e articoli 421 e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di esercitare i propri poteri istruttori per ordinare al lavoratore l’esibizione della dichiarazione dei redditi.
3 – Il secondo e il terzo motivo di ricorso – da esaminarsi preliminarmente perche’ connessi e concernenti l’esistenza o meno di giusta causa di recesso – sono infondati.
In primo luogo, non e’ esatto che l’impugnata sentenza si sia limitata a rilevare la mancanza di prova dell’addebito, avendo invece affermato – con motivazione esauriente e immune da vizi logici o giuridici – che nel loro complesso le risultanze istruttorie lo hanno smentito.
In secondo, e’ errato in punto di diritto l’assunto secondo cui nel caso di specie l’onere di provare l’adempimento dell’obbligazione lavorativa – cioe’ l’aver visitato i medici di cui ai rapporti del 5 e del 6.7.04 – sarebbe del lavoratore.
Infatti, se e’ vero che l’onere di provare l’adempimento incombe in via generale ex articolo 1218 c.c., sul debitore (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 13533/01 e successive, sempre conformi), e’ pero’ altrettanto vero che la norma speciale di cui alla Legge n. 604 del 1966, articolo 5, espressamente inverte tale onere a carico del datore di lavoro.
In altre parole, in tema di licenziamento per condotte lavorative, il grave inadempimento che giustifica il recesso del datore di lavoro deve essere provato da quest’ultimo.
Ne’ si dica che tale prova aveva, nel caso in esame, ad oggetto fatti negativi, vuoi perche’ l’articolo 5 cit., non prevede deroghe allorquando la giusta causa consista nell’omissione d’un comportamento dovuto, vuoi perche’ i fatti negativi ben possono essere dimostrati mediante prova di fatti positivi contrari.
Quanto al dedotto vizio di motivazione, il ricorso non isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l’illogicita’ o la contraddittorieta’ intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un’operazione che suppone un accesso diretto e completo agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimita’.
Per il resto, e’ appena il caso di rilevare che le ulteriori censure per asserite illogicita’ e/o contraddizioni si collocano all’esterno dell’area dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacche’ quella in diritto puo’ sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. articolo 384 c.p.c., u.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.
Invero, rispetto alla questione di diritto cio’ che conta e’ che la soluzione adottata sia corretta ancorche’ malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la puo’ trasformare in esatta.
Il terzo motivo e’ infondato anche nella parte in cui segnala un’omessa verificazione di scrittura privata.
In realta’ l’istanza di verificazione di scrittura privata ex articolo 216 c.p.c., consegue al disconoscimento ad opera della parte contro la quale sia stata prodotta, disconoscimento che puo’ provenire solo dall’apparente autore della scrittura medesima, non certo da altri.
Nel caso in esame le dichiarazioni dei medici (cioe’ di terzi rispetto alla lite) riportate sui prestampati non potevano essere disconosciute dalla societa’ ne’, di conseguenza, potevano essere oggetto di istanza di verificazione ex articolo 416 c.p.c..
E’ pur vero che la genuinita’ delle scritture private provenienti da terzi – contestabili dalle parti senza necessita’ di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata – va provata da chi la invochi (cfr. Cass. n. 24208/10), ma nel caso di specie la Corte territoriale si e’ limitata a considerare dette scritture come meri riscontri di altre probanti risultanze (testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) gia’ di per se’ ritenute idonee a smentire l’addebito.
Pertanto, una loro inutilizzabilita’ comunque non gioverebbe alla societa’ ricorrente, che – giova ribadire – era onerata della prova dell’addebito.
4- Il rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso assorbe la disamina del primo, non potendosi fare questione alcuna di proporzionalita’ o meno della sanzione disciplinare se l’addebito per cui e’ stata irrogata rimane smentito o anche soltanto non provato.
5- Il quarto motivo si rivela non autosufficiente, non avendo il ricorso chiarito in che termini sia stata avanzata la domanda di risarcimento del danno.
6- Il quinto motivo e’ infondato.
Per costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. n. 10260/02) l’illegittimita’ del licenziamento non comporta automaticamente e inevitabilmente la liquidazione, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento all’effettiva reintegra, trattandosi soltanto (per le retribuzioni eccedenti il limite invalicabile delle cinque mensilita’) d’un criterio basato su una presunzione relativa stabilita dalla legge, che puo’ essere vinta da prova contraria.
Ma e’ proprio quest’ultima che non risulta essere stata fornita, alla stregua di quanto si legge nell’impugnata sentenza.
Ne’ tale prova puo’ ricavarsi dalla mera congettura che in cinque anni il lavoratore ingiustamente licenziato abbia sicuramente trovato altra occupazione.
Del pari infondato e’ l’assunto secondo cui il ritardo del dipendente nel promuovere il giudizio e la sua durata siano circostanze rilevanti ex articolo 1227 c.c., vuoi perche’ un arco temporale di nove mesi non puo’ ritenersi eccessivo considerati i tempi tecnici per rivolgersi ad un legale, dargli il tempo di preparare le difese, proporre il tentativo di conciliazione (all’epoca obbligatorio), attendere la convocazione da parte della D.P.L. competente e, quindi, depositare il ricorso, vuoi
perche’ l’ordinamento consente ad entrambe le parti di promuovere il giudizio ed interferire nell’attivita’ processuale al fine di accelerarla (cfr. Cass. n. 9023/12).
Inoltre, la durata del processo non puo’ tradursi in un danno per la parte vittoriosa (cfr. Cass. n. 7344/10): tale – invece – sarebbe l’esito se il risarcimento Legge n. 300 del 1970, ex articolo 18, comma 4, venisse ridotto dal giudice a cagione del protrarsi della lite.
7- Anche il sesto motivo va disatteso, sia perche’ trascura che l’impiego di presunzioni ex articolo 2729 c.c., e’ riservato al giudice di merito (e non a quello di legittimita’) sia perche’ sollecita il ricorso a una presunzione di secondo grado (presunta altra occupazione da parte del controricorrente, supporne anche l’eventuale ammontare), operazione non consentita neppure al giudice di merito stante il divieto di praesumptio de praesumpto (cfr., ad esempio, Cass. n. 3642/04; Cass. n. 5045/02), che consiste nel ricavare un fatto ignoto non da uno certo, ma da un altro fatto incerto che a sua volta sia stato gia’ ritenuto solo in via inferenziale.
8- Il settimo motivo da un lato non e’ autosufficiente, perche’ non trascrive ne’ indica la sede processuale in cui la ricorrente avrebbe formalizzato la richiesta di nuovi mezzi istruttori, a tal fine non bastando una mera sollecitazione orale nel corso della discussione.
Dall’altro e’ infondato, perche’ l’uso dei poteri di cui al combinato disposto dell’articolo 421 c.p.c., comma 2 e articolo 437 c.p.c., comma 2, presuppone l’esistenza di significative piste probatorie (cfr. Cass. n. 9034/2000 e, piu’ di recente, Cass. n. 1664/14), non potendosi esercitare i poteri istruttori d’ufficio in via meramente esplorativa (cfr. Cass. n. 16782/11) come, invece, suggerito dall’odierna ricorrente.
9- In conclusione, il ricorso e’ da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso della (OMISSIS) S.p.A. e la condanna a pagare le spese del giudizio di legittimita’, liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge

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