CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 5 gennaio 2015, n. 13

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22211/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1201/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2011 R.G.N. 1461/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La sentenza attualmente impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l’illegittimita’ del licenziamento intimato a (OMISSIS) dalla (OMISSIS) s.p.a. e, per l’effetto, condanna la suddetta societa’ a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondergli l’importo delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento (7 marzo 2006) fino all’effettiva reintegra, oltre agli accessori di legge e contributi assistenziali e previdenziali.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) la condotta contestata al (OMISSIS) – dipendente della (OMISSIS) con mansioni di Supervisore di produzione presso il reparto assemblaggio moduli (reparto (OMISSIS)) – consiste nell’essersi illecitamente impossessato, approfittando della sua posizione di lavoro, di beni di proprieta’ aziendale (componenti di memorie, moduli di memorie, pannelli per l’assemblaggio dei medesimi) e di averne tratto profitto mediante occultamento e intromissione per la loro cessione a terzi;
b) deve essere premesso che la mancata riproposizione in appello della censura di genericita’ della contestazione preclude ogni valutazione al riguardo, anche se la mancata specificazione dei beni aziendali sottratti nonche’ di ogni ulteriore circostanza di tempo e di luogo idonea a connotare meglio l’addebito si riflette sulla verifica in concreto della condotta, nel senso che porta a sottolineare che il possesso di componenti elettroniche, specie se di uso comune, non implica, di per se’, che le stesse siano da considerare il frutto di una condotta di illecito impossessamento, quale contestata;
c) detto questo, va anche precisato che poiche’ il lavoratore – che risultava indagato in sede penale per gli stessi fatti – ha negato ogni addebito, era onere della societa’ provare non solo i fatti materiali, ma anche lo “specifico elemento intenzionale connaturato ai fatti” contestati;
d) ebbene, sono condivisibili i rilievi del (OMISSIS) in merito alla ininidoneita’ degli elementi acquisiti al processo a fondare un giudizio di responsabilita’ nei termini di cui alla contestazione disciplinare;
e) infatti, nel corso della perquisizione domiciliare presso l’abitazione del (OMISSIS) sono state rinvenute 3 schede di memoria DDR 400 CL3 (di certa provenienza aziendale, anche se non ne sono state accertate le modalita’ di apprensione da parte del lavoratore), 3 SD Card per macchina fotografica digitale (non prodotte nello stabilimento ove operava il (OMISSIS) e, comunque, di uso comune), 6 memorie SIM per PC, ormai obsolete, prodotte dalla (OMISSIS) (attuale (OMISSIS) s.p.a.);
f) ne consegue che, trattandosi di materiale di modesto valore, in parte obsoleto e anche di piccola quantita’, il suo rinvenimento nell’abitazione del lavoratore appare scarsamente compatibile con il quadro di condotte delittuose delineato nella contestazione;
g) del resto, non va sottaciuto che, dalle dichiarazioni rese da (OMISSIS) alla Polizia giudiziaria risulta che erano altri i soggetti che si appropriavano del materiale di scarto che poi veniva assemblato abusivamente durante i turni di produzione, all’insaputa del (OMISSIS) addetto alla supervisione proprio del reparto ove si verificavano i suddetti fatti, insieme con il (OMISSIS), del pari indagato;
h) infatti, dato il difetto di significativi elementi di responsabilita’ a suo carico, il (OMISSIS) e’ stato assolto, con sentenza dibattimentale, dal reato di concorso continuato in furto aggravato;
i) in conclusione, la sentenza di primo grado va riformata nei suddetti termini.
2 – Il ricorso di (OMISSIS) s.p.a., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I – Sintesi dei motivi di ricorso.
1.- Il ricorso e’ articolato in tre motivi.
1.1- Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, degli articoli 1175, 1218, 1362, 1375, 2043, 2094, 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c., nonche’ dell’articolo 654 c.p.p.; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si sostiene che la Corte d’appello, forse fuorviata dalla intervenuta assoluzione del (OMISSIS) in sede penale dal reato di cui all’articolo 624 c.p., non ha considerato l’articolo 654 c.p.p., che obbliga il giudice civile ad effettuare una autonoma ricostruzione dei fatti materiali posti a base del licenziamento, anche laddove sia intervenuto un giudicato penale di assoluzione del lavoratore.
Se, invece, tale norma fosse stata correttamente applicata il Giudice di appello non avrebbe potuto non valutare, al di la’ della scarsa importanza del materiale elettronico rinvenuto nell’abitazione del lavoratore, il rilievo da attribuire ai fini del licenziamento al ruolo rivestito dal (OMISSIS) nell’ambito dell’organizzazione aziendale, quale impiegato di quinto livello super con mansioni di supervisore e capoturno di produzione del reparto assemblaggio moduli (reparto (OMISSIS)).
Questa diversa prospettiva avrebbe dovuto spingere la Corte territoriale ad attribuire un ruolo primario alla condotta di “intromissione… per la cessione a terzi” di beni di proprieta’ aziendale, che e’ presente nelle carte processuali.
Ne’ avrebbe potuto essere ignorato che dalla prova testimoniale e’ emerso inequivocamente: 1) il mancato controllo del comportamento professionale dei lavoratori ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) assegnati al reparto di cui il (OMISSIS) era supervisore e capoturno; 2) la mancata verifica del corretto utilizzo degli impianti’ e dei beni della societa’ da parte dei menzionati lavoratori i quali ne facevano uso addirittura per la realizzazione di un illecito mercato parallelo degli stessi prodotti aziendali.
Si tratta di condotte evidentemente lesive dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedelta’, che legittimano il recesso per giusta causa e lo rendono proporzionato rispetto alle inadempienze del lavoratore, in particolare, dando il giusto rilievo alla posizione rivestita dal (OMISSIS), elemento da considerare rilevante sia con riguardo al particolare vincolo fiduciario con la societa’ sia per la valenza da attribuire alla sua condotta nell’ambiente di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei lavoratori sottordinati.
Ma la specifica argomentazione al riguardo della societa’ non e’ stata presa in considerazione dai Giudici di appello.
1.2.- Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, degli articoli 1175, 1218, 1362, 1375, 2043, 2094, 2104, 2105, 2106, 2119 e 2700 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., e dell’articolo 25 CCNL Industria metalmeccanica privata; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si ribadisce la denuncia di erronea prospettazione della vicenda effettuata dalla Corte d’appello attribuendo esclusivo rilievo alla condotta penalmente rilevante e coperta da giudicato di assoluzione.
In particolare, si osserva che la Corte ha posto l’accento – nella esclusiva ottica dell’impossessamento di beni aziendali – solo sul rinvenimento delle 3 schede di memoria DDR 400 CL3, oltretutto valorizzando la sola versione dell’accaduto fornita dalla moglie separata del (OMISSIS) sentita come teste senza considerane la relazione con le risultanze del verbale di perquisizione domiciliare dei Carabinieri e con il verbale di sequestro, stilati quando la teste non era presente.
Ne’ sarebbe stata correttamente valutata la documentazione prodotta dalla societa’ al riguardo dalla quale emergono plurime e reiterate condotte inadempienti del lavoratore poste in essere intenzionalmente e quindi tali da compromettere definitivamente il rapporto di fiducia, a prescindere dalla concreta entita’ del danno subito dalla (OMISSIS), anche in considerazione del condotta tenuta dopo i fatti contestati.
Peraltro, in base all’articolo 25 del CCNL di settore l’abusivo impossessamento di beni aziendali e’ tra le condotte per le quali e’ previsto il licenziamento, a prescindere dalla qualificazione penalistica del fatto, cosi’ come dalla tenuita’ del danno patrimoniale cagionato al datore di lavoro.
Infatti, tale condotta viene considerata come sintomatica di un atteggiamento del dipendente idoneo ad incidere, di per se’, in modo diretto e immediato sul vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro.
1.3.- Con il terzo motivo si denunciano: a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., e della Legge 15 luglio 1966, n. 604, articoli 1 e 3; b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si sostiene che la Corte romana, una volta esclusa erroneamente la giusta causa, avrebbe dovuto verificare se i fatti posti a base del licenziamento fossero qualificabili come giustificato motivo soggettivo.
Anche l’omissione di tale verifica rappresenta un ulteriore vizio della decisione.
2 – Esame delle censure.
2.- I motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data a loro intima connessione – sono da accogliere, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
2.1.- Appare esatto il rilievo della ricorrente secondo cui l’ottica con la quale la Corte d’appello ha valutato la presente vicenda e’ “penalistica”, nel senso che l’addebito disciplinare risulta essere stato valutato come un capo di imputazione di un reato, in considerazione della intervenuta assoluzione del (OMISSIS) in sede penale dal reato di cui all’articolo 624 c.p..
Cio’ si desume, in particolare, dall’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la mancata riproposizione in appello della censura di genericita’ della contestazione preclude ogni valutazione al riguardo, anche se la mancata specificazione dei beni aziendali sottratti nonche’ di ogni ulteriore circostanza di tempo e di luogo idonea a connotare meglio l’addebito si riflette sulla verifica in concreto della condotta, nel senso che porta a sottolineare che il possesso di componenti elettroniche, specie se di uso comune, non implica, di per se’, che le stesse siano da considerare il frutto di una condotta di illecito impossessamento, quale contestata.
2.2.- Tale affermazione, oltre a confermare il suddetto errore di prospettazione, si pone in contrasto con il principi, affermati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui:
a) la contestazione dell’addebito disciplinare a carico del lavoratore subordinato non e’ assimilabile alla formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa;
b) cio’ comporta sia che il canone della specificita’, nella contestazione dell’addebito, non richiede l’osservanza degli schemi prestabiliti e rigidi propri del capo di imputazione di un reato (Cass. 5 luglio 2013, n. 16831; Cass. 7 agosto 2003, n. 11933), sia la piena ammissibilita’ della contestazione “per relationem”, quando fatti e comportamenti richiamati, con riferimento alle accuse formulate in sede penale, siano a conoscenza dell’interessato, risultando rispettati, in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (Cass. 3 marzo 2010, n. 5115; Cass. 15 maggio 2014, n. 10662);
c) in sintesi, ne deriva che le contestazioni di tipo disciplinare vanno valutate in modo autonomo e con criteri diversi rispetto a quelli applicabili per eventuali imputazioni in sede penale a carico del lavoratore.
2.3.- A cio’ e’ da aggiungere che la Corte romana, muovendo dall’indicato erroneo presupposto, ha anche ritenuto che avendo il lavoratore – che risultava indagato in sede penale per gli stessi fatti contestati in sede disciplinare – negato ogni addebito, era onere della societa’ provare non solo i fatti materiali, ma anche lo “specifico elemento intenzionale connaturato ai “fatti contestati”.
In tal modo la Corte territoriale si e’ anche discostata dai consolidati principi affermati da questa Corte sulla rilevanza del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile, secondo cui:
a) dall’articolo 654 c.p.p., si desume che se e’ doveroso ritenere accertati anche nel giudizio civile gli stessi fatti materiali ritenuti rilevanti in un precedente giudizio penale conclusosi con una sentenza di condanna divenuta definitiva, non e’, invece, sempre possibile trarre da un giudicato di assoluzione dalla responsabilita’ penale la conseguenza automatica – vincolante per il giudizio civile – dell’insussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell’imputazione, potendo verificarsi che alcuni di tali fatti pur essendosi rivelati, nella loro indiscussa materialita’, non decisivi per la configurazione del reato contestato possano conservare una loro rilevanza ai fini civilistici. (Cass. 18 ottobre 2000, n. 13818);
b) in tema di effetti in sede civile, ex articolo 654 c.p.p., della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, il “discrimen” tra efficacia vincolante dell’accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile e’ costituito dall’apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzarle che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall’assoluzione dalla penale responsabilita’ non discende in tal caso l’automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice (Cass. 29 novembre 2004, n. 22484).
2.4.- Inoltre, la Corte d’appello non ha attribuito alcun rilievo – al fine di ritenere sussistente quantomeno il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, anche nell’ipotesi di eventuale esclusione della gusta causa – alla posizione ricoperta dal (OMISSIS) in ambito aziendale e, quindi, non ha valutato ne’ l’aspetto sintomatico della condotta posta in essere che, anche se non qualificabile come impossessamento di beni aziendali ai fini penalistici, ha sicuramente rivelato uno svolgimento quanto meno inefficiente della mansione di supervisione ne’ ha considerato il disvalore ambientale della condotta stessa.
In tal modo la Corte romana si e’ anche discostata dalla costante giurisprudenza di questa Corte relativa ai criteri di valutazione della condotta addebitata al lavoratore ai fini disciplinari da parte del giudice di merito, secondo cui:
a) il principio di proporzione tra la gravita’ dell’illecito disciplinare e la relativa sanzione, che trova applicazione non soltanto al recesso intimato ai sensi dell’articolo 2119 c.c., comporta che il giudice debba valutare non solo il comportamento previsto dalla norma, di contratto o di altra fonte, come punibile con il licenziamento, ma anche l’inserimento eventuale di esso nella vicenda caratterizzata da altri e sia pur meno gravi illeciti disciplinari (Cass. 18 dicembre 2008, n. 29668);
b) in tema di licenziamento, la valutazione della condotta del lavoratore in contrasto con obblighi che gli incombono, deve tenere conto anche del “disvalore ambientale” che la stessa assume quando, in virtu’ della posizione professionale rivestita, essa puo’ assurgere per gli altri dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi (Cass. 6 giugno 2014, n. 12806; Cass. 4 dicembre 2002, n. 17208).
2.5.- Infine, la suddetta ottica ha impedito alla Corte romana pure di attenersi alla costante giurisprudenza di questa Corte relativa alla irrilevanza – ai fini disciplinari – del danno o del profitto economico, secondo cui:
a) in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalita’ tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione non gia’ l’assenza o la speciale tenuita’ del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. 18 agosto 2004, n. 16260);
b) in tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entita’ del fatto addebitato non va riferita alla tenuita’ del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che puo’ assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonche’ all’idoneita’ a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e ad incidere sull’elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro. (Cass. 18 settembre 2014, n. 19684);
c) in merito alla rilevanza, ai fini del suo licenziamento, del comportamento del lavoratore che si impossessi abusivamente di beni dell’azienda, la modesta entita’ del fatto puo’ ritenersi non tanto con riferimento alla tenuita’ del danno patrimoniale, quanto in relazione all’eventuale tenuita’ del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso puo’ assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e quindi alla fiducia che nello stesso puo’ nutrire l’azienda, ricavabile anche dalla posizione lavorativa ricoperta (vedi, per tutte: Cass. 25 novembre 1997, n. 11806; nonche’ a contrario: Cass. 28 settembre 1998, n. 9692 e Cass. 15 febbraio 2003, n. 2336).
3 – Conclusioni.
3.- In sintesi, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento di ogni altro profilo di censura.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra’, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi,
anche al seguente:
“la contestazione dell’addebito disciplinare a carico del lavoratore subordinato non e’ assimilabile alla formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Pertanto, la suddetta contestazione va valutata in modo autonomo rispetto ad eventuali imputazioni in sede penale a carico del lavoratore. Ne consegue che se, in sede penale, sia stata emessa in favore del lavoratore sentenza irrevocabile di assoluzione dibattimentale, con qualsiasi formula adottata, ai sensi dell’articolo 654 cod. proc. pen. (in tema di effetti in sede civile di tale tipo di sentenza), il discrimine tra efficacia vincolante dell’accertamento dei fatti materiali in sede penale e libera valutazione degli stessi in sede civile e’ costituito dall’apprezzamento della rilevanza in detta sede degli stessi fatti, essendo ipotizzarle che essi, pur rivelatisi non decisivi per la configurazione del reato contestato, conservino rilievo ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile, con la conseguenza che dall’assoluzione dalla penale responsabilita’ non discende in tal caso l’automatica conseguenza della preclusione alla cognizione della domanda da parte di detto giudice”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione

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