Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 22 dicembre 2014, n. 27228

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. GHINOY Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15648-2011 proposto da:
IAL CISL NAZIONALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8074/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2010 R.G.N. 7555/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma con sentenza del 67.2009 nella controversa tra (OMISSIS) e lo IAL Cisl nazionale dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento intimato il 7.6.2005 per giustificato motivo oggettivo, nonche’ l’illegittimita’ del licenziamento intimato al (OMISSIS) il 28.7.2005 per giusta causa ed ordinava la reintegrazione del (OMISSIS) nel luogo di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni dal recesso alla reintegrazione. Il Tribunale dichiarava il diritto dello stesso (OMISSIS) all’inquadramento nel 2 livello del Regolamento IAL CISL con condanna del detto IAL al pagamento delle differenze retributive di cui alla sentenza, riteneva il demansionamento del (OMISSIS) per il periodo dal 1999 con conseguente danno statico liquidato nella somma indicata in sentenza, riteneva, ancora, il danno esistenziale per violazione dell’articolo 2087 c.c. liquidato equitativamente in euro 2.500,00 ed, infine, dichiarava il diritto del ricorrente al pagamento dei premi di produzione riconosciuti annualmente, ma non corrisposti. La Corte di appello di Roma con sentenza del 9.10.2010 rigettava l’appello dello IAL nazionale. La Corte territoriale osservava che, pur essendo lo IAL certamente una organizzazione di tendenza, come da Statuto, tuttavia l’organizzazione dell’Ente – che curava la formazione culturale, professionale e sociale dei lavatori attraverso la produzione di servizi consistenti nell’organizzazione di percorsi formativi, attivita’ di studio e progetti di orientamento per disoccupati – avveniva con il rispetto di criteri di economicita’ in quanto vi era una completa autonomia gestionale e finanziaria ed anche contabile (rispetto la CISL) con entrate remunerative dei fattori produttivi e con la produzione di utili come da bilanci dell’Ente. Alla stregua della giurisprudenza di legittimita’ sussistevano tutti i requisiti fattuali per l’applicabilita’ dell’articolo 18 nella sua interezza, non operando per le ragioni gia’ dette, la deroga prevista per le associazioni di tendenza. Circa i licenziamenti intimati: quello per giusta causa era chiaramente illegittimo in quanto non erano state contestate le mancanze che avevano portato al recesso in chiara violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7. Il secondo, per giustificato motivo oggettivo, intimato per avere rifiutato il lavoratore di passare dal regime di part-time a quello full-time, era parimenti ingiustificato perche’ intimato in violazione della Legge n. 51 del 2000, articolo 5 e perche’ il posto di lavoro non era stato soppresso, posto che lo stesso Ente aveva affermato di avere dovuto scegliere un lavoratore esterno a tempo pieno, non essendo possibile reperire altro lavoratore dipendente disponibile a completare l’attivita’ del (OMISSIS). Risultavano svolte le mansioni superiori dedotte perche’ il (OMISSIS) assunto nel 1986 come operatore tecnico (livello 6B) aveva nel tempo svolto progressivamente mansioni sempre piu’ complesse e da ultimo compiti di realizzazione grafica delle dispense e materiale pubblicitario e ideazione di stands; vi era stata dequalificazione in primis per il mancato inquadramento superiore e perche’ dal 1999 era stato addetto a sole mansioni di segreteria, attivita’ di portierato e facchinaggio, chiaramente mortificanti la professionalita’ acquisita. Sussisteva il diritto a risarcimento del danno alla professionalita’ che correttamente era stato equitativamente valutato nella somma di cui alla sentenza di primo grado ed il danno esistenziale posto che il (OMISSIS) negli ultimi anni era stato confinato in una angusta stanzetta con compiti dequalificanti ed i testi avevano confermato il suo stato depressivo derivante dalla condizioni di lavoro. Infine il diritto al premio di produzione era previsto contrattualmente e quindi non esistevano ragioni di sorta per la mancata corresponsione.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso lo IAL con quattro motivi; resiste il (OMISSIS) con controricorso, corredato da memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione dell’articolo 2119 c.c.; della Legge n. 604 del 1966, articolo 3 e della Legge n. 61 del 2000, articolo 5, nonche’ la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al licenziamento del 7.6.2005.
Il motivo va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata (pag. 8) ha ritenuto illegittimo il recesso del 7.6.2005 in base a due diverse rationes decidendi: da un lato ha richiamato la Legge n. 61 del 2000, articolo 5 per cui il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto parziale in rapporto a tempo pieno, o il contrario non costituisce giustificato motivo di licenziamento; dall’altro ha valutato che le ragioni addotte dal datore di lavoro non dimostravano la necessita’ di sopprimere il posto di lavoro, ma semmai di potenziarlo come poi era avvenuto. Ora, mentre la seconda ratio decidendi appare idoneamente impugnata sulla prima nulla si osserva e si deduce. Pertanto per costante giurisprudenza di questa Corte il motivo appare inammissibile perche’ anche il suo eventuale accoglimento sarebbe inutile al fine dell’accoglimento del ricorso perche’ il capo della domanda di cui si discute e’ passato in cosa giudicata, non essendo stata impugnata una delle ratio decidendi poste a fondamento dello stesso.
Con il secondo motivo si allega la violazione dell’articolo 2118 c.c. e della Legge n. 300 del 1970, articolo 7 in relazione al licenziamento del 28.7.2005.
Il motivo appare infondato in quanto non sussiste la dedotta violazione di legge posto che, come risulta dallo stesso motivo, l'”insieme dei fatti” posti dallo stesso IAL a fondamento del recesso e riportati a pag. 15-16 del ricorso hanno un chiaro carattere disciplinare e, quindi, andavano previamente contestati alla stregua della Legge n. 300 del 1970, articolo 7.
Con il terzo motivo si allega la violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18 e della Legge n. 104 del 1990, articolo 4 in relazione ai due licenziamenti intimati.
Il motivo non appare fondato. La sentenza impugnata e’ infatti coerente con la giurisprudenza consolidata di questa Corte; si e’ affermato sul punto che “in materia di licenziamento del lavoratore subordinato, l’applicabilita’ della disciplina prevista per le cc.dd. “organizzazioni di tendenza” dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, articolo 4 che esclude l’operativita’ della tutela reale stabilita dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 richiede l’accertamento, in linea preliminare, da parte del giudice, che il datore di lavoro non sia un imprenditore ex articolo 2082, cod. civ., e, quindi, che non sussista una struttura imprenditoriale e, soltanto qualora detto accertamento abbia esito negativo, occorre verificare la ricorrenza degli ulteriori requisiti tipici di siffatte organizzazioni (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la qualificazione come organizzazione di tendenza dell’Istituto di addestramento lavoratori – coordinamento regionale del Piemonte, per l’assorbente rilievo che esso operava avvalendosi di una organizzazione e di una struttura di carattere imprenditoriale) ” (Cass. n. 24437/2010) ed ancora che “in tema di licenziamento, l’applicazione della disciplina prevista per le cosiddette organizzazioni di tendenza dalla Legge n. 108 del 1990, articolo 4 (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della tutela reale di cui alla Legge n. 300 del 1970, articolo 18 modif. dalla stessa Legge n. 108 del 1990, articolo 1) presuppone l’accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fini di lucro, attivita’ di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione e di culto e, piu’ in generale, qualunque attivita’ prevalentemente ideologica, purche’ in assenza di una struttura imprenditoriale. (Nella specie, relativa alla domanda di un lavoratore dipendente avente ad oggetto la reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di illegittimo licenziamento, la S.C. ha confermato, sulla scorta dell’enunciato principio, l’impugnata sentenza, la cui motivazione aveva correttamente escluso che una scuola di dizione esercente l’attivita’ di preparazione alla professione attorea rientrasse tra le organizzazioni di tendenza, essendo, invece, emerso, dalla ricerca da parte della scuola stessa del mantenimento del pareggio di bilancio, il perseguimento di uno scopo di lucro e, dunque, la sua natura imprenditoriale)” (Cass. n. 21685/2008; cfr. anche cass. n. 204442/2007; cass. n. 1367/2004). La Corte di appello con motivazione congrua e logicamente coerente ha accertato che l’organizzazione dell’Ente – che curava la formazione culturale, professionale e sociale dei lavatori attraverso la produzione di servizi consistenti nell’organizzazione di percorsi formativi, attivita’ di studio e progetti di orientamento per disoccupati – avveniva con il rispetto di criteri di economicita’ in quanto vi era una completa autonomia gestionale ed finanziaria ed anche contabile (rispetto la CISL) con entrate remunerative dei fattori produttivi e con la produzione di utili come da bilanci dell’Ente (cfr. pag.(3) della sentenza impugnata).
Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. e dell’articolo 2087 c.c. in relazione alle mansioni superiori, al demansionamento ed alle correlate poste di danno professionale ed esistenziale statico.
Il motivo appare improcedibile per la prima parte in quanto non e’ stato prodotto in copia integrale il Regolamento IAL, sulla cui base si contestava l’accertata dequalificazione e comunque un inquadramento coerente con l’attivita’ svolta e non dequalificante. Il Regolamento non e’ stato peraltro neppure riprodotto ( neppure in ordine alle qualifiche), ne’ e’ stato indicato l’incarto processuale ove lo stesso sarebbe reperibile. Le mansioni svolte dal ricorrente prima e dopo l’accertamento demansionamento sono state peraltro specificamente indicate in sentenza e sul punto non vi e’ nessuna specifica censura. Circa la seconda parte del motivo le voci di danno risultano specificamente indicate ed il danno e’ stato distinto in relazione a tali voci. Sul punto della liquidazione delle voci di danno la motivazione della sentenza appare congrua e logicamente motivata in quanto la Corte territoriale ha elencato i singoli elementi che qualificano il dedotto danno da dequalificazione professionale e quello a carattere ” esistenziale”: dall’umiliazione subita sino allo stato depressivo causato dalla situazione lavorativa ed alla compromissione della stessa vita di relazione e familiare. Non si e’, quindi, operato per astratte presunzioni, ma in base a specifici elementi richiamati dettagliatamente in sentenza. Va anche aggiunto che la Corte territoriale ha anche aggiunto che in appello non erano state sviluppate specifiche doglianze in ordine ai criteri di liquidazione utilizzati nella sentenza di primo grado, cosi’ come generiche appaiono le censure mosse sul punto con il ricorso in cassazione. La seconda parte del motivo e’ quindi infondato.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonche’ in euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% di spese generali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *