Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 27 gennaio 2017, n. 4124

I limiti alla cognizione e alla decisione fissati nell’articolo 597 cpp non impediscono alla Corte d’appello di escludere ex officio una circostanza aggravante contestata e ritenuta sussistente dal primo giudice quando, sulla scorta della ricostruzione storica del fatto nella sentenza appellata, ne risultino inesistenti i presupposti

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 27 gennaio 2017, n. 4124

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/01/2016 della Corte d’appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita, in pubblica udienza del 14/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Alessandra Bassi;

udito il Procuratore Generale in persona di Delia Cardia, che ha concluso nel senso che la sentenza sia annullata senza rinvio per il reato di cui all’articolo 594 c.p., e con rinvio limitatamente alla pena applicata per il reato di cui all’articolo 612 c.p.; che il ricorso sia rigettato nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, che ha condannato (OMISSIS) in relazione ai reati di cui all’articolo 337, (capo A), articolo 81, comma 2, articolo 635, comma 2, n. 3 in riferimento all’articolo 625 c.p., n. 7 (capo B), articolo 81 c.p., comma 2, articolo 594 c.p., articolo 612 c.p., comma 2, articolo 582 c.p., articolo 61 c.p., n. 10, (capo C) e articolo 651 c.p. (capo D), commessi nel (OMISSIS).

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso (OMISSIS) e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge processuale in relazione all’articolo 597 c.p.p., per avere la Corte d’appello errato nel ritenere preclusa dai limiti segnati dal principio devolutivo l’esclusione della circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. Occorre premettere che il giudizio di merito in grado d’appello e’ regolato da due principi fondamentali sanciti dall’articolo 597 del codice di rito: dal principio devolutivo e dal divieto di reformatio in peius.

2.1. Nel disciplinare la “cognizione del giudice d’appello”, il comma 1 di detta norma stabilisce infatti che “l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti”, con la conseguente preclusione allo scrutinio oltre i confini tracciati dalle censure mosse dal ricorrente, salvi i poteri officiosi di cui si dira’ oltre. Il comma 3, della medesima disposizione stabilisce, poi, che, nel caso di appello del solo imputato, “il giudice non puo’ irrogare una pena piu’ grave per specie o quantita’, applicare una misura di sicurezza nuova o piu’ grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata ne’ revocare benefici, salva la facolta’, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica piu’ grave, purche’ non venga superata la competenza del giudice di primo grado”, il che impedisce di pervenire ad un esito decisorio di secondo grado comportante per l’imputato (unico) appellante un trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo di quello applicato in primo grado.

2.2. Fermi tali limiti al sindacato d’appello, lo stesso articolo 597, comma 5, riconosce comunque al giudice del gravame la possibilita’ di applicare “anche d’ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o piu’ circostanze attenuanti; puo’ essere altresi’ effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 c.p.”.

2.3. Va rimarcato come le preclusioni segnate dal principio tantum devolutum quantum appellatum e dal divieto di reformatio in peius non impediscano al giudice d’appello di dare al fatto una diversa e piu’ grave qualificazione giuridica. Cio’ si evince dal dato testuale del sopra ricordato articolo 597, comma 3, – la’ dove riconosce alla Corte d’appello la facolta’ di dare una definizione giuridica piu’ grave al fatto devoluto al proprio vaglio, a condizione che “non venga superata la competenza del giudice di primo grado” – e discende comunque dal principio generale sancito dall’articolo 521, comma 1, alla stregua del quale “nella sentenza il giudice puo’ dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purche’ il reato non ecceda la sua competenza ne’ risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche’ monocratica”.

Il principio iura novit curia costituisce invero una regola generale, “di sistema”, in quanto espressione del principio di legalita’ ed essenza della giurisdizione. Come ha chiarito questa Corte riunita nel suo piu’ ampio consesso, costituisce “indefettibile funzione della giurisdizione accertare se la fattispecie concreta sia sussumibile nella fattispecie astratta ipotizzata” e rappresenta “indefettibile corollario dello ius dicere accertare che fatto e schema legale coincidano e, dunque, modificare, se occorre, la qualificazione giuridica del fatto prospettata dal p.m. riconducendo, cosi’, la fattispecie concreta, anche se a determinati limitati fini, nello schema legale che le e’ proprio. Questa precisazione sta a significare che la definizione giuridica del fatto non e’ il fatto e che modificare la definizione giuridica del fatto non solo non significa modificare il fatto, ma non significa neppure modificare la imputazione, se e’ vero sia che la correlazione tra la imputazione e la sentenza resta in tutta la sua pienezza anche se viene data al fatto una diversa qualificazione giuridica”; “dare una diversa qualificazione giuridica del fatto vuoi dire, in ultima analisi applicare esattamente la legge, vuol dire ius dicere”; “e’ innegabile (…) che il principio di legalita’, sul quale e’ fondato il nostro ordinamento, debba valere per ogni momento del processo” (cosi’ nella motivazione della sentenza Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco).

2.4. Pacifico che il Collegio d’appello possa e debba dare alla vicenda storico fattuale sottoposta al proprio vaglio la corretta qualificazione giuridica, anche se diversa da quella originariamente contestata o ritenuta, e’ solo necessario che, in ossequio alle disposizioni dell’articolo 111 Cost., comma 2, e dell’articolo 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, che la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l’imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novita’ che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).

3. Sulla scorta di tali premesse, ritiene il Collegio che la Corte d’appello possa, anzi debba, escludere ex officio la circostanza aggravante, contestata e ritenuta dal primo giudice, di cui ravvisi l’insussistenza sulla scorta della ricostruzione storico fattuale compiuta nella sentenza oggetto dell’appello, dunque senza la necessita’ di compiere nessuna attivita’ istruttoria ufficiosa, che all’evidenza – esorbiterebbe i limiti del principio devolutivo, limitandosi cosi’ ad assicurare che la fattispecie concreta sia sussunta nel corretto schema legale, in ossequio al principio iura novi curia. Principio, questo, che non puo’ non valere anche nel caso di fattispecie incriminatrice aggravata, cioe’ contestata come connotata da uno o piu’ elementi circostanziali, come appunto quella di specie.

4. Non puo’ pertanto condividersi il diverso orientamento ermeneutico affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte, espresso nella decisione richiamata dal Collegio territoriale, sulla scorta del quale il giudice d’appello non e’ legittimato ad escludere d’ufficio le circostanze aggravanti ritenute sussistenti da quello di primo grado (Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 – dep. 2012, Bidognetti e altri, Rv. 251529).

4.1. Tale decisione poggia, invero, su di un’interpretazione letterale della disposizione dell’articolo 597 c.p.p., comma 5, – nella quale effettivamente non e’ prevista la facolta’ di escludere d’ufficio una circostanza aggravante -, ma non tiene conto del dato sistematico che, come sopra si e’ gia’ chiarito, rimette in capo al giudice – di merito come di legittimita’ – il potere-dovere di dare al fatto al corretta qualificazione giuridica quale diretta espressione del principio di legalita’, e non puo’, pertanto, non esplicarsi anche in relazione alla circostanza aggravante contestata e ritenuta in primo grado della quale il giudice d’appello ritenga insussistenti i requisiti.

4.2. A ben vedere, la soluzione ermeneutica appena delineata non si pone in contrasto con il disposto dell’articolo 597, comma 5, non introduce – cioe’ – per via interpretativa ulteriori ipotesi di attivazione dei poteri d’ufficio volti ad interventi migliorativi extra devolutum, in violazione del disposto dell’articolo 14 preleggi, estendendo l’applicazione della norma eccezionale al di fuori dei casi tassativi espressamente consentiti.

E’ pacifico che l’articolo 597, comma 5, preveda una disposizione di carattere eccezionale rispetto al principio generale dell’effetto devolutivo posto dal comma 1 della stessa norma, la’ dove consente di applicare la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o piu’ circostanze attenuanti – quali le circostanze attenuanti generiche – (procedendo ove sia necessario, a rivedere di conseguenza il giudizio di comparazione fra le circostanze della specie), al di fuori e dunque a prescindere da una qualunque richiesta o deduzione in tale senso nell’atto d’appello. Tuttavia, la facolta’ del giudice d’appello di dare il corretto inquadramento giuridico alla fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio non rappresenta una violazione del principio devolutivo. Siffatto principio vale, invero, a definire l’ambito della cognizione e della decisione del giudice della impugnazione, ma non impedisce che, nell’ambito degli confini segnati dall’appello e dunque del devolutum – id est con riguardo alla concreta incriminazione interessata dalle censure del ricorrente, cioe’ al capo della sentenza esplicitamente impugnato, investito dai motivi di gravame -, il decidente eserciti il proprio potere-dovere di dare a tale fatto la corretta qualificazione giuridica, espressione – si ribadisce – del principio di legalita’ immanente all’ordinamento giuridico, che attraverso lo ius dicere trova esplicazione nel sistema processuale.

Cio’ a maggior ragione allorquando l’esclusione dell’elemento circostanziale si traduca in una decisione in bonam partem, rispetto alla quale non si pone neanche astrattamente un problema di violazione del divieto di reformatio in peius – che, ad ogni modo, non vale per la mera riqualificazione giuridica, per quanto gia’ sopra esposto -, ne’ di lesione del diritto di difesa, presidiato dalla Carta Fondamentale e dalla CEDU.

5. Conclusivamente, deve essere affermato il principio di diritto secondo il quale i limiti alla cognizione e alla decisione fissati nell’articolo 597 c.p.p., non impediscono alla Corte d’appello di escludere ex officio ed extra devolutum una circostanza aggravante contestata e ritenuta sussistente dal primo giudice, allorquando, sulla scorta della ricostruzione storico fattuale cristallizzata nella sentenza appellata – dunque senza la necessita’ di compiere officiosamente alcuna attivita’ istruttoria integrativa -, ne risultino insussistenti i presupposti, in quanto facolta’ connessa al potere-dovere del giudice di dare a tale fatto la corretta qualificazione giuridica ed espressione del principio di legalita’ immanente al sistema processuale.

6. In applicazione del principio di diritto sopra espresso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo B) perche’, esclusa la circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 7, di cui – giusta la ricostruzione storico fattuale operata nelle sentenze di merito – non ricorrono i presupposti, il reato di danneggiamenti nella forma non aggravata, giusta l’abrogazione operata con Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, non e’ piu’ previsto dalla legge come reato.

Per l’effetto, ai sensi dell’articolo 619 c.p.p., comma 2, la pena deve essere rettificata da questa Corte con l’eliminazione dell’aumento per la citata aggravante di mesi due di reclusione.

7. Gli ulteriori motivi sono destituiti di fondamento.

7.1. Per un verso, la Corte territoriale ha ricostruito i fatti, dando conto del fatto che l’imputato giungeva sul luogo del fatto “in sella ad una bicicletta”, circostanza all’evidenza distonica rispetto alla dedotta impossibilita’ fisica per l’imputato – stante l’invalidita’ – di porre materialmente in essere la condotta ascritta (v. pagina 2), ed argomentato la ritenuta credibilita’ delle versioni delle due guardie giurate (v. pagina 5). Il compendio argomentativo e’ puntuale ed immune da vizi di ordine logico o giuridico scrutinabili nella sede di legittimita’.

7.2. Per altro verso, il Collegio del gravame ha congruamente argomentato la commisurazione della pena ed il giudizio di comparazione fra le circostanze, dovendosi a tale fine considerare come siffatto bilanciamento non avrebbe potuto concludersi in termini di soccombenza della recidiva reiterata – ritenuta sussistente dai giudici della cognizione -, giusta il disposto dell’articolo 99 c.p., comma 4.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perche’, esclusa l’aggravante contestata, il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato. Elimina, per l’effetto, la relativa pena di mesi due di reclusione.

Rigetta nel resto il ricorso

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