Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 26 gennaio 2017, n. 3883

Mandato d’arresto europeo: il termine dei 10 anni per l’estinzione decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile o dal giorno nel quale il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 26 gennaio 2017, n. 3883

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 639/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 30/03/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

lette le conclusioni del Procuratore generale in persona del Dr. Fimiani Pasquale, che chiedeva dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/03/2015 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione avverso il rigetto di istanza proposta nell’interesse di (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 676 c.p.p., comma 1, di dichiarazione di estinzione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione inflittagli con sentenza del medesimo organo giudiziario del 16/12/2002 (irrevocabile dal 29/09/2004) in ordine ai reati di cui agli articoli 81, 519 e 521 c.p..

La Corte territoriale premetteva che, secondo la previsione di cui all’articolo 172 c.p., la pena della reclusione doveva ritenersi estinta col decorso il termine pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, di un periodo non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni dal giorno dell’irrevocabilita’ della condanna ovvero dal giorno della volontaria sottrazione del condannato all’esecuzione gia’ iniziata della pena.

Evidenziava poi i seguenti passaggi cronologici della vicenda:

– lo (OMISSIS), sottrattosi all’esecuzione della pena era dichiarato latitante;

– l’08/07/2007 la Procura generale presso la Corte d’appello di Palermo emetteva mandato di arresto europeo;

– il 29/10/2007 il condannato era arrestato in virtu’ del suddetto mandato di arresto europeo.

Ad avviso della Corte palermitana, dalla data di emissione del mandato di arresto europeo la procedura di consegna dell’imputato iniziava formalmente; non rilevava la pronunzia di inammissibilita’ dell’istanza di estradizione emessa dalla Procura di Stoccarda, motivata sulle circostanze che “l’interessato non sarebbe stato mai citato personalmente all’udienza non sarebbe stato informato in altro modo delle udienze” e che il suo avvocato avrebbe mai avuto notizia delle citazioni delle sentenze e delle “indicazioni relative all’esperimento dei mezzi di impugnazione”.

Nel provvedimento impugnato era affermato che lo Stato italiano, pertanto, non aveva violato il diritto di difesa, che risultava invece regolarmente esercitato dai legali di fiducia del condannato.

Pertanto, l’arresto effettuato il 29/10/2007, in virtu’ del suddetto mandato di arresto europeo del tutto conforme alle procedure adottate dagli stati membri, aveva comportato l’inizio dell’esecuzione della pena e cio’ a prescindere dalla decisione di non estradare l’imputato.

Infine, la Corte territoriale non attribuiva rilievo al mancato consenso dello (OMISSIS) alla sua estradizione, se non quello di essersi chiaramente sottratto volontariamente all’esecuzione della pena gia’ iniziata; pertanto, fissava la decorrenza del termine decennale di cui all’articolo 172 c.p. dalla data del 29/10/2007.

2. La difesa di (OMISSIS) proponeva ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza, chiedendone l’annullamento, per violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 172 c.p. nonche’ all’articolo 6 CEDU e alla Decisione Quadro 2002/584/GAI, recepita dalla L. 22 aprile 2005, n. 69.

Ad avviso della difesa, l’ordinanza impugnata era viziata da errore di diritto in ordine alla ritenuta insussistenza della condizione del decorso del termine dieci anni fissato dall’articolo 172 c.p. per l’estinzione della pena.

La difesa osservava che con sentenza del 09/01/2008, emessa nel procedimento n. 3 Ausl. 134/2007, la Corte di appello di Stoccarda, avendo rilevato il mancato rispetto dei diritti minimi di difesa di cui alle convenzioni europee sull’estradizione e dalla Decisione Quadro del Consiglio d’Europa del 13/06/2002 nel procedimento penale italiano sfociato nella sentenza di condanna, aveva dichiarato l’inammissibilita’ della richiesta di estradizione del perseguito e aveva revocato il mandato di cattura a scopo di estradizione emesso in data 20/11/2007 (sentenza allegata alla domanda di declaratoria di estinzione della pena, in atti).

La difesa deduceva che tale decisione, contenente l’attestazione dell’illegittimita’ della cattura del perseguito, aveva impedito di attribuire alla detenzione il significato di sottrazione volontaria, determinante il nuovo decorso del termine decennale.

In base alla prospettazione difensiva, nell’articolo 172 c.p. il decorso del tempo era collegato ad una reazione illegittima della persona di ribellione ad un ordine legittimo dell’Autorita’ statale.

Secondo la difesa, a tale illegittima pretesa punitiva statuale non poteva attribuirsi il significato giuridico di “inizio” dell’esecuzione, sicche’ il rifiuto del destinatario non si traduceva nella sottrazione alla pena ma nell’esercizio del diritto di difesa.

L’ordinanza impugnata appariva viziata, nella parte in cui radicava l’inizio dell’esecuzione della pena utile per il decorso del termine di estinzione – nell’arresto dello (OMISSIS), in virtu’ di un titolo giuridico poi revocato per illegittimita’. Una volta revocato il mandato di arresto europeo da parte delle Autorita’ tedesche, cui la convenzione europea sull’estradizione conferiva il potere di controllo della legalita’, esso doveva ritenersi tamquam non esset, con la conseguenza della mancata produzione dell’interruzione del decorso del termine d’estinzione della pena, gia’ in itinere dal passaggio in giudicato della condanna.

Al contrario, la difesa sosteneva che la sentenza aveva attribuito ad un fatto illegittimo dell’autorita’ giudiziaria un significato giuridico pregiudizievole ai diritti del condannato di difesa e al giusto processo, previsti dall’articolo 111 Cost. e dall’articolo 6 CEDU, disposizione applicabile a tutte le fasi di esercizio della giurisdizione penale, compresa quella di esecuzione.

La L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 2, che conformava il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d’Europa del 13/06/2002, relativa al mandato di arresto europeo – subordinava espressamente l’applicazione delle norme in essa esposte al rispetto del diritto ad un processo equo di cui agli articoli 5 e 6 CEDU.

Alla luce di tali disposizioni, vincolanti per il legislatore italiano, doveva disattendersi l’interpretazione dell’articolo 172 c.p. di cui all’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Nel caso in esame la Corte di appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di estinzione della pena proposta dal condannato (OMISSIS), in quanto questi si era sottratto volontariamente all’esecuzione della pena e diveniva latitante e veniva negata l’estradizione. Secondo la Corte d’appello, mediante l’emissione in data 08/07/2007 del mandato di arresto europeo ed il successivo arresto del 29/10/2007 si era determinato l’inizio dell’esecuzione della pena e cio’ a prescindere dalla decisione dell’autorita’ tedesca di non estradare l’imputato.

La difesa, invece, sosteneva che l’esecuzione non era mai iniziata e che, pertanto, la pena doveva ritenersi prescritta per il decorso del termine decennale di cui all’articolo 172 c.p., comma 1, stante l’inesistenza di atti interruttivi. Inoltre, evidenziava che la revoca del prorrin mandato di cattura in esecuzione della richiesta di estradizione aveva impedito di attribuire a quella detenzione il significato di “sottrazione volontaria”, che ai sensi dell’articolo 172 c.p., determinava il nuovo decorso del termine decennale, stante l’illegittimita’ della cattura del perseguito.

Ebbene, nella fattispecie, gia’ tramite la formale presentazione della domanda di estradizione, lo Stato richiedente faceva valere la pretesa alla consegna del soggetto e dimostrava il suo concreto interesse all’esecuzione della pena oggetto della sentenza di condanna, costituente titolo per l’attivazione della procedura estradizionale (Sez. 6, 15/09/2015 n. 44604, Wozniak, Rv. 265454).

In seguito era emesso il mandato di arresto europeo.

Il successivo arresto costituisce atto rilevante ai fini dell’individuazione del dies a quo per il decorso del termine di prescrizione della pena di cui all’articolo 172 c.p.p., comma 4, secondo cui “Il termine decorre dal giorno in cui la condanna e’ divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e’ sottratto volontariamente all’esecuzione della pena”.

Tale disposizione si fonda:

– da un lato, sul principio del decorso della prescrizione della pena in caso di inerzia dell’autorita’ statuale, non attivatasi per assicurare il colpevole alla giustizia;

– dall’altro, sull’inverso concetto per cui l’esercizio della potesta’ punitiva, attuato attraverso l’emissione di un provvedimento restrittivo, dimostra ancora l’attualita’ dell’interesse dello Stato a perseguire il responsabile, che non puo’ giovarsi del mero decorso del tempo per sottrarsi all’esecuzione della pena; una diversa soluzione incentiverebbe la latitanza e ingiustificatamente gioverebbe al condannato, che dopo il decorso di un certo periodo di tempo otterrebbe la caducazione del titolo esecutivo.

Ebbene, l’attivazione da parte dell’autorita’ giudiziaria e dell’autorita’ statuale italiane per quanto di rispettiva competenza – mediante l’avvio delle procedure di estradizione e di emissione del mandato di arresto europeo nonche’ la successiva cattura da parte dello Stato estero, e’ indicativa dell’impegno profuso per assicurare il condannato alla giustizia e dimostra la persistente attualita’ dell’interesse punitivo.

L’espressione “volontaria sottrazione della cattura”, adoperata dall’articolo 172 c.p., comma 4, non puo’ che riferirsi indistintamente alla cattura eseguita in Italia o all’estero e ad un titolo esecutivo italiano (ordine di esecuzione di pena) o estero (estradizione o mandato di arresto europeo) per l’assenza di limiti contenuti in tale disposizione e nel rispetto della ratio della disposizione sopra enunciata.

L’adozione dell’interpretazione piu’ estensiva deriva anche dalla natura eccezionale delle disposizioni in tema di prescrizione della pena, in quanto derogano al principio generale dell’interesse statuale all’esecuzione della pena inflitta nei confronti di tutti i condannati.

Peraltro, non rileva il provvedimento di revoca del mandato di arresto europeo da parte dell’autorita’ tedesca, segnalato dalla difesa del condannato. Conformemente a quanto accertato dal giudice dell’esecuzione, la procedura di emissione del mandato di arresto europeo si era svolta regolarmente nel rispetto delle garanzie difensive previste dalla legislazione italiana e l’arresto del 29/10/2007, in virtu’ del suddetto mandato di arresto europeo era stato disposto in assoluta conformita’ alle procedure adottate dagli stati membri.

Conformemente alla valutazione di cui alla requisitoria scritta della Procura generale di questa Corte, la mancata consegna da parte dello Stato tedesco non legittima tale rifiuto, ne’ lo rende giuridicamente irrilevante, in quanto attiene al solo rapporto di collaborazione interstatuale per l’esecuzione del mandato di arresto europeo, ma non incide sul distinto rapporto, intercorrente tra il condannato e lo Stato italiano.

Pertanto, deve ritenersi iniziata l’esecuzione della pena, non rilevando la decisione dell’autorita’ tedesca di non estradare il condannato con conseguente spostamento della data di decorrenza del termine decennale al 29/10/2007.

Inoltre, il richiamo della difesa alla norma della L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 2 non puo’ ritenersi pertinente: si tratta, infatti, di disposizione attinente al rispetto dei principi di diritto fondamentali, ai quali deve attenersi l’Italia in caso di esecuzione al mandato d’arresto europeo disposto dallo Stato straniero. Ne’ l’interpretazione dell’articolo 172 c.p. prescelta in questa sede integra violazioni a diritti fondamentali stabiliti in altre disposizioni della L. n. 69 del 2005 o della CEDU. La stessa difesa si e’ espressa in termini generici rispetto ad una presunta e non riscontrabile violazione del diritto al giusto processo.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (articolo 616 c.p.p.).

Va infine disposta a cura della Cancelleria l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge

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