La fattispecie associativa prevista dall’articolo 74, comma 6, del dpr n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte, commesse in attuazione del programma criminoso, siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall’articolo 73, comma 5, dello stesso dpr.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 23 giugno 2016, n. 26347
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – rel. Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/07/2015 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. BALSAMO Antonio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), avv. (OMISSIS), per (OMISSIS), avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) e (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS), per (OMISSIS) e (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 12 giugno 2014, all’esito del giudizio abbreviato, dal G.u.p. del locale Tribunale nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS): in particolare, ha assolto la Ingegneri dal reato di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestato al capo B), e ha conseguentemente rideterminato la pena per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, contestato al capo B1); ha, inoltre, rideterminato la pena per il (OMISSIS), ravvisata la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania il 23 giugno 2010, irrevocabile il 5 maggio 2011, e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado per tutti gli altri imputati.
La Corte di appello ha ritenuto provata, in base alle risultanze delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, alla frequenza dei contatti, all’interdipendenza delle condotte ed alla distribuzione interna dei compiti, l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, caratterizzata da un accordo stabile e da un vincolo permanente, che trascende i singoli episodi di acquisto, trasporto e cessione di stupefacenti.
I giudici di merito hanno valorizzato la capacita’ degli imputati di intendersi immediatamente, le cautele ed il ricorso a termini convenzionali, indicativi della sintonia e comunanza di interessi, la stabile dedizione al commercio di stupefacenti, praticato da epoca risalente e ben piu’ ampia di quella emersa dal monitoraggio telefonico, i rapporti tra i protagonisti delle cessioni e le modalita’ esecutive dei reati fine quali indici di una struttura organizzata, capeggiata da (OMISSIS) e (OMISSIS), nei cui confronti si e’ proceduto separatamente anche per il reato di cui all’articolo 416 bis cod. pen..
Richiamati gli elementi probatori, illustrati nella sentenza di primo grado, per delineare la struttura organizzativa e le attivita’ illecite del gruppo, i giudici di merito hanno esaminato le singole posizioni, riportando per ciascun imputato le conversazioni intercettate piu’ rilevanti, comprovanti l’attivismo nel reperire e cedere le sostanze stupefacenti nonche’ nel procurare la provvista finanziaria, i rapporti con i coimputati, con gli acquirenti e con i fornitori, poste a fondamento del giudizio di responsabilita’.
Respingendo le istanze difensive, i giudici hanno escluso la possibilita’ di ravvisare nei fatti contestati l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, e di ricondurli nell’ipotesi lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, in ragione delle modalita’ dei fatti, indicative di una articolata e ben radicata attivita’ del sodalizio in piu’ aree territoriali, dei quantitativi trattati nonche’ della qualita’ delle sostanze commercializzate, ivi compresa l’ecstasy, sequestrata nella misura di kg 2,5 al (OMISSIS) il 16 luglio 2009 all’atto dell’arresto; hanno, altresi’, negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, avuto riguardo al notevole disvalore dei fatti ed alla gravita’ degli stessi, e ritenuto congrue le pene irrogate.
E’ stata, invece, ritenuta fondata la richiesta della difesa del (OMISSIS) di riconoscere la continuazione tra i fatti in contestazione e l’episodio relativo all’arresto in flagranza per il quale l’imputato era stato condannato con sentenza definitiva, con conseguente rideterminazione della pena nella misura di anni 11 di reclusione.
I giudici di merito hanno, inoltre, escluso la responsabilita’ della Ingegneri per il reato associativo, risultando la stessa una mera concorrente del (OMISSIS), suo convivente, nell’attivita’ di cessione a terzi, piuttosto che una collaboratrice all’attivita’ del gruppo, non emergendo, peraltro, dai colloqui intercettati rapporti con altri componenti del sodalizio.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, che ne chiedono l’annullamento per i motivi di seguito illustrati:
(OMISSIS) articola due motivi:
2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonche’ mancanza, apparenza ed illogicita’ della motivazione in relazione al reato associativo: si deduce che la Corte di appello ha valorizzato quale dato probatorio rilevante a carico dell’imputato il testo della conversazione tra presenti n.2526 dell’11 ottobre 2009, mai indicata ne’ dal G.i.p. ne’ dal Tribunale del riesame ne’ dal giudice di primo grado; peraltro, la Corte non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di identificare nell’imputato il (OMISSIS) di cui alla conversazione citata ne’ ha illustrato il percorso argomentativo che l’ha indotta ad escludere una o piu’ letture alternative di detta conversazione. Si censura l’apparenza della motivazione, in quanto la Corte si e’ limitata a riportare le medesime conversazioni indicate nella sentenza di primo grado, senza dar conto dell’efficacia dimostrativa del ruolo di concorrente dell’imputato ne’ rispondere alle censure articolate nei motivi di appello: in particolare, la Corte non ha fornito risposta alla tesi difensiva, che evidenziava l’esistenza di un rapporto dualistico (OMISSIS)- (OMISSIS), inidoneo ad inquadrare i colloqui in una dinamica criminale plurisoggettiva, ne’ ha fornito esaustiva risposta in ordine ai rapporti tra l’imputato ed il (OMISSIS) e la (OMISSIS), specie alla luce dell’assoluzione di quest’ultima dal reato associativo. Si segnala che il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza cautelare per il (OMISSIS) e la (OMISSIS) e, pur in assenza di elementi di novita’ il G.u.p. aveva negato efficacia probatoria a detta decisione e la stessa Corte di appello ha illogicamente ritenuto non influente sulla posizione dell’imputato l’insussistenza di un quadro indiziario grave, preciso e concordante in capo ai presunti sodali, legati al (OMISSIS) da asseriti interessi criminali;
2.2 inosservanza o erronea applicazione di legge, mancanza, apparenza ed illogicita’ della motivazione in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e all’articolo 649 cod. proc. pen.: si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso che il delitto contestato al capo B1) sia una riedizione del delitto sub B) e che la relativa condanna possa essere assorbita in quella per il capo B), essendo i capi di imputazione identici e sovrapponibili.
3. (OMISSIS) articola quattro motivi:
3.1 violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al reato associativo: si deduce che la Corte ha del tutto obliterato la confessione resa dal (OMISSIS), il quale ha dichiarato di aver svolto attivita’ autonoma al di fuori di un contesto associativo e la motivazione della Corte di appello e’ del tutto illogica, stante l’assenza di riferimenti al ricorrente nelle conversazioni relative ai coimputati; inoltre, e’ illogica e superficiale l’interpretazione dei colloqui intercettati, dai quali emerge soltanto un rapporto di conoscenza con (OMISSIS) ed altri compaesani, lo stato di bisogno del (OMISSIS), che confidava in prestiti da parte del (OMISSIS) dopo il suo arresto per una vicenda distinta da quelle oggetto del presente procedimento e durante la sottoposizione a misura detentiva. Il rapporto amicale e personale tra i due non ha alcun collegamento con il traffico di stupefacenti, tant’e’ che il (OMISSIS) intende escludere il (OMISSIS) da qualsiasi vantaggio derivante dalla sua autonoma attivita’ di smercio di stupefacenti, ma la Corte di appello ha ricondotto le distinte condotte di cessione di stupefacenti poste in essere dal (OMISSIS) in un contesto associativo, senza tuttavia, individuare i ruoli dei singoli associati, l’apporto dei singoli e gli elementi dai quali e’ desumibile la stabilita’ del patto e l’indeterminatezza del programma criminoso; risultano aspecifiche le conversazioni del (OMISSIS) e di (OMISSIS), che non hanno contatti con il (OMISSIS); i rapporti tra il (OMISSIS) e gli altri imputati sono occasionali ed improntati alla volonta’ di acquistare in compartecipazione modici quantitativi di marijuana;
3.2 erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nella fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6: erroneamente la Corte ha negato la lieve entita’ dei fatti ascritti al (OMISSIS) e della singola condotta specifica dell’unico sequestro di ecstasy, ammissibile anche per un’associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73 Decreto del Presidente della Repubblica cit.;
3.3 violazione di legge in ordine all’articolo 438 cod. proc. pen.: la Corte ha errato nel rideterminare la pena, in quanto nell’operare gli aumenti a titolo di continuazione (1 anno di reclusione per il capo B1) piu’ 2 anni di reclusione in continuazione per il reato di cui alla sentenza definitiva del 5 maggio 2011) sulla pena base di anni 12 e mesi 6 di reclusione, non ha applicato la riduzione di un terzo, spettante per la scelta del rito, sulla pena finale di anni 15 e mesi 6 di reclusione e ha condannato il (OMISSIS) alla pena finale di anni 11 di reclusione anziche’ di anni 10 e mesi 4 di reclusione;
3.4 violazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche: la Corte di appello ha negato con formule di stile il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza alcuna valutazione della situazione concreta sottoposta al suo esame ed in particolare, della confessione resa dall’imputato, limitandosi a ritenere congrua la pena inflitta.
3.5 Con motivo aggiunto, depositato il 16/05/2016, la difesa del (OMISSIS) eccepisce la mancanza di motivazione in ordine all’applicazione non piu’ obbligatoria della recidiva, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.185 dell’8 luglio 2015, e deduce che l’aggravante, applicata solo in ragione del titolo di reato, ben puo’ essere esclusa dalla pena inflitta.
4. (OMISSIS) articola tre motivi:
4.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione: la Corte di appello avrebbe ignorato le doglianze difensive esposte nei motivi di appello, limitandosi ad una elencazione delle conversazioni intercettate dalle quali ha dedotto la colpevolezza dell’imputata senza motivare le ragioni a sostegno della decisione; avrebbe trascurato il ruolo determinante e propulsivo del (OMISSIS), compagno della ricorrente ed unico ad avere la disponibilita’ dello stupefacente, senza minimamente affrontare il profilo del dolo e della volonta’ dell’imputata di cooperare alla realizzazione del reato. La Corte non ha tenuto conto che la coppia era assidua consumatrice di stupefacenti e che il (OMISSIS) la coinvolgeva in attivita’, che non la riguardavano; manca qualsiasi riscontro della partecipazione dell’imputata al traffico di stupefacenti;
4.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione: la Corte ha illogicamente escluso la riconducibilita’ dei fatti nell’ipotesi lieve, nonostante il G.u.p. avesse gia’ escluso la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantita’ e nonostante la mancanza di prova certa sulla tipologia e sui quantitativi della sostanza ceduta, ben potendo essere i singoli episodi di spaccio ritenuti di lieve entita’;
4.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 62 bis cod. pen., mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione sulla sussistenza e sulla qualificazione giuridica dei fatti: la Corte ha negato le attuanti generiche, ancorando il giudizio alla sola gravita’ dei fatti, senza considerare gli elementi positivi rilevanti per la posizione della ricorrente e senza fornire adeguata motivazione; si ritiene eccessiva e sproporzionata la pena inflitta in relazione alla personalita’ ed alla condizione dell’imputata, tossicodipendente dall’eta’ di 15 anni, attualmente sottoposta con buoni risultati ad un percorso terapeutico-riabilitativo presso il Sert di Giarre, come documentato in atti; la Corte non ha tenuto conto della giovane eta’ della ragazza e del rapporto sentimentale con il (OMISSIS), che ne ha condizionato l’agire, proiettandola in una realta’ sconosciuta alla ragazza, di buona famiglia, dedita al lavoro ed abituata a sostenersi con il reddito da lavoro e non con i proventi dell’attivita’ illecita del compagno, con il quale ha reciso ogni rapporto, scegliendo di disintossicarsi.
5. (OMISSIS) articola due motivi:
5.1 mancanza di motivazione anche in relazione ai motivi di appello sulla ritenuta partecipazione all’associazione: la Corte avrebbe erroneamente desunto dall’attivita’ di cessione la prova dell’assunzione di un ruolo funzionale all’associazione, in assenza di ogni accertamento circa la coscienza e volonta’ dell’imputato di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento. La sentenza impugnata omette qualsiasi valutazione sul punto, limitandosi a riportare tre sole conversazioni, valorizzando impropriamente il termine “noi” utilizzato dall’imputato, ma per affermare l’indisponibilita’ a smerciare sostanze pericolose, maggiormente significativo del non asservimento all’associazione, laddove si consideri che l’interlocutore era (OMISSIS), ritenuto capo del sodalizio;
5.2 mancanza di motivazione in ordine alla negata sussistenza dell’ipotesi lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5: il diniego non e’ motivato da elementi che la escluderebbero, anzi, la Corte ha ignorato che l’imputato e’ stato condannato per un episodio inquadrato in tale ambito e trascurato che la non episodicita’ dell’attivita’ di cessione non e’ di per se’ sufficiente ad escludere la sussistenza dell’ipotesi lieve.
5.3 Con motivo aggiunto, depositato il 16/05/2016, la difesa del Mangano eccepisce la mancanza di motivazione in ordine all’applicazione non piu’ obbligatoria della recidiva, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.185 dell’8 luglio 2015 e deduce che l’aggravante, applicata solo in ragione del titolo di reato, ben puo’ essere esclusa dalla pena inflitta.
6. (OMISSIS) articola 5 motivi:
6.1 mancanza di motivazione, anche in relazione ai motivi di appello, sulla ritenuta partecipazione all’associazione: la Corte ha ignorato gli elementi prospettati dalla difesa, che aveva evidenziato che all’epoca dell’emissione dell’ordinanza cautelare nel presente procedimento il (OMISSIS) era gia’ detenuto per altro titolo cautelare con il quale gli si contestava l’attivita’ di cessione e non la partecipazione all’associazione, facente capo a (OMISSIS), oggetto di quel procedimento, cosicche’ risulta contraddittorio ritenere che, pur appartenendo al gruppo del (OMISSIS), il (OMISSIS) avesse necessita’ di reperire stupefacente dal gruppo del (OMISSIS). Con motivazione apparente, la Corte ha sostenuto che i due procedimenti contengono diverso materiale probatorio e, pur risultando dalle intercettazioni, una mera attivita’ di cessione, ha attribuito all’imputato un ruolo nell’associazione che non trova corrispondenza in atti, non risultando che fosse destinatario di ordini ne’ che i vertici contassero sul suo apporto, emergendo soltanto il suo rapporto con il (OMISSIS) e non con l’associazione. Si evidenzia che le intercettazioni dimostrano l’autonomia del (OMISSIS) e l’indipendente attivita’ di spaccio svolta, senza alcuna consapevolezza di contribuire all’attivita’ del sodalizio ne’ concreto interessamento agli affari dello stesso, risultando, anzi, il progetto di un’attivita’ futura, il commento sui prezzi dell’erba da acquistare ed il commento negativo del comportamento del (OMISSIS);
6.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione sulla sussistenza e sulla qualificazione giuridica dei fatti: la Corte ha negato la riconducibilita’ dei fatti nell’ipotesi lieve, ignorando l’insussistenza probatoria in relazione alla presunta attivita’ di cessione svolta dall’imputato, limitatosi a progettare l’acquisto di sostanza stupefacente; ha ignorato l’assenza di riscontri all’asserita attivita’ di cessione e l’assenza di prova della colpevolezza dell’imputato;
6.3 mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, risultante da atti del processo, indicati nei motivi di appello, in ordine alla negata sussistenza dell’ipotesi lieve di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5: la Corte ha immotivatamente escluso la riconducibilita’ dei fatti nell’ipotesi lieve, nonostante il G.u.p. avesse gia’ escluso la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantita’ e nonostante la mancanza di prova certa sulla tipologia e sui quantitativi della sostanza ceduta; si evidenzia che la circostanza che il (OMISSIS) acquisto’ per strada un grammo di cocaina al prezzo di 80 Euro per uso personale suo e di altri amici dimostra che di norma trattava quantitativi minimi, tanto da aver bisogno di procacciarsene;
6.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, risultante da atti del processo, indicati nei motivi di appello, in ordine alla sussistenza e qualificazione giuridica dei fatti: la Corte ha fornito sul punto una motivazione apparente, trascurando che dalle intercettazioni emergeva un’attivita’ di cessione di modesta entita’;
6.5 inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all’articolo 62 bis cod. pen., mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione, risultante da atti del processo, indicati nei motivi di appello, in ordine alla sussistenza e qualificazione giuridica dei fatti: la Corte ha negato le attenuanti generiche, avendo riguardo alla sola gravita’ dei fatti e negando valenza agli elementi dedotti dal ricorrente; in particolare, non ha tenuto conto che il (OMISSIS), tossicodipendente da cocaina, si e’ volontariamente sottoposto ad un programma di recupero residenziale presso la Comunita’ terapeutica di Marsala e ha conseguito positivi risultati, come documentato.
7. (OMISSIS) articola 7 motivi:
7.1 mancanza di motivazione in merito allo specifico motivo di gravame relativo all’identificazione del (OMISSIS) nelle conversazioni di terzi in relazione all’imputato ed alla sua partecipazione all’associazione: la Corte non ha dato risposta al primo tema proposto nei motivi di appello ne’ ha spiegato le ragioni per le quali il (OMISSIS) citato nella conversazione del 16 giugno 2009 fosse da identificare nell’imputato, atteso che tale diminutivo identifica anche altri imputati ed in particolare (OMISSIS), iscritto ed indicato come correo dei vertici dell’associazione; peraltro, la Corte ha tratto dalle medesime conversazioni conclusioni contraddittorie, pervenendo ad assolvere il Mangano e a condannare l’imputato, estraneo alla conversazione citata a pagina 103 della sentenza impugnata ed all’associazione;
7.2 contraddittorieta’ ed illogicita’ della motivazione in relazione al reato associativo e manifesto travisamento del contenuto di atti processuali: la Corte ha ritenuto di assoluto rilievo la conversazione suindicata senza spiegare le ragioni per le quali la stessa dovesse ritenersi riferita all’imputato e ha travisato l’interpretazione della conversazione, riportata a pagina 104 della sentenza, che, contrariamente alla tesi della Corte, costituisce prova del manifesto disappunto per lo stile di vita e la condotta avventata del padre. La circostanza che il figlio conosca le attivita’ illecite del padre non implica che le condivida ne’ che concorra ne’ i commenti successivi all’arresto del (OMISSIS) provano la condivisione o comunanza di scopi; non risulta dimostrato il ruolo dell’imputato, l’apporto materiale o organizzativo, i rapporti con gli altri associati ne’ la partecipazione ad un episodio di acquisto o di trasporto di stupefacente e nessuna conversazione dimostra che il (OMISSIS) abbia detenuto sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi: pertanto, la mera conoscenza delle dinamiche relative all’acquisto di stupefacente non prova la partecipazione all’associazione;
7.3 mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6: la Corte ha omesso qualsiasi valutazione sul punto, sebbene espressamente avanzata la richiesta nei motivi di appello;
7.4 mancanza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione al reato di cui al capo B1): la Corte ha illogicamente desunto dalla circostanza, riportata a pag. 107 della sentenza, che il (OMISSIS) acquistasse cocaina per uso personale e si preoccupasse degli ammanchi di denaro l’implicita ammissione di responsabilita’ in ordine al reato contestato al capo B1), trascurando l’ammissione dell’imputato di essere tossicodipendente e di aver contratto debiti per tale dipendenza. La Corte ha trascurato che non risulta individuato alcun acquirente dell’imputato, che non vi e’ stato alcun sequestro, che non sono stati individuati luoghi di deposito ne’ movimenti di denaro o disponibilita’ compatibili con gli importi di cui alle conversazioni intercettate;
7.5 mancanza di motivazione in ordine all’omessa qualificazione del fatto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5: le pronunce di merito sono contraddittorie, in quanto il G.u.p. ha escluso l’aggravante di cui all’articolo 80 d.p.r cit. e nonostante l’incertezza sulla tipologia, quantita’ e qualita’ dello stupefacente, la Corte ha ritenuto di escludere l’ipotesi lieve; si segnala peraltro, la mancanza di specifici elementi da cui risulti che l’imputato trattasse droghe pesanti, cosicche’ i fatti contestati vanno riferiti alle droghe leggere con conseguente rideterminazione della pena;
7.6 mancanza di motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato relativamente al capo C4): si segnala che la Corte ha trascurato che per lo stesso fatto il cugino dell’imputato, (OMISSIS) dell’88, ha ammesso la propria responsabilita’ e patteggiato la pena cosicche’ non risulta spiegato per quale ragione il fatto debba ascriversi anche all’imputato piuttosto che al cugino;
7.7 mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base, contraddittorieta’ della motivazione in merito al diniego delle attenuanti generiche e illogicita’ della motivazione anche in relazione alla disparita’ di trattamento rispetto agli altri correi: si deduce che la pena base e’ stata determinata in misura superiore al minimo edittale, nonostante la mancata individuazione del ruolo dell’imputato nell’associazione. Si evidenzia che non risultano spiegate le ragioni che hanno indotto i giudici a discostarsi dal minimo edittale, sebbene l’imputato sia incensurato e nonostante la confessione resa; tali elementi non sono stati minimamente valutati ne’ e’ stato giustificato il diniego delle attenuanti generiche; si censura l’eccessivita’ della pena inflitta rispetto a quella irrogata ad altri imputati, gravati da recidiva anche pluriaggravata, e cio’ risulta maggiormente evidente per il (OMISSIS), autore del grave episodio di trasporto di 7.100 pasticche di ecstasy, per il quale la pena base e’ stata determinata in misura prossima al minimo edittale, mentre per l’imputato e’ stata fissata in anni 12 di reclusione, evidentemente in ragione della ritenuta, ma inesistente recidiva. Si segnala che la motivazione sul punto e’ illogica e contraddittoria, avendo la Corte svalutato l’incensuratezza e liquidato come errore del primo giudice la dichiarata recidiva, contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado, e, pur a fronte dell’insussistenza della recidiva, ha ritenuto non operato alcun aumento da giudice di primo grado e ha mantenuto inalterata la pena base, determinata dal primo giudice in 12 anni anziche’ 9 proprio per effetto di quell’errore.
8 (OMISSIS) articola 4 motivi:
8.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione al reato associativo: si evidenzia che il Procuratore Generale presso la Corte di appello aveva chiesto l’assoluzione dell’imputato e che gia’ il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza cautelare sul punto, ma la Corte ha desunto da un’unica conversazione con il (OMISSIS), riportata a pag.83 della sentenza, la partecipazione dell’imputato all’associazione, trascurando che le conversazioni riportate nelle pagine successive, attestano solo il rapporto di amicizia tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) limitato a soli due mesi. La Corte ha trascurato che nelle conversazioni non vi sono parole equivoche, che non risulta alcun sequestro di stupefacente, che non risulta indicato il contributo rilevante offerto all’associazione ne’ risultano contatti con altri appartenenti all’associazione. Ha ancora trascurato che dai brogliacci risulta che, a fronte dell’insistenza del (OMISSIS) (risultano ben 50 tentativi di chiamata, ignorati dalla Corte), il (OMISSIS) risponde solo raramente o lo liquida con poche battute cosicche’ se ne ricava che egli non si comporta come affiliato ne’ mostra interesse per affari comuni; non vi e’ traccia della partecipazione a riunioni con i coimputati ne’ frequentazioni con tossicodipendenti ne’ riferimenti a disponibilita’ di danaro, che possano delineare un ruolo stabile e consapevole dell’imputato alla vita del sodalizio;
8.2 inosservanza ed erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5: si segnala che alcun elemento materiale sintomatico di un’attivita’ di cessione e’ allegato in sentenza e non risultano indicazioni sulla tipologia o sulla quantita’ dello stupefacente trattato; che e’ erroneo il riferimento all’ecstasy, sequestrato al (OMISSIS), che non puo’ riguardare il (OMISSIS), e nessun elemento in atti puo’ giustificare la mancata riconducibilita’ dei fatti nell’ipotesi lieve;
8.3 inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 62 bis e 133 cod. pen. e contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione: la Corte non ha tenuto conto che l’imputato all’epoca dei fatti era appena ventenne, e’ incensurato e non ha carichi pendenti, lavorava sin dall’eta’ di 18 anni come barista e dopo l’esecuzione dell’ordinanza cautelare ha ottenuto il permesso di lavoro e non ha mai violato le prescrizioni impostegli. La sentenza nega immotivatamente le attenuanti generiche, soffermandosi solo sul disvalore del fatto e affermando che l’imputato non ha tenuto un comportamento processuale giudicabile positivamente, nonostante lo stesso abbia risposto all’interrogatorio e partecipato a tutte le udienze;
8.4 contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione: si evidenzia che, pur avendo la Corte premesso che le posizioni del (OMISSIS) e della (OMISSIS) erano assimilabili, stanti le convergenti ed analoghe risultanze probatorie, e’ pervenuta a conclusioni opposte. Eppure per entrambi gia’ il Tribunale del riesame aveva escluso la sussistenza della gravita’ indiziaria in ordine al reato associativo ed entrambi hanno avuto contatti solo con il (OMISSIS), cosicche’ risulta contraddittoria la valutazione operata in base allo stesso materiale probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi del (OMISSIS), del (OMISSIS), del (OMISSIS) e della (OMISSIS) sono inammissibili, i ricorsi del (OMISSIS) e del (OMISSIS) infondati e solo parzialmente fondato il ricorso del (OMISSIS) per le ragioni di seguito illustrate.
1.1 Manifestamente infondato e’ il primo motivo del ricorso del (OMISSIS) relativo all’apparenza della motivazione in ordine al reato associativo, atteso che in caso di decisioni conformi la sentenza di secondo grado si salda ed integra quella di primo grado, cosicche’ legittimamente la sentenza impugnata ha operato un rinvio alla stessa per la ricostruzione dell’associazione.
Nelle pagine 25 e segg. della sentenza di primo grado sono riportate conversazioni di (OMISSIS) e di (OMISSIS), capi dell’associazione, nelle quali sono espliciti i riferimenti alla risalente gestione del traffico di stupefacenti, alla natura delle sostanze attualmente trattate – cocaina e marijuana, ma anche eroina in passato-, alla provenienza della cocaina, acquistata in Calabria, all’attivita’ di commercializzazione svolta dal (OMISSIS) della sostanza acquistata e poi trattata (lavorata e tagliata) dal (OMISSIS), agli ingenti profitti ricavati, al deposito dello stupefacente nel negozio e nel bar del (OMISSIS), alla consegna di un quantitativo di 5 grammi di sostanza, prelevato dal maggior quantitativo di 41 grammi detenuto, affidata a (OMISSIS) ed al fratello (OMISSIS) da recapitare ad acquirenti di Roccalumera per consentire loro di provarla e di concludere la trattativa.
A pagina 28 e’, inoltre, riportata la conversazione n. 2526 dell’11 ottobre 2009 tra (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto l’acquisto di una partita di stupefacente di ottima qualita’, la cui consegna era rinviata al giorno dopo a causa degli impegni del (OMISSIS) con i catanesi: nella circostanza il (OMISSIS) non mancava di sottolineare che (OMISSIS) aveva “una bella strada” ovvero un canale privilegiato di approvvigionamento e di esaltare la qualita’ dello stupefacente ed il (OMISSIS) assicurava che avrebbe continuato ad acquistare da loro, come aveva gia’ riferito ad un altro fornitore, che gli aveva detto “allora la prendi da (OMISSIS)”, alla presenza di (OMISSIS). E che il (OMISSIS) si identifichi nel (OMISSIS) si ricava logicamente dal contesto del colloquio, in quanto il (OMISSIS) chiedeva al (OMISSIS) di riscontrare la circostanza, chiedendo proprio a (OMISSIS), il cui rapporto fiduciario con il (OMISSIS) risulta ampiamente attestato dalle risultanze in atti: quindi, come correttamente ritenuto dai giudici di merito, invocando la convalida della parola del (OMISSIS), il (OMISSIS) dimostra di conoscerne la posizione e l’affidamento in lui riposto dai vertici del sodalizio.
E’ pertanto, infondata la censura della difesa del (OMISSIS) circa l’utilizzo di detta conversazione, che, erroneamente, ritiene mai indicata dal G.u.p., quale elemento rilevante per la partecipazione dell’imputato all’associazione.
Il colloquio attesta, come gia’ detto, la considerazione di cui il (OMISSIS) godeva presso i vertici del sodalizio ed i colloqui riportati nella sentenza impugnata danno atto del continuo rapporto con il (OMISSIS), dal quale si informava dell’approvvigionamento di marijuana a prezzi convenienti, chiedendogli se (OMISSIS) avesse acquistato la marijuana a Catania, o della disponibilita’ di cocaina, riferendogli del prezzo proposto da un fornitore di Messina, ritenuto esagerato dal (OMISSIS); danno atto della raccolta dei proventi del commercio della droga, necessaria a finanziare nuovi acquisti, del reperimento di acquirenti nell’interesse del sodalizio (v. conversazione del 7 luglio 2009 n. 1724 nella quale il (OMISSIS) riferiva al (OMISSIS) che uno di Taormina voleva 1 kg di.., ma il (OMISSIS) asseriva di non avere disponibilita’), del rapporto con il (OMISSIS) e con la (OMISSIS), entrambi da lui incaricati delle cessioni agli acquirenti: colloqui che dimostrano, come ritenuto dalla Corte di appello con motivazione logica e congrua, il concreto e stabile contributo offerto dall’imputato alla realizzazione degli affari illeciti del gruppo criminale nel quale era inserito, atteso che non solo era concretamente interessato, ma anche aggiornato sugli affari in corso, trattati dagli altri sodali, venendo informato delle trattative, della qualita’ e dei prezzi dello stupefacente. Anche l’immediato intervento insieme al (OMISSIS) subito dopo l’arresto del (OMISSIS), trascurato dalla difesa, risulta correttamente valorizzato in chiave associativa dalla Corte di appello, in quanto dimostrativo della consapevolezza e dell’interesse al carico di stupefacente trasportato dal sodale.
L’interpretazione alternativa dei colloqui tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), proposta dal ricorrente, si risolve nella richiesta di una rilettura e rivisitazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede a fronte di una motivazione coerente e logica, non intaccata dalla valutazione cautelare sulle posizioni del (OMISSIS) e della (OMISSIS) e dall’assoluzione di quest’ultima dal reato associativo, alla quale la Corte di appello ha fornito corretta risposta.
1.2 Manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo, al quale la Corte di appello ha gia’ dato corretta risposta a pagina 79 della sentenza, escludendo l’assorbimento degli episodi di cessione nel reato associativo, stante l’autonomia del reato associativo rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma.
All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
2. I motivi di ricorso proposti nell’interesse del (OMISSIS) sono manifestamente infondati ad eccezione del motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
2.1 Le censure sono generiche in ordine alla partecipazione all’associazione.
La Corte di appello ha correttamente valorizzato l’ammissione dell’imputato di appartenenza alla famiglia (OMISSIS), contenuta nel colloquio n. 91 del 12 maggio 2009, oltre ai frequenti riferimenti ad (OMISSIS), alle incombenze da questi affidategli ed all’insostituibilita’ del ruolo assegnatogli, ammesso dallo stesso imputato; gli affari trattati ed il dinamismo dell’imputato, che si rapportava direttamente con (OMISSIS) per l’acquisto di una partita di stupefacente ad Acireale nel giugno 2009; i rapporti con (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), con il quale si lamentava dell’imprudenza del padre nel parlare degli affari illeciti per telefono; con (OMISSIS), con il quale discuteva dell’acquisto di “erba” e delle trattative con un fornitore di Randazzo; con (OMISSIS), con il quale discuteva dell’approvvigionamento di stupefacente e del quantitativo consegnato ad (OMISSIS) nonche’ della necessita’ di reperire fornitori di marijuana di buona qualita’ a prezzi convenienti, convenendo di rivolgersi ai mascalesi, e della necessita’ di reperire fondi per acquistare cocaina dal fornitore del (OMISSIS), che gliela vendeva a 65 Euro nonche’ l’episodio piu’ rilevante della detenzione e del trasporto di 7.100 pasticche di ecstasy, conclusosi con l’arresto del 16 luglio 2009.
Palesemente inammissibile in questa sede e’ la lettura alternativa proposta dalla difesa della natura del rapporto tra l’imputato e (OMISSIS) a fronte di una lettura aderente alle risultanze intercettative operata dalla Corte di appello, specie in ordine alla manifestata intenzione del (OMISSIS) di smarcarsi dal controllo opprimente ed assillante del (OMISSIS) per lavorare in proprio, dalla quale logicamente si desume la conferma del rapporto di subordinazione e dipendenza dalle direttive dello stesso.
2.2 Manifestamente infondata e’ la censura relativa al mancato inquadramento nella fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, alla quale la Corte di appello ha dato corretta ed esaustiva risposta a pagina 45 della sentenza impugnata, in ragione dei quantitativi trattati, comprovati dal carico sequestrato in occasione dell’arresto del (OMISSIS), delle modalita’ organizzate e ramificate del traffico gestito, della continuita’ delle condotte e delle potenzialita’ dell’organizzazione di procurarsi quantitativi rilevanti di stupefacenti di natura eterogenea, in linea con i principi affermati da questa Corte (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Rv. 256289).
E’ peraltro, pacifico che la fattispecie associativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte, commesse in attuazione del programma criminoso, siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entita’ e di minima offensivita’, previsti dall’articolo 73, comma 5, del medesimo d.P.R. (Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Rv. 261911), il che all’evidenza non e’ nel caso in esame.
2.3 Infondati sono i motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche ed alla recidiva.
Premesso che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e’ un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalita’ del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravita’ effettiva del reato e alla personalita’ del reo, la Corte di appello ha congruamente argomentato il diniego delle attenuanti con riferimento all’elevato indice di offensivita’ delle condotte ed al marcato allarme sociale che le stesse suscitano nella collettivita’, oltre a giustificare con diffuse argomentazioni anche il giudizio di congruita’ della pena inflitta dal primo giudice.
Altresi’, infondato e’ il motivo relativo alla ritenuta recidiva, non contestata ne’ ritenuta, risultando pacificamente dalla sentenza di primo grado che il giudice ha fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali, espressivi della capacita’ a delinquere dell’imputato, al solo fine di giustificare lo scostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena base.
2.4 E’ invece, fondato il motivo relativo alla determinazione della pena, in quanto il calcolo della pena e’ errato, atteso che, operando la riduzione di rito dalla pena complessiva di 15 anni e mesi 6 di reclusione, la pena deve essere correttamente determinata in anni 10 e mesi 4 di reclusione e non in 11 anni: conseguentemente, trattandosi di mero errore di calcolo, agevolmente rimediabile in questa sede, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l) la sentenza va annullata senza rinvio sul punto e la pena rideterminata in anni 10 e mesi 4 di reclusione.
L’accoglimento del motivo di ricorso esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
3. Il ricorso della (OMISSIS) e’ inammissibile, in quanto ripropone censure gia’ motivatamente disattese dai giudici di appello, con argomentazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorso non si confronta.
3. E’ palesemente infondato il primo motivo, in quanto le conversazioni riportate in sentenza, correttamente interpretate dai giudici di merito e, peraltro, di assoluta chiarezza, dimostrano che l’imputata operava cessioni e consegne in favore degli acquirenti del compagno e su indicazione dello stesso prelevava la sostanza stupefacente, disponibile in diverse qualita’, stanti gli espliciti riferimenti a sostanze diverse, ed individuabile anche in cocaina, espressamente definita “coca cola” ed in ragione del prezzo indicato in 70 Euro, che avrebbe dovuto riscuotere dall’acquirente di turno. Peraltro, la dedotta dipendenza dalle disposizioni del (OMISSIS) non esclude il dolo dell’imputata, consapevole di prestare un apporto e di collaborare nell’attivita’ illecita del compagno al punto da ricordargli gli appuntamenti e di rimproverargli la scarsa puntualita’, come sottolineato in sentenza; ne’ la condizione di consumatori di entrambi puo’ incidere sul dolo o sminuire il disvalore dei fatti, costituendo, di norma, un fattore propulsivo delle condotte.
3.2 Inconsistente e’ il motivo relativo al mancato riconoscimento della lieve entita’ dei fatti, correttamente escluso dai giudici di merito in ragione della pluralita’ di cessioni e della circostanza che in varie occasioni le consegne avevano ad oggetto quantitativi di 20 o di 5, emergendo, inoltre, che l’imputata era a conoscenza dei diversi luoghi di occultamento delle sostanze, effettuava numerose cessioni, utilizzava cautele nei colloqui, a riprova della consapevolezza dell’oggetto illecito degli stessi, e ben conosceva la capacita’ di rifornimento e la rete distributiva del compagno.
3.3 Ugualmente infondato e’ il motivo inerente il diniego delle attenuanti generiche, essendo stata gia’ valutata l’incensuratezza dal giudice di primo grado con giudizio condiviso dai giudici di secondo grado, che implicitamente hanno ritenuto recessivi gli elementi indicati dalla difesa, rispetto all’attivismo dell’imputata ed all’elevato indice di offensivita’ dei fatti commessi in maniera seriale.
Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
4. Parimenti inammissibile e per le ragioni esposte per la (OMISSIS) e’ il ricorso del (OMISSIS).
4.1 In modo logico ed aderente alle risultanze probatorie i giudici di merito hanno ricavato dai colloqui intercettati, correttamente interpretati, la partecipazione dell’imputato all’associazione in esame.
Hanno, infatti, sottolineato la rilevanza del rapporto fiduciario con i vertici del sodalizio, che lo attendono per la consegna di un campione di cinque grammi ad un acquirente di Roccalumera, che lo autorizzano a recarsi dal fornitore di nome (OMISSIS) per continuare ad acquistare marijuana al prezzo vantaggioso di due Euro, che gli consentiva un margine rilevante di guadagno vendendola a 3,50, che tollerano l’esposizione debitoria maturata nei loro confronti e lo autorizzano a spacciare ancora. Ma, soprattutto, i giudici di merito hanno valorizzato gli elementi ricavabili dal colloquio, riportato in precedenza per la posizione del (OMISSIS), dal quale emerge che il (OMISSIS) tratta direttamente con (OMISSIS) l’acquisto di una partita di stupefacente, che avrebbe procurato il (OMISSIS); che il (OMISSIS) gli raccomanda di rivolgersi al (OMISSIS) in quanto ha un buon canale di approvvigionamento; che il (OMISSIS) assicura di aver rifiutato, significativamente alla presenza di (OMISSIS), l’offerta di un altro fornitore, precisando di rifiutarsi di vendere certa roba pericolosa, anche nel caso in cui glielo avesse imposto il (OMISSIS) stesso.
Contrariamente alla prospettazione difensiva, la Corte di appello ha correttamente interpretato il colloquio e ne ha colto la rilevanza, valorizzando la circostanza che il rifiuto fosse stato opposto in presenza del sodale (OMISSIS) ad un fornitore estraneo al sodalizio, che il rifiuto fosse stato ribadito ed opposto anche al (OMISSIS), ma, soprattutto, che il tenore del colloquio, riportato testualmente per la sua significativita’ “gli ho detto guarda, davanti a (OMISSIS), io gli detto: a (OMISSIS) lo rispetto e lo voglio bene, ma noi altri queste cose non ne traffichiamo, anzi, gli ho detto mi puo’ pure dare botte”, depone per l’intraneita’ al sodalizio del (OMISSIS) e per la sua posizione subordinata, tanto da accettare persino di essere picchiato dal (OMISSIS), evidentemente in posizione sovraordinata e che gli dava ordini.
4.2 Adeguatamente giustificato il diniego di inquadramento dei fatti nell’ipotesi lieve, riconosciuta per episodio successivo e diverso, conclusosi con l’arresto del (OMISSIS), in ragione della portata non minimale dei quantitativi trattati dal (OMISSIS), ricavabile dalla conversazione del 21 ottobre 2009 n. 2780, nel corso della quale ammetteva di aver acquistato 2 kg di erba e di dover ancora saldare il debito.
4.3 Destituito di ogni fondamento e’ il motivo relativo all’aumento per la recidiva, non operato, anzi, risultando dalla sentenza di primo grado che il giudice l’ha espressamente esclusa, in ragione dell’unico precedente peraltro, risalente risultante in atti.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
5. Anche il ricorso del (OMISSIS) e’ inammissibile, in quanto reiterativo di censure disattese dai giudici di appello con motivazione puntuale ed esaustiva.
5.1 Come correttamente sottolineato dai giudici di merito le conversazioni riportate in sentenza, specie con il (OMISSIS), danno atto della stabile, programmata e condivisa attivita’ svolta dal (OMISSIS) per la realizzazione del programma associativo, occupandosi della raccolta dei fondi da investire, del reperimento di canali di approvvigionamento e, soprattutto, in ragione della posizione subordinata rispetto ad (OMISSIS), al quale doveva riferire e rapportarsi continuamente per riceverne direttive. I giudici hanno valorizzato i colloqui tra i due sodali, contenenti riferimenti ad una riunione svoltasi tra esponenti del loro gruppo con esponenti mafiosi catanesi ed all’acquisto di una partita di marijuana a Catania; i commenti sul comportamento scorretto di (OMISSIS), che non li retribuiva adeguatamente per il lavoro svolto; la disponibilita’ dell’imputato di investire nell’acquisto di partite di stupefacenti ed i riferimenti alla disponibilita’ di ragazzi suoi, all’interesse ad intraprendere un’autonoma attivita’ di spaccio di pasticche di ecstasy, fornite da tale (OMISSIS), ed alla collaborazione con il (OMISSIS) nell’attivita’ di cessione, previo occultamento delle partite acquistate. Opportunamente valorizzato in chiave associativa e’ il comportamento tenuto dall’imputato dopo l’arresto del (OMISSIS), quando insieme al (OMISSIS) veniva visto transitare dinanzi alla caserma, in quanto indicativo, unitamente ai ripetuti e vani tentativi di chiamata effettuati al (OMISSIS) da (OMISSIS) e (OMISSIS), della consapevolezza e del convergente interesse dei sodali per l’operazione in corso.
Corretta risposta hanno, inoltre, fornito i giudici di merito in ordine alle vicende dell’altro procedimento penale, in cui e’ stato coinvolto l’imputato ed all’autonomia nel traffico di stupefacenti, smentita dalla necessita’ di rapportarsi continuamente ad (OMISSIS), tanto da coltivare il progetto di svincolarsi e di mettersi in proprio.
5.2 Infondati sono i motivi relativi all’insussistenza del reato di cessione, al mancato riconoscimento della lieve entita’ dei fatti e della fattispecie di cui all’articolo 74, comma 6, d.P.R. 309/90 ai quali la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, avuto riguardo al tenore esplicito delle conversazioni ed ai quantitativi non modici trattati, specie di pasticche di ecstasy, ai canali disponibili, alla continuita’ ed estensione dell’attivita’ di cessione ed all’inserimento della stessa nel contesto associativo alle dipendenze di (OMISSIS).
5.3 Adeguatamente giustificato e’ il diniego delle attenuanti generiche, dovendo ritenersi implicita la svalutazione degli elementi prospettati dalla difesa rispetto alla gravita’ dei fatti, al dinamismo ed all’intraprendenza dell’imputato.
6. Il ricorso del (OMISSIS) va rigettato, stante l’infondatezza dei motivi.
6.1 Alla contestazione difensiva circa la dubbia identificazione dell’imputato nel (OMISSIS) di cui alla conversazione n. 3819 del 16 giugno 2009, la Corte ha risposto adeguatamente, affermando che nelle indagini non era emerso altro personaggio di nome (OMISSIS), in quanto l’analisi della conversazione in alcun modo rimanda al pregiudicato milanese, indicato dalla difesa, se non in forza di un’ipotesi alternativa, indimostrata ed ipotetica. Peraltro, risulta incontestato che l’imputato sia correttamente identificato quale protagonista delle altre conversazioni intercettate telefonicamente ed in ambientale ne’ e’ contestabile che anche altri interlocutori si rivolgano all’imputato chiamandolo (OMISSIS) (v. tel. 976 del 3.8.09, riportata a pag. 108 della sentenza impugnata).
Coerentemente i giudici hanno ritenuto provata la partecipazione all’associazione in base alle risultanze delle conversazioni intercettate, che dimostrano la conoscenza dei traffici del padre e la condivisione delle critiche del (OMISSIS) per l’imprudenza dello stesso nel parlare al telefono e rendere esplicito l’oggetto del colloquio, tanto da minacciare di sparagli alle gambe se avesse continuato a straparlare: reazione irragionevole e sproporzionata per esprimere il mero disappunto per lo stile di vita del padre, come sostenuto dalla difesa, ma correttamente interpretata dai giudici come indicativa della ferrea tutela degli affari del sodalizio e, al contempo, del ruolo del (OMISSIS), in grado di dire ad un sodale che non avrebbe esitato a sparare al padre se avesse perseverato ad esporre a rischio gli affari, specie laddove si consideri che nell’occasione il (OMISSIS) espressamente gli riferiva di avere la roba dietro, quando il padre gli aveva telefonato.
Risultano correttamente interpretati gli altri colloqui riportati in sentenza, che documentano i rapporti con altri sodali e dimostrano la competenza dell’imputato nelle metodiche prudenziali di trasporto dello stupefacente e nelle cautele da adottare per eludere i controlli di polizia- significativi i commenti sulla negligenza del (OMISSIS), che si sarebbe fatto arrestare stupidamente-, la competenza circa la redditivita’ dello spaccio di ecstasy durante un evento con migliaia di giovani, che il (OMISSIS) stava per raggiungere prima di essere arrestato, circa i guadagni ricavabili dalla vendita di fumo, il prezzo della cocaina, e soprattutto, in ordine alla qualita’ dello stupefacente.
6.2 Anche in ordine all’attivita’ di cessione, le conversazioni riportate a pag. 108 e 109 della sentenza impugnata consentono di ritenere infondate le censure difensive quanto al mancato inquadramento dei fatti nella fattispecie del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 6, e nella qualificazione di fatti di lieve entita’, atteso che nella conversazione con il (OMISSIS) l’imputato fa espresso riferimento all’acquisto di 4, 5, 6 kg di stupefacente, all’evidenza incompatibile con la destinazione ad uso personale.
Altresi’, infondata e’ la censura relativa alla mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza dell’imputato, che, anziche’ attenuare, costituisce un’aggravante del reato associativo.
6.3 Anche la censura relativa alla detenzione di una pistola e’ infondata: i colloqui intercettati, riportati da pag. 87 a pag. 89 della sentenza di primo grado, chiariscono che i due cugini erano insieme e che entrambi parteciparono all’episodio, correttamente ricostruito dai giudici di appello.
6.4 Piu’ che adeguata e’ la motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena base in misura piu’ elevata rispetto al minimo edittale per tutte le ragioni illustrate dai giudici di merito alle pag. 111 e 112 della sentenza, con riguardo non solo al livello di pericolosita’ dell’associazione, in procinto di immettere sul mercato ed in occasione di un evento-giovani un notevole quantitativo di droga sintetica, scongiurato dall’arresto del (OMISSIS), ma anche alla capacita’ a delinquere ed alla spregiudicatezza dell’imputato. Altresi’, infondata e’ la censura relativa all’aumento per la recidiva, avendo i giudici giustificato lo scostamento dal minimo edittale, senza alcun riferimento alla recidiva, non contestata ne’ ritenuta, stante il chiaro ed esplicito riferimento all’incensuratezza dell’imputato.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. Anche il ricorso del (OMISSIS) e’ infondato, in quanto propone censure, che si risolvono nella richiesta di una reinterpretazione dei colloqui e del rapporto tra il (OMISSIS) e l’imputato, inammissibile in questa sede a fronte di un apparato motivazionale coerente e logico.
7.1 La partecipazione del (OMISSIS) all’associazione e’ stata desunta dal colloquio con il (OMISSIS), che con lui si lamentava dell’inadempimento del (OMISSIS) ed a causa del quale i fornitori si erano recati da lui a reclamare, dalla immediata disponibilita’ del (OMISSIS) a contattarlo ed a cedere stupefacente per conto dello stesso in modo da recuperare il danaro necessario a saldare il debito nonche’ dai colloqui con il (OMISSIS), per conto del quale effettuava ripetute cessioni e consegne a terzi, deteneva e custodiva lo stupefacente da cedere presso una sua abitazione ed al quale e’ legato da un rapporto assolutamente fiduciario.
Logicamente i giudici hanno desunto dal colloquio con il (OMISSIS) l’intraneita’ del (OMISSIS), risultato a conoscenza dei traffici illeciti e dell’importanza di rispettare scadenze, rapporti e ruoli per garantirsi operativita’ futura, tenuto conto della minaccia del (OMISSIS) di far intervenire i catanesi.
Alla luce di tali elementi non risulta affatto contraddittoria, come prospettato dalla difesa del ricorrente, la diversa valutazione cui e’ pervenuta la Corte di appello per la posizione della (OMISSIS) per la quale non si riscontra un tale grado di compartecipazione e conoscenza dell’articolazione del traffico, dei fornitori e dello stato delle forniture, al punto da informare il (OMISSIS) su temporanee carenze di materia prima, dell’estensione della rete distributiva nonche’ della disponibilita’ a collaborare persino durante un giorno di ferie, rispondendo, comunque, alle pressanti sollecitazioni del (OMISSIS).
7.2 Infondata e’ la censura relativa al mancato riconoscimento della lieve entita’ dei fatti, tenuto conto delle ragioni indicate dai giudici di merito, che hanno valorizzato l’articolata e ben radicata attivita’ del sodalizio, i quantitativi e la tipologia di sostanze trattate, in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali presupposto per la sua applicabilita’ e’ un complessivo connotato di minima offensivita’ della condotta, desumibile da plurimi indici obiettivi quali il dato qualitativo e quantitativo delle sostanze psicotrope considerate, i mezzi, le modalita’ e le circostanze dell’azione, con la conseguenza che ove uno di tali indici risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, sent. n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651).
7.3 Anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche la Corte di appello ha giustificato la decisione, valorizzando l’elevato indice di offensivita’ e disvalore dei fatti e tenendo conto che l’incensuratezza dell’imputato era stata gia’ valutata dal giudice di primo grado per giustificare la determinazione della pena base in misura pari al minimo edittale.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al trattamento sanzionatorio, che ridetermina in misura di anni dieci e mesi quattro di reclusione, rigettando nel resto il ricorso.
Rigetta i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i restanti ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
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