Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 21 giugno 2016, n. 25680

In tema di valutazione di attendibilità dei dichiarati della persona offesa dal reato può essere opportuno procedere al riscontro degli stessi con altri elementi qualora la stessa persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 21 giugno 2016, n. 25680

sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentata e assistita dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, terza sezione penale, n. 2302/2014, in data 20 novembre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
sentita la discussione del difensore avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 20 novembre 2014, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in data 11 ottobre 2013 che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato di truffa aggravata.
Secondo l’accusa, (OMISSIS), agendo in qualita’ di avvocato, con artifizi o raggiri consistiti nell’assicurare in piu’ occasioni la persona offesa che la cartella esattoriale n. (OMISSIS) notificata dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. era stata impugnata e cautelarmente sospesa, circostanza risultata falsa giacche’ l’impugnazione non era mai stata effettuata, induceva in errore (OMISSIS) che, confidando nel buon esito della controversia, consegnava mediante l’assegno bancario n. (OMISSIS) la somma di Euro 6.500,00 procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con pari danno della stessa persona offesa; fatto aggravato perche’ commesso con abuso di prestazione d’opera.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di (OMISSIS), viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
– violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’individuazione dell’elemento oggettivo del reato di truffa (primo motivo);
– vizio di motivazione per violazione dei criteri legali di valutazione della prova a discarico (secondo motivo);
– violazione di legge con riferimento al principio di correlazione fra l’imputazione contestata e la sentenza (terzo motivo);
– vizio di motivazione per mancanza e contraddittorieta’ in ordine alla valutazione dell’attendibilita’ della persona offesa (OMISSIS) (quarto motivo).
3. Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
4. In relazione al primo motivo, si evidenzia come integri il reato di truffa contrattuale la condotta del professionista che, tramite artifizi e raggiri, nasconde una propria inadempienza al cliente ovvero non rappresenti allo stesso – come nella fattispecie – che non e’ possibile avere una tutela legale per la decadenza del diritto ovvero altra ragione: cliente che, ignorando tale circostanza e confidando nell’effettivita’ della tutela, conferisca o rinnovi il mandato al professionista, continuando a retribuirlo e consentendogli cosi’ di percepire un ingiusto profitto (cfr., Sez. 2, n. 49472 del 11 novembre 2014, Azzolina, Rv. 261001).
5. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il giudice di merito abbia riconosciuto, senza incorrere in alcun tipo di vizio logico-giuridico, la sostanziale irrilevanza della c.d. prova a discarico (redazione del ricorso di cui al doc. 14 redatto dalla ricorrente a favore dell’ (OMISSIS): v. pag. 4 della sentenza impugnata).
6. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come, essendo il principio di correlazione tra contestazione e sentenza rispondente all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto inteso come episodio della vita umana – diverso rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18 giugno 2013, Crescioli, Rv. 257015), la violazione di tale principio sia ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneita’, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato descritta nel capo d’imputazione, e non gia’ allorquando – come nella fattispecie – gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto siano rimasti invariati e ad essi risultino aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l’imputato ha comunque avuto modo di difendersi (Sez. 6, n. 34051 del 20 febbraio 2003, Ciobanu, Rv. 226796).
7. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come il Collegio condivida la consolidata giurisprudenza di legittimita’ secondo cui le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilita’, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puo’ essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24 settembre 2015, Manzini, Rv. 265104). Dette conclusioni appaiono tanto piu’ giustificate se – come nella fattispecie – la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai piu’ sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand’anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilita’ particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, e’ altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimita’, anche quando prende in considerazione la possibilita’ di valutare l’attendibilita’ estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di opportunita’ e non di necessita’, lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalita’ di controllo della attendibilita’ nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che puo’ essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, percio’, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilita’ dell’imputato (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24 giugno 2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 3 giugno 2004, Patella, Rv. 229755). Peraltro, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimita’ l’affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilita’ della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14 aprile 2008, De Ritis e altri, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22 gennaio 2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 4 novembre 2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13 novembre 2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27 marzo 2003, Assenza, Rv. 225232).
8. Il reato in contestazione risulta essersi prescritto dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado: costituisce pacifica giurisprudenza di legittimita’, a cui il Collegio presta adesione, che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione per manifesta infondatez

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