Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 15 giugno 2016, n. 24817

Con riguardo specifico all’emissione molesta di gas, di vapori o di fumo, la contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen., è un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioè della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 15 giugno 2016, n. 24817

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/02/2015 del Giudice delle indagini preliminare del Tribunale di Asti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 febbraio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, a seguito di richiesta del P.M. di emissione di decreto penale nei confronti di (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 674 cod. pen., perche’ dando fuoco a materiale plastico e in alluminio, provocava emissioni di fumi maleodoranti ed irritanti, atti a molestare il vicinato, pronunziava sentenza, ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., perche’ il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti e ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale. Il primo luogo, il Giudice avrebbe prosciolto l’imputato ritenendo erroneamente la natura permanente del reato di cui all’articolo 674 cod. pen.. Avrebbe, poi, ritenuto insussistente il reato per essere l’episodio denunciato, e riscontrato dagli operanti intervenuti e dai testimoni, occasionale e sporadico. Il G.I.P. avrebbe, cosi’, pronunciato una sentenza in presenza di situazione riconducibile alla carenza di indagini, nella specie prova dell’emissioni, che avrebbero dovuto condurre il Giudice alla restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell’articolo 459 c.p.p., comma 3 e non alla pronuncia della sentenza di proscioglimento.
3. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato avendo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Asti disatteso i principi ermeneutici affermati, in tema, da questa Corte.
5. Va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia richiesto l’emissione del decreto penale di condanna, ai sensi dell’articolo 459 c.p.p., comma 3 il G.I.P., qualora ritenga di non accogliere la richiesta, deve restituire gli atti al Pubblico Ministero a meno che non ritenga, ricorrendone i presupposti, di pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p. In tale caso, la sentenza di proscioglimento puo’ essere pronunciata solo nel caso in cui risulti evidente positivamente l’innocenza dell’imputato o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l’analoga sentenza e’ preclusa quando l’infondatezza dell’accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, P.M. in proc. Isoardi, non ancora massimata; Sez. 3, n. 45934 del 09/10/2014, P.M. in proc. Fusco, Rv. 260941; Sez. 4, n. 992 del 18/07/2013, P.M. in proc. Carito, Rv. 259079; Sez. 3, n. 15034 del 24/10/2012, P.M. in proc. Carboni Rv. 258013; Sez. 2, n. 1631 del 12/12/2012 Pg in proc. Rouane, Rv. 254449; Sez. 3, n. 3914 del 5/12/2013, Pintaldi, Rv. 258298; Sez. 6, n. 29538 del 27/06/2013 P.G. in proc. P. Rv. 256149; Sez. 5. n. 14981 del 24/03/2005 P.M. in proc. Becatelli, Rv. 231461).
6. La sentenza assolutoria impugnata ha disatteso i principi ermeneutici sopra evidenziati. Il G.I.P. ha prosciolto l’imputato perche’ non sussisterebbe il reato in quanto la condotta non avrebbe avuto carattere permanente, ma (solo) occasionale e cio’ sulla base delle valutazione delle dichiarazioni testimoniali dei vicini di casa dell’imputato. Tale conclusione non e’ per nulla condivisibile e disattende quanto pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il reato di getto di cose pericolose, di cui all’articolo 674 cod. pen., ha di regola carattere istantaneo e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni sono connesse all’esercizio di attivita’ economiche e legate al ciclo produttivo. (Sez. 1, n. 2598 del 13/11/1997, P.M. in proc. Garbo, Rv. 209960), mentre, con riguardo specifico all’emissione molesta di gas, di vapori o di fumo, la contravvenzione di cui all’articolo 674 cod. pen., e’ un reato non necessariamente, ma solo eventualmente permanente, in dipendenza cioe’ della durata, istantanea o continuativa, della condotta che provoca le emissioni stesse (Sez. 1, n. 3162 del 10/11/1988, Mazzoni, Rv. 180652).
Ne deriva, per l’integrazione del reato, che e’ sufficiente anche un solo atto mediante il quale si provoca un’emissione molesta, e che l’idone

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