Per dare attuazione al mandato di arresto occorre che quest’ultimo contenga i gravi indizi di colpevolezza, desunti d’attività di intercettazione, sorveglianza, osservazione e controllo tra loro complessivamente coerenti
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 16 maggio 2017, n. 24301
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/03/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI che chiede il rigetto del ricorso;
Udito il difensore l’avv. (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22/03/2017, la Corte di appello di Trieste ha disposto la consegna di (OMISSIS), o (OMISSIS), all’Autorita’ giudiziaria di Hospitalet in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 6/04/2016 sulla base del mandato di cattura del Tribunale per le indagini preliminari n.4 di Hospitalet de Liobregat (Spagna) il 25/02/2016.
2. Nel ricorso di (OMISSIS) si chiede l’annullamento della sentenza deducendo a) violazione della L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 9, comma 5-bis e articolo 12, comma-1 bis, per avere disatteso l’eccezione di nullita’ del procedimento per l’omessa comunicazione all’arrestato della facolta’ di nominare un difensore nello Stato di emissione del mandato di arresto europeo; b) motivazione apparente e violazione della L. n. 69 del 2005, articolo 17, comma 4, nel ritenere adeguato il compendio indiziario, nonostante la contraddizione contenuta nel mandato di arresto europeo – che in un punto esclude che (OMISSIS) avesse effettuato comunicazioni telefoniche mentre in altro menziona una sua chiamata a un presunto complice – e nel valorizzare elementi indizianti meramente ipotetici, come emerge dall’uso del condizionale nel richiamarli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
1.1. La Corte di appello ha rilevato che l’eccezione non e’ stata sollevata in sede di udienza di convalida del’arresto e, per altro verso, ha argomentato che omettere di informare l’arrestato della sua facolta’ di nominare un difensore nello Stato di emissione del mandato di arresto europeo non causa una nullita’ perche’ si tratta di ipotesi non considerata dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 12. 3. 3. (“Il verbale di arresto da’ atto, a pena di nullita’, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonche’ degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell’arrestato”).
1.2. Tuttavia questo argomento non tiene conto della anteriorita’ della disposizione rispetto alle direttive dell’Unione che sono intervenute nella materia e del recente Decreto Legislativo n. 15 settembre 2016, n. 184, che ha dato loro attuazione nell’ordinamento italiano.
La Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 – relativa, fra l’altro, al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo – dopo avere richiamato l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6 della CEDU e l’articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) – che sanciscono il diritto a un processo equo – e l’articolo 48, paragrafo 2, della Carta – che garantisce il rispetto dei diritti della difesa – al punto 4 evidenzia che la portata del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale “e’ strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi i meccanismi di protezione dei diritti degli indagati” e “puo’ realizzarsi efficacemente soltanto in uno spirito di fiducia, nel quale non solo le autorita’ giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale considerano le decisioni delle autorita’ giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie”, per cui “sono necessarie norme dettagliate sulla tutela dei diritti e delle garanzie procedurali derivanti dalla Carta, dalla CEDU e dall’ICCPR”. Il punto 12 ricorda che “l’equita’ del procedimento esige che l’indagato o l’imputato possano beneficiare dell’intera gamma di servizi specificamente associati all’assistenza legale. A tale riguardo, i difensori degli indagati o degli imputati dovrebbero poter garantire, senza limitazioni, gli aspetti fondamentali della difesa”. Al punto 46 si prevede che “senza indebito ritardo dopo essere stata informata che una persona ricercata desidera nominare un difensore nello Stato membro di emissione, l’autorita’ competente di tale Stato membro dovrebbe fornire informazioni alla IT L 294/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.11.2013”. Su queste basi, articolo 10 (Diritto di accesso a un difensore nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo) nei commi 4, 5 e 6 prevede che: “L’autorita’ competente dello Stato membro di esecuzione provvede, senza indebito ritardo dopo la privazione della liberta’ personale, ad informare le persone ricercate che hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione. Il ruolo del difensore nello Stato membro di emissione consiste nell’assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti delle persone ricercate di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI. 5. Qualora le persone ricercate desiderino esercitare il diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione e non abbiano gia’ tale difensore, l’autorita’ competente dello Stato membro di esecuzione ne informa immediatamente l’autorita’ competente dello Stato membro di emissione. L’autorita’ competente di tale Stato membro provvede, senza indebito ritardo, a fornire informazioni alle persone ricercate per agevolarle nella nomina di un difensore in detto Stato membro. 6. Il diritto della persona ricercata di nominare un difensore nello Stato membro di emissione fa salvi i termini fissati nella decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio o l’obbligo per l’autorita’ giudiziaria dell’esecuzione di decidere se consegnare la persona entro tali termini e alle condizioni stabilite da tale decisione quadro”.
La successiva direttiva (UE) 1919 del 26 ottobre 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio ha dichiaratamente inteso garantire l’effettivita’ del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48/UE, rendendo disponibile l’assistenza di un difensore retribuito dagli Stati membri anche alle persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (“persone ricercate”). Al punto 21 prevede che: “la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio dello Stato membro di emissione in virtu’ della direttiva 2013/48/UE, dovrebbe avere il diritto al patrocinio a spese dello Stato in tale Stato membro nell’ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia, come stabilito dall’articolo 47 della Carta. Cio’ si applica quando il difensore nello Stato membro di esecuzione non e’ in grado di svolgere i propri compiti relativi all’esecuzione del mandato d’arresto europeo in modo efficiente ed efficace senza l’assistenza di un difensore nello Stato membro di emissione.” Al punto 25 aggiunge che “gli Stati membri dovrebbero agevolare la continuita’ della rappresentanza in giudizio per l’intera durata dei procedimenti penali, nonche’ – se del caso – i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo”. L’articolo 5 recita: “1. Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell’arresto eseguito in conformita’ del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva. 2. Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinche’ assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtu’ dell’articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell’ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia”.
1.3. Per queste vie, si afferma un principio di continuita’ territoriale e temporale della assistenza legale e della rappresentanza in giudizio al quale la legislazione italiana si e’ conformata tramite il Decreto Legislativo n. 15 settembre 2016, n. 184, articolo 4 che ha modificato la L. n. 69 del 2005. Infatti, ha inserito nell’articolo 9, dopo il comma 5, il seguente art.5-bis: “All’atto della esecuzione della ordinanza di cui al comma 4, l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria informa altresi’ la persona della quale e’ richiesta la consegna che ha facolta’ di nominare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volonta’ dell’interessato di avvalersi di un difensore nello Stato di emissione il presidente della Corte di appello da’ immediato avviso all’autorita’ competente dello stesso. Inoltre nell’articolo 12, dopo il comma 1, ha inserito il seguente: articolo 1-bis: “Si applica la disposizione di cui all’articolo 9, comma 5-bis, primo periodo”. Pertanto, il combinato disposto della L. 22 aprile 2005, n. 69, articolo 9, comma 5-bis e articolo 12, comma-1 bis, recependo la Direttiva UE n. 1919/2016, impone – in conformita’ al generale diritto all’equo processo – l’obbligo alla polizia giudiziaria di informare la persona da consegnare della facolta’ di nominare un difensore nello Stato membro che ha emesso il mandato di arresto europeo.
1.4. Come rilevato dalla Corte di appello, il Decreto Legislativo n. 184 del 2016 non ha integrato la L. n. 69 del 2005, articolo 12, comma 3, con la previsione di una nullita’ connessa all’inadempimento dell’obbligo suindicato.
Tuttavia, va osservato che un difetto di coordinamento fra le disposizioni legislative non puo’ inficiare la cogenza della interpretazione sistematica dei dati normativi: l’omissione dell’informazione alla persona della quale e’ richiesta la consegna, che ha la facolta’ di nominare un difensore nello Stato che ha emesso il mandato ne compromette l’assistenza legale, Ne deriva una nullita’ ex articolo 178 c.p.p., lettera c, che non e’ assoluta – perche’ non riguarda l’iniziativa del pubblico ministero o l’omessa citazione dell’imputato o l’assenza del difensore nei casi in cui ne e’ obbligatoria la presenza – ma generale a regime intermedio per cui, ex articoli 180 e 182 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere eccepita nell’udienza di convalida dell’arresto (Sez. 6, n. 4128 del 25 gennaio 2017).
Nel caso in esame, l’eccezione circa l’omissione della informazione relativa la facolta’ di nominare un difensore nello Stato che ha emesso il mandato fu tardiva perche’ non sollevata in occasione dell’udienza di convalida dell’arresto.
2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato. In base alla L. n. 69 del 2005, articolo 17, comma 4, “in assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna”. L’articolo 18, lettera t) della stessa legge prevede il rifiuto della consegna “se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d’arresto europeo e’ stato emesso risulta mancante di motivazione”. La consegna della persona ricercata presuppone che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall’autorita’ giudiziaria emittente seriamente evocativo di una fattispecie concreta di reato realizzata dalla persona di cui si chiede la consegna. Non si richiede che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della loro gravita’ indiziaria, ma e’ necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all’attivita’ criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta – emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall’attivita’ supplementare inviata dall’autorita’ emittente – siano almeno astrattamente idonee a fondare la gravita’ indiziaria anche con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico, mentre la valutazione in concreto delle stesse e’ riservata all’autorita’ giudiziaria del paese emittente (ex multis: Sez. U., n. 4614 del 30/01/2007, Rv. 235348; Sez. 6, n. 4128 del 25 gennaio 2017; Sez. 6, n. 44911 del 06/11/2013, Rv. 257466). Al riguardo, nel caso in esame, la Corte ha congruamente osservato che “sono ampiamente specificati i gravi indizi di colpevolezza, desunti da attivita’ di intercettazione, sorveglianza osservazione e controllo tra loro complessivamente coerente”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, articolo 22. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.
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