Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 16 maggio 2017, n. 24131

Il reato di danneggiamento di un bene esposto a pubblica fede non è stato abrogato dal D.Lgs. 7 del 2016 e, pertanto, continua ad essere previsto dalla legge come reato.

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 16 maggio 2017, n. 24131

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. PACILLI Giuseppina A. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 238/2016 del 20.7.2016 del Tribunale di Spoleto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 469 c.p.p., in data 20 luglio 2016, ha assolto (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 635, comma 2, c.p. a lui ascritto perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso il predetto provvedimento il Procuratore generale di Perugia deducendo con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in quanto il fatto in contestazione, correttamente qualificato come fattispecie aggravata di danneggiamento al momento del rinvio a giudizio poiche’ era stata colpita una vettura in sosta nel parcheggio di un esercizio commerciale e dunque esposta alla pubblica fede, non era interessato dall’abolitio criminis prevista dal Decreto Legislativo n. 7 del 2016.

3. Il difensore di (OMISSIS) ha depositato in data 11 aprile 2017 una memoria con cui ha sollecitato la reiezione del ricorso, trattandosi di un reato oramai abrogato e comunque non essendo stato accertato se nel caso di specie esistesse un servizio di custodia o di videosorveglianza.

3. (OMISSIS) e’ stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’articolo 635 c.p., comma 2, n. 3), nella formulazione all’epoca vigente, per aver violentemente colpito la vettura di (OMISSIS) mentre la stessa era in sosta all’interno del parcheggio di un esercizio commerciale sulla superstrada (OMISSIS).

Una simile condotta, per come risulta formalmente contestata, non e’ affatto interessata dalle disposizioni in materia di abrogazione di reati previste dal Decreto Legislativo n. 7 del 2016, a seguito della cui introduzione continua a essere previsto come reato, ai sensi dell’articolo 635 c.p., comma 2, n. 1, nella sua attuale formulazione, il danneggiamento delle cose altrui indicate nell’articolo 625 c.p., n. 7.

Non vi dubbio poi sul fatto che un’ imputazione del tenore sopra indicato riguardi il danneggiamento di una cosa esposta alla pubblica fede.

La giurisprudenza di questa corte ha infatti chiarito che la ratio dell’aggravamento della pena previsto dall’articolo 625 c.p., n. 7, terza ipotesi, non e’ correlata alla natura – pubblica o privata – del luogo ove si trova la cosa, ma alla sua condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre quando la cosa trovi protezione solo grazie al senso di rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato; e’ percio’ possibile ritenere che questa condizione possa sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato a cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (si veda in questo senso Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006 – dep. 15/03/2006, Giuliano, Rv. 23397801).

A fronte della contestazione dell’imputazione in parola il giudice dibattimentale doveva percio’ constatare come la condotta in contestazione continui a essere prevista come reato dando corso al dibattimento.

Per le considerazioni appena esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Spoleto per la prosecuzione del giudizio, che terra’ conto dei principi sopra riportati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Spoleto per il giudizio.

Sentenza a motivazione semplificata.

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