Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 4 novembre 2015, n. 22584
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 27517/2014 proposto da:
(OMISSIS), quale titolare della ditta individuale (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce alla memoria difensiva, e (OMISSIS), giusta procura all’atto di citazione;
– resistente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha chiesto il rigetto del proposto ricorso, confermandosi la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze, con le conseguenze di legge;
avverso la sentenza n. 518/2014 del TRIBUNALE di SIENA del 22/09/2014, depositata il 17/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
e’ solo presente l’Avvocato (OMISSIS) difensore della resistente.
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) quale titolare della ditta individuale (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS), giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) rappresentata e difesa dagli Avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di questi ultimi, in (OMISSIS), come da delega nell’atto di citazione in primo grado;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Siena del 17 ottobre 2014;
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2015 dal Consigliere relatore Dott. Francesco Antonio Genovese;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della dichiarazione di competenza della sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale ordinario di Firenze, con le conseguenze di legge.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il signor (OMISSIS) quale titolare della ditta individuale (OMISSIS) (d’ora in avanti solo (OMISSIS)), ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 14 novembre 2014, avverso la sentenza del Tribunale di Siena (non notificata ma comunicata a mezzo PEC il 17 ottobre 2014) con la quale, decidendo sulla richiesta risarcitoria proposta contro la soc. (OMISSIS) (d’ora in avanti solo (OMISSIS)), per i danni cagionatile per la concorrenza sleale svoltasi con abuso della dipendenza economica della ditta individuale verso la societa’ inglese;
che, secondo il giudice di primo grado, la competenza a conoscere della controversia appartiene alla Sezione specializzata in materia d’impresa, cosi’ come definita a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 1 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27), atteso che la domanda oggetto di controversia e’ stata introdotta dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di causa riguardante la materia della proprieta’ industriale e della concorrenza sleale, sia ai sensi della Legge n. 287 del 1990, articolo 33, comma 2, con riferimento all’abuso di posizione dominante, sia per ragioni di connessione con i procedimenti assegnati dalla legge alle sezioni specializzate;
che, del resto, l’attore avrebbe fatto riferimento ad alcune condotte finalizzate a limitare lo sfruttamento di un prodotto e del relativo marchio, “asseritamente attuate abusando di una posizione dominante insita nella circostanza che la relativa proprieta’ sia in capo alla societa’ inglese”;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso, per regolamento necessario di competenza, la (OMISSIS), deducendo (nella forma della violazione del articoli 38 e 112 c.p.c.) che il Tribunale avrebbe deciso erroneamente per avere ricondotto l’azione promossa da se’ medesima alla fattispecie dell’abuso di posizione dominante, senza che vi fossero state tali allegazioni (sia da parte dell’attrice sia da parte della convenuta) e senza che tale fattispecie emergesse dagli atti di causa;
che, secondo la ricorrente, il Tribunale di Siena avrebbe confuso la nozione di abuso di posizione dominante, non indicata dall’attore, con l’allegata circostanza dell’abuso di dipendenza economica (che non rientrerebbe nella competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa), posta a corredo della propria domanda di illecito concorrenziale, che era volta a sanzionare la detta societa’ per avere, da un lato, interrotto senza congruo preavviso il rapporto commerciale trentennale e, da un altro, cercato di sottrarre la clientela della ricorrente, escludendo quest’ultima dal rapporto contrattuale per la distribuzione, su quel territorio, dell’oggetto del contratto, ossia i dati tecnici relativi agli autoveicoli d’ogni tipo, attraverso la vendita – alle autofficine di riparazione ed assistenza – delle pubblicazioni in volume (o con altri supporti informatici), idonei a compendiarli;
che, coerentemente con tali allegazioni, essa avrebbe domandato al Tribunale di Siena, da un lato, la condanna della societa’ inglese al risarcimento dei danni per la mancata concessione di un congruo preavviso, ex articolo 2043 c.c., e, da un altro, al risarcimento per l’attivita’ di storno della propria clientela, ai sensi dell’articolo 2598 c.c., n. 3, o, in subordine, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., oltre alla lesione della propria immagine e reputazione commerciale;
che la controparte ha contestato la ricostruzione della domanda fatta dalla attrice ed ha affermato la sussistenza della competenza della sezione per l’impresa in quanto si verserebbe in un caso di stretta connessione tra la tutela del proprio marchio e dei propri diritti di proprieta’ industriale e di esclusiva e il presunto illecito concorrenziale;
che, inoltre, il giudice avrebbe correttamente individuato, nel concetto di abuso di posizione dominante, le confuse prospettazioni svolte dalla ricorrente come abuso di dipendenza economica;
che, nelle sue conclusioni scritte, rese ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., il pubblico ministero – come detto – ha concluso per la dichiarazione di competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale ordinario di Firenze, in luogo del Tribunale di Siena, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, da confermare integralmente; Lette le memorie.
Considerato che il regolamento va deciso in base alla formulazione della domanda proposta davanti al giudice a quo;
che, infatti, dall’esame dell’atto introduttivo di quel giudizio emerge che le domande proposte dalla ditta ricorrente sono costituite dalla richiesta di condanna della societa’ inglese in quanto, abusando della dipendenza economica nella quale si essa trovava per il suo rapporto trentennale di distribuzione delle sue pubblicazioni, aveva subito un primo danno, costituito dal recesso dal rapporto contrattuale senza un congruo preavviso, e un altro danno aveva subito per le pratiche di sviamento della propria clientela, svolte dalla menzionata (OMISSIS), con lesione della propria immagine e reputazione commerciale;
che, alla luce della domanda, nessuna questione di accertamento della privativa deve essere eseguita, non essendo questa in discussione, atteso che (OMISSIS) non solo non misconosce tale privativa ma di essa avrebbe voluto continuare ad avvalersi continuando ad essere, per un certo tempo, il distributore ufficiale nella zona a lei “concessa”;
che, pertanto, una tale controversia non ha nulla a che fare con l’interferenza (ne’ diretta ne’ indiretta) tra l’illecito concorrenziale ipotizzato (sviamento della clientela) e i diritti di privativa, onde, a tale proposito, resta fermo l’insegnamento gia’ dato da questa Corte e secondo cui: “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale, ai sensi del Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprieta’ industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprieta’ industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealta’ concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure “incidenter tantum”, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza” (ultima, fra le varie, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 21762 del 2013).; che, inoltre, ha ben ragione la ricorrente a rivendicare la diversita’ ed alterita’ della nozione dell'”abuso di dipendenza economica” (Legge 18 giugno 1998, n. 192, ex articolo 9), rispetto a quella di “abuso di posizione dominante” (Legge n. 287 del 1990, ex articolo 3), la seconda delle quali – al contrario della prima – mai evocata dalla attrice, e che, solo ove vi fosse stata, avrebbe avuto ragione il Tribunale a quo ad affermare la competenza della neo restaurata Sezione specializzata;
che, infatti, la nozione di abuso di dipendenza economica (ossia “la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”: articolo 9, comma 1), anche quando – per il suo accertamento – sia necessario verificare dati di mercato (“La dipendenza economica e’ valutata tenendo conto anche della reale possibilita’ per la parte che abbia subito l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.”: articolo 9, comma 1), al punto che, in casi rilevanti e ben diversi da quello in esame, possa rendersi necessaria una competenza amministrativa da parte dell’Autorita’ garante della Concorrenza e del Mercato (che “puo’, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell’attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell’istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dalla Legge 10 ottobre 1990, n. 287, articolo 15, nei confronti dell’impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.”), di norma non si discosta dalla disciplina di tipo contrattuale con modalita’ e finalita’ che prescindono dall’impatto sugli aspetti concorrenziali;
che, pertanto, sotto questo ulteriore profilo, anche per le modalita’ attraverso le quali si sarebbe concretamente espresso l’abuso della dipendenza economica, della impresa individuale rispetto alla societa’ concedente e titolare della privativa, non e’ dato ravvisare alcuna modalita’ che possa ingenerare un dubbio inerente alla competenza della sezione specializzata per l’impresa (ammesso che, con riferimento alla nozione cosi’ qualificata di “abuso di dipendenza economica”, qualora implicante una rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, ogni ulteriore controversia sia di competenza di tale organo specializzato del giudice ordinario e non invece sia attratta dalla generica disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 3: “Il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica e’ nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.”); che al riguardo, deve affermarsi, pertanto, la competenza della sezione comune del giudice ordinario, e non di quella specializzata, alla luce del seguente principio di diritto che cosi’ si enuncia: “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi del Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, come modificato dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2, (convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012), la competenza delle dette sezioni specializzate va negata sia nei casi di proposizione di domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale c.d. pura (nella quale la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealta’ concorrenziale, che esige la valutazione incidenter tantum delle privative in gioco), sia nel caso in cui la domanda risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un’impresa da un’altra, ai sensi della Legge 18 giugno 1998, n. 192, articolo 9, essendo un tale caso – di natura puramente contrattuale – estraneo al concetto di abuso di posizione dominante, di cui alla Legge n. 287 del 1990, articolo 3, che essendo, di norma, privo di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato non appartiene alla competenza della sezione specializzata del giudice ordinario”;
che, di conseguenza, deve essere accolto il ricorso, cassata, in parte qua, la sentenza impugnata, e dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Siena, in luogo di quello di Firenze (a cui afferisce la Sezione specializzata per la materia dell’impresa), a decidere delle domande risarcitorie proposte, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase, previa riassunzione della causa nel termine di legge.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa, in parte qua, la sentenza impugnata, e dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Siena, in luogo di quello di Firenze, a cui afferisce la Sezione specializzata per la materia dell’impresa, rimette le parti innanzi a detto Tribunale, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase, previa riassunzione della causa nel termine di legge.
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