Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 luglio 2012 n. 12840
Per gli ermellini l’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione ex articolo 117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale.
Sorrento, 23 luglio 2012.
Avv. Renato D’Isa
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