Il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

ORDINANZA 10 giugno 2016, n. 12013

Fatto e diritto

Rilevato che in data 25 gennaio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta con alcune correzioni relative a errori materiali.

C.G.B. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla ex moglie M.M.L. per il pagamento della somma di 3.684,00 euro corrispondente al 50% delle spese straordinarie (universitarie e mediche) sostenute per i figli. L’opponente ha rilevato di non dover corrispondere tali somme perché aveva espresso, anche per iscritto, il proprio dissenso sulla effettuazione delle spese in questione e specificamente sull’iscrizione della figlia all’Università degli studi di Milano anziché a quella di Bari.

Il Giudice di pace di Matera ha respinto l’opposizione, con sentenza n. 947/11.

Il Tribunale di Matera ha confermato la sentenza appellata dal C. rilevando che: a) nessuna specifica contestazione era stata sollevata dall’appellante in ordine alla quantificazione delle spese e alla loro concreta effettuazione, b) quanto al dissenso eccepito dal C. , doveva rilevarsi, dall’esame della documentazione agli atti, un suo sostanziale disinteresse sino a quando non gli era stato chiesto il rimborso della quota di sua pertinenza; c) nessuna specifica contestazione era stata fatta dal C. sull’unico profilo oggettivo da valutare ai fini dell’esclusione del diritto alla ripetizione e cioè a quello economico.

Ricorre per cassazione Giovanni Battista C. affidandosi ad un unico motivo di impugnazione articolato su due censure: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 155, comma 3, e 2697 c.c.; b) violazione dell’art. 155, comma 3, c.c. e 2697 c.c.. Sostiene il ricorrente che trattandosi di decisione di importanza maggiore per la figlia essa doveva essere necessariamente condivisa dai genitori in regime di affidamento condiviso e che, in difetto di tale necessario accordo, il presunto credito non poteva essere azionato, peraltro davanti a giudice incompetente per materia come il giudice di pace, essendo competente il giudice della separazione, cui sono conferiti i poteri speciali di cui all’art. 155 u.c. c.c., in merito all’accertamento delle capacità reddituali dei genitori. Gravava sulla richiedente l’onere di provare il consenso dell’altro genitore.

Si difende con controricorso M.M.L. .

Ritenuto che:

Il ricorso è infondato. Va in primo luogo ribadita la competenza del Giudice di pace in ordine alla presente controversia che ha ad oggetto l’adempimento delle obbligazioni assunte dal coniuge in sede di separazione consensuale circa il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli. Tale competenza infatti va determinata in ragione del valore della causa secondo i criteri ordinari, trattandosi di controversia diversa da quella concernente la esecuzione o la modifica delle condizioni della separazione, rientrante nella competenza funzionale del tribunale (cfr. Cass. civ. sezione I nn. 18240 del 22 agosto 2006, 16793 del 17 luglio 2009, 6297 del 19 marzo 2014, Cass. civ. sezione VI-3 n. 20303 del 25 settembre 2014).

Nella specie non è contestato che il C. sia stato consultato sulla scelta della figlia di effettuare gli studi universitari a (…) anziché a (…) e abbia espresso parere negativo su tale scelta. La controversia è quindi incentrata sulla necessità di una preventiva edizione del giudice sulla scelta contestata, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad effettuarla e ad avere il contributo economico straordinario da parte del genitore dissenziente ovvero sulla possibilità di effettuare la spesa relativa alla scelta non approvata e successivamente richiedere in giudizio il rimborso della quota di pertinenza del genitore dissenziente salva la possibilità da parte di quest’ultimo di opporsi e richiedere l’accertamento della non corrispondenza della spesa a un interesse rilevante e sostenibile economicamente in relazione alle condizioni reddituali dei genitori.

Quest’ultima interpretazione normativa è quella più in linea con la giurisprudenza di questa Corte In materia di diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate dal coniuge affidatario, alla luce del principio generale della tutela del superiore interesse del minore. Si segnalano in particolare le decisioni secondo cui ‘non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all’estero per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione ‘di maggiore interesse’ per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori’ (Cass. civ. sez. VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011).

Né può considerarsi rilevante il regime di affidamento condiviso, che peraltro nella specie non era più vigente trattandosi di spese sostenute in favore della figlia maggiorenne, perché una interpretazione quale quella perorata dal ricorrente comporterebbe di fatto la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli. Mentre la possibilità di chiedere in giudizio il rimborso delle spese già effettuate non comprime il diritto di difesa del genitore dissenziente che potrà far valere e accertare il proprio diritto ad opporsi alla richiesta di rimborso.

Va infine rilevato che 11 Tribunale ha ritenuto rilevante – e tale ratio decidendi non ha costituito oggetto di impugnazione – che la contestazione del padre all’iscrizione della figlia è consistita, sulla base di quanto emerge dalla documentazione agli atti, in un sostanziale disinteresse, e, allo stesso modo, che non vi è stata alcuna contestazione circa l’ammontare e la prova della spesa effettuata e richiesta in rimborso, né alcuna deduzione e prova è stata portata dal C. circa l’insostenibilità della spesa in relazione alle condizioni economiche dei genitori.

Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e letta la memoria difensiva del ricorrente ribadisce che il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori; circostanza quest’ultima che non risulta essere stata oggetto delle contestazioni mosse alla richiesta preliminare all’iscrizione universitaria e a quelle effettuate nel corso del giudizio di merito e di legittimità che come evidenziato dalla relazione si svolge su censure di violazione di legge e non di omesso di esame di fatti specifici e rilevanti ai fini della decisione. Infine non risulta un aggravamento delle condizioni economiche dopo la separazione tale giustificare la esenzione dal pagamento delle spese straordinarie per il mantenimento della figlia/sia stato fatto valere dal ricorrente in altro giudizio rivolto all’accertamento dei presupposti per la modifica delle condizioni della separazione.

La Corte pertanto ritiene che il ricorso che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.200 euro, di cui 200 euro per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell’art. 13 comma l quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

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