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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 9 dicembre 2014, n. 51095

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5009/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 04/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
Per il ricorrente e’ presente l’Avvocato (OMISSIS) la quale chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di (OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze il 4 marzo 2013, che confermava la decisione adottata dal giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Montepulciano, in data 25 maggio 2011 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione, oltre pene accessorie, concesse le attenuanti generiche equivalenti, in relazione ai due reati di bancarotta fraudolenta.
2. All’imputato era contestato di avere cagionato il dissesto della societa’ (OMISSIS), quale amministratore di fatto, in concorso con l’amministratore di diritto, (OMISSIS), ripartendo acconti su utili non effettivamente conseguiti e perche’, ai sensi dell’articolo 2621 c.c., al fine di ingannare il pubblico, esponeva nella situazione patrimoniale disponibilita’ di cassa non esistenti, alterando cosi’ la rappresentazione della situazione finanziaria della societa’.
3. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS) lamentando:
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione ed all’interpretazione della L.F., articolo 216;
– violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 37 c.p., e L.F., articolo 216, riguardo alla sanzione accessoria dell’interdizione dall’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo la difesa del ricorrente lamenta contraddittorieta’ della motivazione riguardo all’idoneita’ della prova che l’imputato fosse effettivamente l’amministratore di fatto della societa’ (OMISSIS) Srl. In particolare, la figura dell’amministratore di fatto presuppone l’esercizio concreto della gestione, con modalita’ continuative e significative, mentre, sia nella sentenza di primo grado, che in quella di appello, viene prospettata l’ipotesi dell’amministratore di fatto, sulla base di parametri contrari alla normativa e alla giurisprudenza formatasi in materia.
2. Il motivo e’ inammissibile. La censura, infatti, e’ del tutto sganciata dalle argomentazioni poste a sostegno delle sentenze di condanna, risolvendosi in un’astratta individuazione dei principi generali in tema di elemento soggettivo del reato di bancarotta.
3. La mancanza di specificita’ del motivo, invero, deve essere apprezzata, non solo per la sua genericita’, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita’ conducente, a mente dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), all’inammissibilita’” (in termini, Sez. 4, N. 256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 193046). Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto, a pagina 5 della decisione, del proprio convincimento, in ordine alla ritenuta colpevolezza con le argomentazioni sopra sinteticamente ricordate, che non risultano in alcun modo scalfite dalle doglianze del ricorrente (Cass. Sez. 4, 08/11/2007, n. 47170, RV 238354).
4. Inoltre, riguardo alla qualita’ di amministratore di fatto dell’imputato, si e’ formato giudicato nell’ambito del separato procedimento che vedeva il ricorrente (OMISSIS), quale amministratore di fatto della predetta societa’, esercente attivita’ di ristorazione, imputato di plurime ipotesi di bancarotta, sia nell’ipotesi semplice dell’aggravamento del dissesto per omessa richiesta in proprio del fallimento, a fronte dello stato di decozione, sia in quella fraudolenta, della distrazione di beni della fallita, ravvisabile nell’omesso rinvenimento, nella cassa aziendale, del valore dei beni strumentali venduti e dell’avviamento.
5. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla disciplina della sanzione accessoria dell’interdizione dall’esercizio dell’impresa commerciale e dell’incapacita’ di esercitare uffici direttivi. In particolare, la Corte d’Appello di Firenze avrebbe errato nel determinare la sanzione accessoria per la durata di 10 anni, mentre, secondo l’orientamento della giurisprudenza in materia, la pena accessoria per il delitto di bancarotta, essendo determinata soltanto nel massimo, deve corrispondere a quella della pena principale, eventualmente di durata inferiore.
6. Il ricorso e’ inammissibile perche’ proposto per motivi concernenti statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice di appello con specifica impugnazione. Infatti la sentenza di primo grado, su tali statuizioni od omissioni, acquista autorita’ di cosa giudicata, salvo il caso, non ricorrente nell’ipotesi in oggetto, in cui si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non richiedenti accertamenti di fatto, di cui non sia stato provocato l’esame o il riesame del giudice d’appello.
7. In ogni caso la censura e’ infondata, per quanto segue, avendo i giudici di merito fatto buon governo del principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacita’ di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni (Corte Cost. n. 134 del 2012; Sez. 5, n. 11257 del 31/01/2013, Raccanello Fiori, Rv. 254641).
8. In effetti, la questione sottoposta a questo collegio aveva conosciuto, di recente, un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’. Secondo l’orientamento piu’ risalente la pena accessoria prevista dalla L.F., articolo 216, u.c., non e’ indeterminata, essendo stabilita in misura fissa e inderogabile nella durata di dieci anni, e, di conseguenza, si sottrae alla disciplina di cui all’articolo 37 c.p. (Sez. 5 , 29 settembre 2007, n. 39337, RV 238211). Un piu’ recente orientamento, invece, ha ritenuto che la pena accessoria in esame sia determinata solo nel massimo, sicche’, ai sensi dell’articolo 37 c.p., deve avere durata uguale a quella della pena principale irrogata (Sez. 5 , 22 gennaio 2010, n. 9672, RV 246891; nello stesso senso Sez. 5 , n. 23720 del 21 marzo 2010, e poi Sez. 5 , n. 23606 del 16/02/2012, Ciampini, Rv. 252960). L’orientamento secondo cui la durata della pena accessoria L.F., ex articolo 216, u.c., e’ stabilito in misura predeterminata e fissa e’ stato, tuttavia, ribadito di recente (Sez. 5 , 18 febbraio 2010, n. 17690; Sez. 5 , n. 269 del 10/11/2010, Marianella, Rv. 249500 ed infine Sez. 5 , n. 30341 del 30/05/2012, Pinelli, Rv. 253318).
9. Un collegio di questa stessa 5A sezione (Sez. 5 , n. 16083 del 23/03/2011, Capizzi, Rv. 250089) – che aderiva all’indirizzo piu’ risalente, ritenendo insuperabile il dato testuale – ha pero’ ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27 Cost., della L.F., articolo 216, comma 4, nella parte in cui determina in maniera fissa in dieci anni la durata della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacita’ ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, ed ha rimesso gli atti al Giudice delle leggi. La Consulta, con sentenza del 31 maggio 2012, n. 134, ha dichiarato l’inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale ritenendo che la sentenza additiva (richiesta al fine di rendere applicabile l’articolo 37 c.p.) non costituisse una soluzione costituzionalmente obbligata, rimanendo pertanto legata a scelte affidate alla discrezionalita’ del legislatore. La Consulta ha, dunque, implicitamente confermato la validita’ dell’interpretazione proposta dal collegio remittente, secondo cui nell’attuale formulazione legislativa, la pena accessoria e’ prevista in misura fissa (e cio’ non lede alcun diritto costituzionalmente protetto). Deve pertanto ribadirsi, contrariamente all’assunto della difesa, che la pena accessoria che consegue alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta e’ indicata in misura fissa e inderogabile dal legislatore nella durata di anni dieci.
10. Alla pronuncia di inammissibilita’ consegue ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

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