SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Sentenza 26 settembre 2013, n. 39933
Ritenuto in fatto
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 5-4-2012, confermando quella del Tribunale di Brescia, sez. dist. di Breno in data 14-7-2011, riconosceva F.M. responsabile del reato di atti persecutori, commesso fino alla ‘data odierna’, in danno del fratello S.M., realizzato insozzando quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile di proprietà di quest’ultimo gettandovi rifiuti di ogni genere, cagionandogli in tal modo un perdurante e grave stato d’ansia e il fondato pericolo per l’incolumità, al punto che la p.o. si trasferiva altrove per alcuni periodi e rinunciava a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi.
2. Con ricorso personale l’imputato deduceva quattro motivi di doglianza.
3. Con il primo motivo, articolato in due censure, si addebitavano alla sentenza rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione osservando, sotto il primo profilo, che erano stati violati i principi dell’irretroattività della legge penale e dell’applicazione della legge più favorevole essendo intervenuta condanna anche per fatti antecedenti all’entrata in vigore del reato di atti persecutori. Sotto il secondo aspetto, il ricorrente eccepiva che le prove assunte davano conto di molestie esclusivamente anteriori a tale momento, mentre il trasferimento temporaneo della p.o. in altro suo immobile, nel 2009, rispondeva ad una sua abitudine consolidata.
4. Con il secondo motivo si deduceva manifesta illogicità della motivazione in punto di identificazione nel prevenuto dell’autore del getto dei rifiuti nel cortile della p.o. non essendo il luogo del ritrovamento significativo al riguardo (per la presenza di tettoia atta ad impedire il lancio dall’abitazione dell’imputato, nonché per l’inaccessibilità del giardino della p.o. chiuso da un cancello) ed essendo il testimoniale – un teste aveva avuto un contenzioso con F.M. e i rapporti tra i due fratelli erano difficili e tesi – non preciso in proposito (un teste aveva visto semplicemente un braccio sporgersi per effettuare il lancio, inoltre l’imputato era assente dall’abitazione per lavoro nella maggior parte delle ore del giorno), mentre non era provato che gli escrementi lanciati fossero umani piuttosto che animali e che le macchie sul fabbricato fossero di urina piuttosto che dovute agli agenti atmosferici.
5. Il terzo motivo investe il trattamento sanzionatorio (diniego di attenuanti generiche, entità della pena e mancata sospensione condizionale della pena) sotto il profilo della violazione di legge e della contraddittorietà della motivazione, per essere stati erroneamente valorizzati sia la violazione della misura cautelare (divieto di dimora in Edolo) commettendo minaccia in danno del fratello ritenuta assorbita negli atti persecutori (che il ricorrente ritiene successiva ai fatti contestati in quanto si colloca in epoca non coperta dalla querela) sia la presenza di due precedenti per ingiuria.
6. Con il quarto motivo si deduceva manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione in € 5000 della provvisionale, in quanto la pulizia dell’area, a differenza da quanto affermato in sentenza, non aveva richiesto interventi di sanificazione, ma solo la raccolta dei rifiuti mediante sacchetti.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e va disatteso.
2. La prima doglianza, inerente all’asserita condanna anche per fatti anteriori all’entrata in vigore del reato di atti persecutori, trascura di considerare che, essendo la nuova figura di reato entrata in vigore il 24 febbraio 2009, la corte territoriale, logicamente interpretando i contributi testimoniali e tenendo conto anche delle segnalazioni dell’ASL dell’aprile e del novembre 2009 relative alla presenza di rifiuti nella proprietà della p.o., successive all’entrata in vigore dell’art. 612 bis cod. pen., ha concluso in modo coerente che il getto molesta era proseguito in epoca largamente successiva all’introduzione della nuova fattispecie criminosa, fino all’11-3-2010, data di applicazione del divieto di dimora in Edolo.
3. Vanamente, poi, con il secondo motivo il ricorrente, rimettendo in discussione la valutazione delle prove, pretenderebbe di porre in dubbio che l’autore del getto dei rifiuti si identifichi in lui, da un lato attraverso l’assunto meramente assertivo che dalla sua abitazione non era possibile effettuarlo – sia per la presenza di una tettoia, sia per l’inaccessibilità del giardino della p.o. chiuso da un cancello -, dall’altro criticando asserite imprecisioni del testimoniale che assume condizionato dal contenzioso di un teste con l’imputato M. e dalla tensione che caratterizzava i rapporti tra i due fratelli. Infatti in tal modo egli trascura che, al suo rilievo per il quale un teste aveva riferito di aver visto semplicemente un braccio sporgersi da una finestra per effettuare il lancio, mentre egli era assente dall’abitazione per lavoro nella maggior parte delle ore del giorno, la corte territoriale ha contrapposto le convergenti e precise testimonianze dei testi R. e F., concordi nell’indicarlo quale autore del getto di rifiuti (pag. 6 della sentenza), mentre, a fronte di ciò, è irrilevante la questione circa la natura degli escrementi solidi lanciati e quella circa l’origine delle macchie sul fabbricato.
4. Del pari prive di fondamento sono le questioni sul trattamento sanzionatorio di cui al terzo motivo (diniego di attenuanti generiche, entità della pena e mancata sospensione condizionale della pena), essendo state con ragione ritenute sintomatiche di capacità a delinquere, e quindi giustificative del trattamento applicato, da un lato la violazione della misura cautelare (divieto di dimora in Edolo applicatagli soltanto un mese prima) pervicacemente finalizzata a commettere la minaccia in danno del fratello in Edolo il 10-4-2010 (minaccia ritenuta dai giudici di merito assorbita negli atti persecutori) – che il ricorrente invano ritiene non compresa nella condanna in quanto relativa a fatti successivi alla proposizione della querela, essendo invece contestata al capo B come minaccia grave, perseguibile quindi d’ufficio -, dall’altro la presenza di due precedenti per ingiuria.
5. Infondata è pure il quarto motivo in quanto la determinazione della provvisionale, effettuata equitativamente, è esente dal vizio dedotto perché comprensiva di danno non patrimoniale, del tutto dimenticato dal ricorrente che ha limitato la censura ai soli danni materiali. D’altro canto, ed in via principale, va rilevato che non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma liquidata a titolo di provvisionale (Cass. 34791/2010, 5001/2007, 35536/2003).
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone l’oscuramento dei dati identificativi.
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