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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza  29 ottobre 2013, n. 24342

Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da E.G. – dipendente della Banca Popolare di Lodi (poi Banco Popolare soc. coop. a r.l.) con mansioni di cassiere – intesa ad ottenere la declaratoria dell’illegittimità: a) del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli in data 2 marzo 2004, ai sensi dell’art. 61 lettera d) CCNL 11 luglio 1999, conseguente a numerose irregolarità contestate con nota del 3 febbraio 2004 ed emerse all’esito di accertamenti ispettivi; b) della sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni dal servizio e dal trattamento economico irrogatagli in data 4 aprile 2002. Gli addebiti posti a fondamento del licenziamento erano consistiti in transazioni anomale quali: negoziazione di assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari; effettuazione di operazioni (cambi di assegni, pagamenti, prelievi) su saldi indisponibili senza l’autorizzazione del titolare della Dipendenza; operazioni la cui relativa documentazione riporta firme non conformi a quelle depositate sugli appositi contratti o effettuate senza una disposizione sottoscritta dai titolari dei rapporti movimentati; applicazione su alcune operazioni contabili di valute non autorizzate da organi competenti e numerose operazioni di cambio, in particolare di assegni tratti su altri istituti, non transitate sui rapporti di conto corrente, al fine sia di recuperare la valuta sia di creare indisponibilità sul rapporto, con conseguenti perdite per l’istituto.
La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 18 febbraio 2010, confermava la sentenza del primo giudice avendo ritenuto: a) infondata la eccezione di nullità del procedimento disciplinare per non avere la Banca consentito al dipendente di apprestare compiutamente le proprie difese omettendo di mettergli a disposizione la documentazione relativa alle singole contestazioni; b) provati gli addebiti mossi all’E. sulla scorta delle risultanze istruttorie – in particolare, del contenuto della relazione ispettiva confermata in sede di deposizione testimoniale e della documentazione prodotta – valutate tenendo conto delle giustificazioni addotte dal dipendente in relazione a ciascuna singola infrazione contestata (anche con riferimento all’addebito relativo alla sanzione disciplinare del 4 aprile 2002); c) proporzionata la sanzione irrogata alla gravità degli addebiti in considerazione del ruolo ricoperto dal dipendente.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’E. affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Banca Popolare di Lodi s.p.a..

Diritto

Col primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del CCNL di settore, con riferimento agli artt. 7 L. n. 300/1970, 1175, 1176, 1375 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si assume che – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello – il procedimento disciplinare all’esito del quale era stato irrogato il licenziamento sarebbe affetto da nullità per non avere la Banca consentito all’E. di partecipare agli accertamenti ispettivi ed alla ricognizione dei documenti che, peraltro, non erano stati messi a disposizione del dipendente al quale era stata così impedita la possibilità di una effettiva difesa in relazione ai singoli addebiti.
Con il secondo motivo si denuncia violazione ed erronea interpretazione degli artt. 2697 e ss., 1455, 2118 e 2119 c.c. 1 e 3 della L. n. 604/1966, 115 c.p.c. nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione.
Premesso che l’onere di provare gli addebiti grava sul datore di lavoro, si rileva che l’impugnata sentenza aveva invertito tale onere nel ritenere veritiera ogni affermazione proveniente dalla banca, in particolare:
in relazione alla sanzione disciplinare conservativa, non si era tenuto in debito conto di quanto affermato dai testi escussi e la Corte di merito aveva dato rilievo solo alle argomentazioni difensive della banca e, comunque, la sanzione era del tutto sproporzionata rispetto all’addebito;
riguardo al licenziamento, l’impugnata sentenza aveva ritenuto provati gli addebiti sulla scorta dei verbali ispettivi – erroneamente non considerati “atti di parte” – e della conferma del loro contenuto in sede testimoniale da parte dell’ispettore che li aveva redatti, senza valutare le deposizioni rese dai testi escussi.
Il motivo, quindi, esamina specificamente gli addebiti mossi dalla banca (sei) all’E. evidenziando le presunte carenze motivazionali della decisione gravata. Nella parte finale del mezzo si lamenta anche la sproporzione della sanzione espulsiva.
Il primo motivo è inammissibile in quanto non contiene censure pertinenti alle motivazioni della impugnata sentenza in cui è stato esaustivamente esposto che la Banca aveva messo a disposizione del dipendente in sede di audizione tutta la documentazione relativa alle contestazioni e, ciononostante, né l’E. né il rappresentante sindacale che lo assisteva richiesero di visionarla.
Infondato è anche il secondo motivo.
Vale ricordare che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.
Spetta, invero, solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 29 settembre 2009 n. 20844; 6 marzo 2008 n. 6064; S.U. 11 giugno 1998 n. 18885).
Ciò detto, si osserva che la decisione impugnata si fonda su dati di fatto così come emersi dalla istruttoria espletata (documentale ed orale). Le relazioni degli ispettori della banca – confermate in sede di deposizione testimoniale – sono state ritenute attendibili in quanto concernenti rilevazione di vicende tecniche, oggettive e non contenenti giudizi oltre ad aver trovato riscontro nella documentazione prodotta.
In effetti il ricorrente, nel motivo in esame, finisce con il riproporre in questa sede le censure già mosse nell’appello alla sentenza del primo giudice, a ciascuna delle quali la Corte territoriale ha dato una puntuale ed esaustiva risposta, e tende a fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice del gravame, sollecitando questa Corte ad un inammissibile nuova valutazione del merito della controversia (Cass. n. 6288 del 18/03/2011; Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 18885/2008, Cass. n. 6064/2008).
Per quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori.

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