cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 20 maggio 2015, n. 20973

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere

Dott. FUMO M. – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2731/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/06/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;

Udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. MAZZOTTA G. che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Uditi i difensori delle PP.CC: avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) (per le parti civili: (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa, (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa) ed in sostituzione dell’avv.(OMISSIS) (per le parti civili: (E ALTRI OMISSIS)

Udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) fu rinviato a giudizio per rispondere di vari episodi di bancarotta in relazione ai fallimenti di alcune societa’, fallimenti dichiarati con sentenze dell’anno 2003.

2. All’esito del giudizio di primo grado (tribunale di Milano 9 novembre 2009), (OMISSIS) risulto’ assolto con riferimento a numerosi capi di imputazione e condannato in relazione ad episodi di bancarotta per dissipazione (capi A-1, limitatamente all’episodio di ricapitalizzazione di (OMISSIS) spa, A-4, A-5, D-1, E-1 punto 2) e di bancarotta da reato societario (capi C, D-2, E-2, F-1).

La corte di appello di Milano, investita della impugnazione del PM e del difensore dell’imputato, con la sentenza di cui in epigrafe, ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado.

3. (OMISSIS) e’ stato ritenuto dominus della (OMISSIS) spa, della (OMISSIS) ( (OMISSIS)) spa, della (OMISSIS) ( (OMISSIS)) spa, della (OMISSIS) ( (OMISSIS)) spa, della (OMISSIS) spa; si trattava di entita’ facenti parte di un unico gruppo societario, del quale (OMISSIS) era la capogruppo.

4. Secondo l’ipotesi di accusa, fatta propria dai giudicanti dei primo e secondo grado, gli episodi di dissipazione sarebbero consistiti: nella partecipazione alla ricapitalizzazione della (OMISSIS) spa, in cambio della quale (OMISSIS) si faceva attribuire crediti inesigibili (capo A-1), negli acquisti sconsiderati, per conto di (OMISSIS), di un ramo di azienda da (OMISSIS) spa (capo A-4) e di un ramo di azienda dalla (OMISSIS) (capo A-5), nell’acquisto, per conto di (OMISSIS), di azioni (OMISSIS), cedute a prezzo incongruo dalla controllante (OMISSIS) (capo D-1), nei pagamenti che la (OMISSIS) effettuava a fornitori della (OMISSIS) e a professionisti che per detta societa’ avevano prestato la loro opera (capo E-1 punto 2).

Gli episodi di bancarotta da reato societario sarebbero invece consistiti: nell’aver dolosamente, e comunque per effetto di operazioni dolose, cagionato il dissesto della (OMISSIS) (capo C), della (OMISSIS) (capo D-2), della (OMISSIS), della (OMISSIS) (capo F-1).

5. Ricorre per cassazione il difensore, articolando 14 censure.

6. Prima censura. Violazione di legge e in particolare inosservanza delle norme processuali con conseguente nulle delle sentenze di primo e secondo grado, per violazione del diritto di difesa (articoli 24 e 111 Cost., articolo 417 c.p.p., comma 1, lettera b, articolo 178 c.p.p., articolo 6 CEDU), con riferimento al capo A-1, atteso che non e’ stata rispettata la prescrizione in base alla quale la contestazione del fatto d’accusa deve avvenire in forma chiara e precisa. Invero, come la giurisprudenza ha chiarito, e’ necessario che siano forniti gli elementi indispensabili per l’identificazione del fatto e del reato che l’accusa ipotizza a carico dell’imputato; deve anche risultare chiara l’invocata applicazione della legge penale, potendosi pretendere dalla difesa esclusivamente un’operazione di “riempimento” del quadro d’insieme dell’accusa attraverso il riferimento al fascicolo delle indagini preliminari.

Nel caso di specie, viceversa, la contestazione del capo A-1 appare assolutamente fumosa e si articola nella evocazione di tre episodi, tra loro assolutamente disomogenei. La stessa sentenza di primo grado fa fatica nel distinguere un episodio dall’altro e, solo alla fine, enuclea quello per il quale e’ intervenuta condanna. Detto episodio peraltro e’ contestato in forma tutt’altro che chiara, anche con riferimento al parametro monetario indicato (euro), che certamente non era in vigore al momento del fatto, trattandosi, a quanto e’ dato comprendere, di condotte anteriori all’anno 2000. La corte d’appello, investita della questione, la ha erroneamente risolta facendo riferimento all’onere che graverebbe sulla difesa di integrare la contestazione con la consultazione del fascicolo del PM, quasi che incombesse sulla parte privata il compito di formulare una auto-imputazione sulla base di elementi da reperire negli atti di causa. Peraltro, data l’epoca presumibile in cui si sarebbero svolti i fatti, essi non sarebbero riferibili a (OMISSIS), come contestato, ma alle societa’ che la avevano preceduta ( (OMISSIS) e (OMISSIS)). (OMISSIS), mai interrogato nel corso delle indagini preliminari, non e’ stato neanche, di fatto, messo in condizione di comprendere l’esatto perimetro della contestazione. Cosi e’ tradotto in un’obiettiva compressione dell’esercizio del diritto di difesa, non avendo potuto il difensore partecipare con pienezza di cognizione al dibattimento. Peraltro neanche nel corso della discussione il PM ha fornito chiarimenti sufficienti in ordine a tale capo d’imputazione, riconosciutamente confusionario e contraddittorio.

7. Seconda censura. Violazione di legge (in particolare dell’articolo 24 Cost., articoli 191, 430 e 178 c.p.p., articoli 6 e 7, 14 CEDU) e conseguente nullita’ delle sentenze di primo e secondo grado, ancora per violazione del diritto di difesa. Le deposizioni testimoniali di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno avuto un peso preponderante nella ricostruzione del fatto. Si tratta tuttavia di prove non legittimamente acquisite. I suddetti invero non comparivano nella prima lista testi depositata dal PM e sono stati inseriti solo nella seconda lista testi, che l’Organo dell’accusa ha potuto depositare in quanto, all’udienza del 23 maggio 2007, si verifico’ un rinvio senza apertura del dibattimento. Si tratta tuttavia di materiale probatorio acquisito dopo la richiesta di rinvio a giudizio che e’ intervenuta nell’anno 2006. La d.ssa (OMISSIS) e gli altri commissari straordinari di seconda nomina (appunto, le persone i cui nominativi sono stati prima ricordati), hanno svolto la loro opera e redatto le loro relazioni in un momento successivo alla chiusura delle indagini preliminari. E’ allora di tutta evidenza che il PM ha svolto indagini suppletive ai sensi dell’articolo 430 del codice di rito, tanto che ha potuto condurre l’esame dei predetti “nuovi testi, avvalendosi della relazione che gli stessi avevano redatto e consegnata. Tale relazione – tuttavia – non e’ stata messa a disposizione della difesa, in quanto non e’ stato effettuato il deposito di cui dell’articolo 430 c.p.p., comma 2.

Il PM infatti la ha prodotta direttamente al tribunale, non operando la doverosa discovery. Si tratta allora, ad evidenza della cosiddetta “prova a sorpresa”, non consentita nel nostro sistema processuale. Ebbene l’articolo 430 sopra citato espressamente vieta una condotta di tal genere con conseguente nulle – inutilizzabilita’ delle prove dibattimentali ad essa conseguenti.

La corte d’appello, investita della questione, la ha, ancora una volta, erroneamente risolta, sostenendo che la difesa aveva potuto svolgere il controesame e che nessuna domanda, tuttavia, era stata posta alla teste (OMISSIS). La motivazione al proposito esibita e’ invero tutta incentrata su affermazioni astratte e non calata nella reale dei fatti. La corte infatti ha ritenuto di affermare che la violazione dell’articolo 430 c.p.p., non e’ assistita da alcuna sanzione processuale, rilevando che mai la difesa aveva chiesto un rinvio per conoscere il contenuto delle relazioni. In reale, in tal modo, l’eccezione e’ stata respinta sulla base di presupposti errati e di un travisamento dell’eccezione stessa. Infatti si e’ omesso di considerare che, in ogni caso, se la mancanza di sanzione processuale vale a sanare il momento deduttivo della lista testimoniale in se’, essa non vale a sanare l’ingresso dibattimentale della prova e la sua utilizzazione ai fini delle decisioni, in assenza di rispetto del meccanismo procedi menta le di cui all’articolo 430. Cio’ infatti riguarda un momento processuale successivo e diverso rispetto a quello su cui si e’ incentrata l’attenzione della corte territoriale; invero l’eccezione era stata espressamente articolata con riferimento, non al momento deduttivo della prova, ma a quello della spendita della stessa in dibattimento. Naturalmente la difesa ha tempestivamente e puntualmente impugnato le relative ordinanze dibattimentali, anche perche’, con tutta evidenza, il tribunale aveva ammesso la nuova lista del PM ritenendo erroneamente che si trattasse di quella gia’ autorizzata. Cio’ ha gravemente vulnerato il diritto di difesa e in particolare quello alle contestazioni. Peraltro la relazione (OMISSIS) e’stata resa nel corso di un giudizio civile, nel quale il teste fu consulente di una delle parti in causa. Di tale nuova reale processuale la difesa ha avuto cognizione solo nell’aprile 2008; ne consegue che essa non poteva prendere posizione nel dibattimento su documenti non ancora prodotti dal PM. Ebbene tutto cio’ disegna lo scenario che e’ l’esatto contrario di un processo di parti, che si svolga con il rispetto assoluto del contraddittorio e con parie di armi tra accusa e difesa. E’ pur vero che il tribunale ha riascoltato alcuni dei predetti testi ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., ma cio’ non ha certo sanato la grave irregolarita’ denunciata.

Ne consegue la inutilizzabilita’ delle valutazioni svolte dai predetti testi, delle loro dichiarazioni, degli elaborati scritti dagli stessi redatti.

8. Terza, quarta e quinta censura.

a) Carenza dell’apparato motivazionale in relazione ai capi A-1, A-4, A-5, D-1, E-1 (bancarotta patrimoniale per dissipazione);

b) Violazione di legge e conseguente nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 546 c.p.p., lettera “e” e articoli 216 e 223 L.F., articolo 40 c.p., articolo 41 c.p., comma 2, articolo 43 c.p.;

c) Eccezione di costituzionalita’ dell’articolo 216, comma 1 e articolo 223, comma 1 L.F., per contrasto con l’articolo 27 Cost., comma 1 e articolo 6 CEDU.

Non un solo capo della motivazione delle due sentenze prende in considerazione la necessita’ della sussistenza del nesso causale tra le condotte e la determinazione dell’insolvenza e del dolo di previsione e volizione dell’insolvenza stessa. Cio’ contrasta con il principio della personalita’ della pena di cui all’articolo 27 Cost..

E’ pur vero che la giurisprudenza maggioritaria ritiene che, nel caso di bancarotta patrimoniale, detto nesso eziologico non sia necessario, e tuttavia una recente sentenza della corte di legittimita’ ha significativamente affermato il principio contrario, aprendo un filone giurisprudenziale pienamente conforme allo spirito della nostra Carta fondamentale. Nel caso in esame, la difesa pose a suo tempo in evidenza come il dissesto in reale fosse stato cagionato da un duplice concorso di cause che, ai sensi dell’articolo 41 c.p., comma 2, determinarono da sole l’evento in questione. Peraltro la condotta concretamente tenuta dal (OMISSIS) contrasta con la volonta’ di determinare l’insolvenza delle predette societa’, atteso che e’ rimasto provato, e la stessa sentenza di primo grado ne da atto, che l’imputato si rese propulsore della realizzazione di una controfferta pubblica (contro-OPA), finalizzata all’acquisizione del controllo della (OMISSIS) spa (all’epoca (OMISSIS) spa), operazione propedeutica al salvataggio della (OMISSIS) al ricorso e’ allegata la documentazione prodotta alle udienze del 23 febbraio 2009 e del 6 luglio dello stesso anno e relativa alla predetta OPA.

9. Sesta censura. Ancora carenza dell’apparato motivazionale in relazione alla residua imputazione di cui al capo A-1. Secondo la corte d’appello (che si conforma all’interpretazione offerta dal tribunale), detto capo farebbe riferimento alle operazioni a suo tempo compiute da (OMISSIS) e (OMISSIS) sul capitale sociale (OMISSIS). Ebbene, quanto a (OMISSIS), la corte milanese ha ritenuto che l’importo versato a titolo di sovrapprezzo (lire 175.002.000), pari a 45 volte il capitale sottoscritto, fosse del tutto ingiustificato, in quanto la compensazione con l’importo di lire 180.000.000 non avrebbe trovato adeguato riscontro documentale.

Al proposito e’ appena il caso di rilevare che esiste la relativa fattura e cio’ che manca e’ la traccia scritta dell’accordo. Tale mancanza, considerato il tempo trascorso, ben puo’ essere conseguenza di uno smarrimento o di una casuale distruzione.

Ma anche se non fosse esistito il credito che (OMISSIS) ha portato in compensazione con il debito di pari importo, e’ evidente sul piano logico che l’operazione non ha comportato alcun danno al capitale e al patrimonio (OMISSIS) che, avendo comunque eliminato un debito, si sarebbe in ipotesi avvantaggiata di un credito inesistente. Quanto all’operazione che vede come protagonista (OMISSIS), secondo la sentenza i sovrapprezzi sarebbero troppo elevati e del tutto sproporzionati. Si tratta pero’ di una valutazione arbitraria e che ignora le logiche di mercato, pretendendo di sindacare ex post l’autonomia negoziale delle parti. Peraltro e’ del tutto pretermessa la valutazione circa i vantaggi tecnici che sarebbero derivati dall’ingresso nel capitale di (OMISSIS), in quanto (OMISSIS) avrebbe potuto condividere gli esiti favorevoli dello sfruttamento dell’importante brevetto tecnologico del c.d. cellplaning, anche in vista della possibile sinergia tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in ordine alla messa in sicurezza di aeroporti in tempi di recrudescenza del terrorismo.

E’ dunque del tutto arbitraria l’affermazione della sentenza quando sostiene che manca la prova del vantaggio per (OMISSIS), trascurando poi il fatto che ne’ i soci (OMISSIS), ne’ quelli (OMISSIS) abbiano mai avuto a che ridire in ordine a tale operazione. Inoltre la motivazione manifesta elementi di illogicita’, se non addirittura di mutazione del fatto (articolo 521 c.p.p.) per la eliminazione di un elemento contestato, quando omette di spiegare quali crediti inesigibili (OMISSIS) avrebbe tratto in contropartita.

10. Settima censura. Carenza dell’apparato motivazionale in ordine al capo A-4, relativo alla pretesa dissipazione patrimoniale di (OMISSIS), attuata mediante l’immotivato acquisto di ramo di azienda di (OMISSIS) ( (OMISSIS)) nell’anno 2001. Secondo i giudici di merito, detto ramo non era in grado di procurare utili; la corte inoltre sostiene che detto acquisto sarebbe stato disposto e concluso a notevole distanza di tempo dall’acquisto di (OMISSIS); mancherebbe dunque la contestualita’ delle operazioni; il che renderebbe ancora pu’ evidente la natura dissipatoria dell’acquisizione. In reale cosi’ none, come ampiamente provato, anche per via documentale al proposito viene allegata al ricorso la documentazione prodotta all’udienza del 30 gennaio 2008, atteso che, gia’ nel contratto originario, era prevista la cessione della azienda di (OMISSIS) e, se essa avvenne in un secondo tempo, cio’ attiene alle mere modalita’ esecutive e a problemi che hanno riguardato la cedente e non certo la cessionaria.

Ci si trova dunque in presenza di un evidente travisamento della prova documentale, in quanto e’ stato male interpretato un preciso impegno contrattuale. Ne e’ stata presa in adeguata considerazione la politica aziendale successiva all’uscita di scena del (OMISSIS).

Appare dunque illogica e violativa di disposizioni di legge l’affermazione in base alla quale il contratto non aveva previsto un’esecuzione differita o una proroga dei termini di esecuzione, dal momento che la stessa complessiva motivazione dei giudici di merito contiene la prova logica dell’assunto difensivo della esecuzione consensualmente differita. Invero non possono essere confuse le responsabilita’di (OMISSIS) con quelle del ricorrente. La mancanza di avviamento della azienda di (OMISSIS), in realta’, viene poi dedotta sulla base di semplici dati numerici (invero anche un’azienda in crisi dispone di avviamento), non adeguatamente interpretati e senza tener conto del contributo di conoscenza che e’ venuto al teste (OMISSIS), che ha fornito chiarimenti circa la validita’ dell’affare in questione. E dunque: se (OMISSIS) e’ rimasta nella disponibilita’ di (OMISSIS) fino alla cessione avvenuta nella prima parte del 2002, se, all’atto della cessione, la ceduta produceva reddito (per quanto ridotto), se il prezzo pagato e i risultati negativi di perdita trovano causa nel blocco di attivita’ e di finanza determinato da chi succedette al (OMISSIS) nella gestione di (OMISSIS), ( (OMISSIS)), non si vede come si possa “costruire” una responsabilita’ in capo all’imputato.

11. Ottava censura. Carenza dell’apparato motivazionale in relazione al capo A-5. Secondo la non corretta interpretazione offerta dalla (OMISSIS), l’acquisto dalla (OMISSIS) avrebbe avuto ad oggetto un ramo di azienda connotato dalla totale assenza di beni e attrezzature. Tale tesi, secondo la sentenza impugnata sarebbe corroborata dalle affermazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS). Si tratta tuttavia di motivazione apparente, atteso che non si tiene nessun conto del vantaggio tecnico che sarebbe derivato a (OMISSIS) dall’acquisizione del know how relativo all’utilizzo delle fibre ottiche e dall’utilizzo del sistema del cd. umbundling, (vale a dire del servizio diretto a permettere ai piccoli operatori di telefonia di utilizzare le centrali dei gradi operatori), che avrebbe consentito a (OMISSIS) di acquisire il pieno controllo tanto degli uni, quanto degli altri, con conseguente espansione sul giro d’affari. E’ evidente allora che la d.ssa (OMISSIS) non ha compreso il valore dell’operazione e le sue finalita’.

12. Nona censura. Carenza dell’apparato motivazionale in relazione al capo D-1 e conseguente nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione (articoli 125 e 546 c.p.p.) in relazione all’assunto della ricorrenza della qualita’ di amministratore di fatto della (OMISSIS) spa in capo al (OMISSIS).

Va innanzitutto chiarito che il capo d’imputazione D-1, va letto in correlazione a quella parte del capo A-1 (cessione azioni (OMISSIS)) per la quale il ricorrente e’ stato assolto. Nella cessione delle azioni alla (OMISSIS) al prezzo unitario di euro 0,50 e’ stata vista una condotta di dissipazione, senza considerare che si trattava della esecuzione di una “opzione call”, correttamente e tempestivamente esercitata dai soci (OMISSIS). Il paragone dunque con il prezzo unitario di vendita delle medesime azioni ad altri acquirenti per euro 2,12, non ha senso e integra un evidente difetto di logica motivazionale. Invero, per le operazioni di rivendita-retrocessione il prezzo non puo’ essere che quello concordato ab initio e non il prezzo di mercato vigente al momento dell’operazione. Sotto altro aspetto, poi, la sentenza si limita alla generica e apodittica affermazione che risulterebbe dimostrata la qualita’ di amministratore di fatto della (OMISSIS) in capo all’imputato, senza fornirne la minima giustificazione. Analogo silenzio viene tenuto sul punto dalla sentenza di primo grado.

13. Decima censura. Carenza dell’apparato motivazionale in relazione ai capi C, D-2, E-2, F-1. Si tratta di ipotesi distinte di bancarotta societaria riferite alle societa’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) delle quali (OMISSIS) avrebbe determinato il dissesto. Secondo la sentenza d’appello i casi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbero sovrapponibili, essendosi trattato di operazioni di sottoscrizione dell’aumento di capitale che (OMISSIS) aveva effettuato mediante conferimenti aziendali, previa valorizzazione peritale delle aziende, da conferire ai sensi dell’articolo 2343 bis c.c., sulla base della perizia effettuata dal Dott. (OMISSIS), nominato, come per legge, dal presidente del tribunale di Milano. La corte pone in dubbio la correttezza della stima effettuata dal perito e non tiene conto che il bilancio consolidato del gruppo, all’epoca, era in netto attivo.

Il consulente del PM dott. (OMISSIS) ha condotto gli accertamenti unicamente sui dati numerici, ai quali ha attribuito valore di prova indiscutibile. La difesa, nei motivi di appello, aveva contestato il valore dimostrativo delle consulenze dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), cui la sentenza impropriamente attribuisce il valore di prova storica. I giudici del merito fanno uso esclusivo dei dati di bilancio e trascurano l’unico dato oggettivo che nega il presupposto della inesistenza di avviamento nelle aziende. Inoltre, anche in questo caso, (OMISSIS) viene ritenuto amministratore di fatto delle partecipate, senza che sia dimostrato, descritto o individuato alcun comportamento dal quale possa trarsi tale conclusione. D’altra parte, se l’acquisto di (OMISSIS) spa, all’interno della quale erano contenute le aziende cedute, rispondeva a una logica che consisteva nella possibilita’ del suo sviluppo attraverso un piano industriale di miglioramento, cio’ dovuto al fatto che evidentemente (OMISSIS) disponeva di avviamento e, con essa, disponevano di avviamento le aziende che ne componevano il patrimonio. Da cio’ emerge con chiarezza il deficit motivazionale della sentenza impugnata. Se poi si valutano – cosa che la corte di merito non ha fatto – i dati dei bilanci consolidati con riferimento all’epoca di ciascun conferimento, si ha l’immediata percezione della assoluta illogicita’ del discorso motivazionale della sentenza, la quale sostiene l’inesistenza di qualunque avviamento aziendale. Ulteriore elemento di contraddittorieta’ e’ rappresentato dal riconoscimento che il (OMISSIS) non rappresentava affatto “il centro direzionale” della (OMISSIS), come ampiamente dimostrato per tabulas, in base ai patti parasociali.

Circostanza ammessa dai giudici del merito e – contemporaneamente – ritenuta irrilevante. Quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico, la sentenza afferma la presenza del dolo eventuale, essendosi il ricorrente rappresentato l’insolvenza e avendola, sia pur subordinatamente, voluta. L’affermazione pero’ e’ logicamente debole, poiche’, alla data degli scorpori, non ricorreva alcuna necessita’ di salvare (OMISSIS) che si trovava in bonis. Peraltro, seppure i rami di azienda presentavano criticita’, essi erano certamente passibili di miglioramento. Ne’si puo’ affermare, come pure fanno i giudici di merito, che le societa’conferitane fossero state costituite ad hoc, vale a dire all’unico scopo di ricevere i rami di azienda da cedere.

I tempi invero non coincidono e neanche pio’ sostenersi che esse siano state costituite dall’imputato. Se dunque questa e’ la situazione di fatto, se quella ritenuta dalla corte di merito la condotta del (OMISSIS), si dovrebbe giungere alla conclusione che lo stesso ha agito, forse, con colpa e non con dolo e – conseguentemente – che, a tutto concedere, ci si troverebbe di fronte ad una delle ipotesi di cui agli articolo 217 e 224 L.F. o articolo 225 L.F.. Inoltre, come e’ noto, per dettato legislativo, la bancarotta da reato societario necessita della sussistenza del nesso causale nella determinazione dell’insolvenza. Ebbene, i giudici di merito hanno dovuto riconoscere che la auspicata fusione di (OMISSIS) con (OMISSIS) avrebbe avuto un effetto finanziario tale da coprire tutte le esposizioni eventualmente sussistenti. E’ allora evidente che il fallimento stato determinato da fatti non imputabili al ricorrente, il quale si era – viceversa -attivato, con la ricordata contro – OPA, per il salvataggio della (OMISSIS) e non certo per il suo dissesto.

Della esistenza dell’intenzione di varare tale operazione (contro – OPA) e’ traccia nella stessa sentenza di primo grado (p. 231), circostanza colpevolmente ignorata dei giudici di appello. Per quanto specificamente riguarda l’imputazione sub F-1, si deve ancora una volta rilevare la illogicie’ della motivazione nella parte in cui si assume che (OMISSIS) abbia voluto perseguire l’intento di determinare dolosamente l’insolvenza di (OMISSIS), attraverso la cessione di partecipazioni azionarie, operazione che certo non comporta la successione anche nei debiti in corso e di quelli futuri. Era dunque impossibile la causazione, per detta via, della insolvenza di (OMISSIS); invero i creditori delle conferitane avrebbero trovato nel patrimonio delle stesse aziende un ovvio incremento della consistenza della loro debitrice, mentre non sarebbe stata esclusa la responsabilita’della capogruppo ai sensi dell’articolo 2497 c.c..

14. Undicesima e dodicesima censura. Carenza dell’apparato motivazionale e violazione dell’articolo 2634 c.c., comma 3, atteso che l’efficacia scriminante dei cosiddetti vantaggi compensativi opera certamente anche in campo penale. Nel caso in esame, ci si trova chiaramente in presenza della situazione prevista dalla norma, considerato che i vari collocamenti aziendali nelle partecipate non hanno affatto aggravato il gruppo, essendo rimasta assolutamente intatta la capacita’ reddituale. Quelle che originariamente erano divisioni operative sono state trasformate in societa’ autonome ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) e tuttavia facenti capo al gruppo (OMISSIS) che ne deteneva il 100% del capitale. Sussisteva dunque l’interesse del gruppo a una migliore organizzazione del lavoro e, specularmente, il vantaggio compensativo conseguito (o prevedibilmente conseguibile) in favore di ciascuna societa’.

L’operazione pertanto nel suo complesso aveva una finalita’ ed una ratio di tipo industriale.

15. Tredicesima e quattordicesima censura. Carenza dell’apparato motivazionale e violazione di legge in relazione agli articoli 125 e 546 c.p.p., lettera “e”, in relazione all’articolo 43 c.p., articoli 217, 224 e 225 L.F., ancora con specifico riferimento all’elemento psicologico del reato.

La corte di merito sembra non aver colto la distinzione tra il dolo eventuale e la colpa cosciente. Essa non tiene in alcuna considerazione il fatto che l’imputato abbia caparbiamente osteggiato l’insolvenza, tanto da tentare l’operazione di borsa su (OMISSIS), cui si e’ prima fatto cenno. Se con stanno le cose, (OMISSIS) puo’, al pu’, aver ritardato l’insolvenza con operazioni imprudenti, ma cio’ rappresenta l’elemento materiale della minore ipotesi di cui all’articolo 224 L.F. (reato prescritto). Ebbene la motivazione dei giudici di merito, mentre – da un canto – afferma che giustamente si coglie l’aspetto della intenzione del ricorrente di perpetuare una vicenda imprenditoriale – dall’altro – sostiene l’esistenza di quell’elemento costitutivo psicologico doloso rappresentato quantomeno dall’accettazione del rischio di cagionare il dissesto dell’impresa, ancora una volta svalutando immotivatamente la condotta dell’imputato volta all’allestimento della contro – OPA, piu’ volte sopra ricordata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima censura e’ manifestamente infondata. Invero, si ha sufficiente indicazione dell’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di’ quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l’individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificita’, sicche’ l’imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralita’ del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice, sia in materia d’integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex articolo 507 c.p.p., che in tema di ammissione di prove, e della possibilita’ di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell’imputazione ex articolo 516 c.p.p., non appare necessaria una dettagliata imputazione (ASN 200321953-RV 226273). Nel caso in esame, la contestazione interna al capo A-1 (bancarotta per dissipazione), per la quale e’ intervenuta condanna in primo e secondo grado, e’ la seguente: “acquisendo, ricapitalizzando e successivamente vendendo la partecipazione nella (OMISSIS) spa, impiegava complessivamente euro 698.936,36, ritraendone in contropartita crediti inesigibili verso altre societa’ del gruppo. Ebbene, la condotta addebitata la (OMISSIS) e’ descritta da una frase principale, integrante la condotta tipica della dissipazione (impiegava complessivamente euro …”) e da subordinate – espresse nella forma verbale del gerundio alcune delle quali, in quanto premesse logico fattuali, si collocano prima della azione tipica acquisendo, ricapitalizzando, vendendo”), altra ne rappresenta la conseguenza (negativa, secondo l’assunto dei giudici del merito: “ritraendone…crediti inesigibili ecc.”). Si tratta, ad evidenza, di un addebito perfettamente comprensibile ad una persona con una media padronanza della lingua italiana e a maggior ragione a chi, in ragione della sua preparazione professionale e del presupposto bagaglio culturale, ne ha assunto la difesa tecnica. Ne’ il fatto che il controvalore sia indicato in euro (anziche’in L.) e che non si faccia esplicito riferimento agli “antenati” della (OMISSIS) (vale a dire (OMISSIS) e (OMISSIS)) puo’ avere ingenerato equivoci o incertezze, atteso che non risulta (o, almeno, non e’ stato affermato) che vi siano state altre operazioni assimilabili a quella – pur non puntualissimamente – descritta nel predetto capo di imputazione. D’altra parte, il fatto che il tribunale abbia potuto agevolmente “Escorporare” l’episodio in questione dagli altri, malamente affastellati nel medesimo capo di imputazione, lungi dal costituire il sintomo di una inestricabile confusione di addebiti, testimonia l’esatto contrario.

2. La seconda censura e’ infondata. Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista, fino a sette giorni prima della data della nuova udienza, (soltanto) nell’ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a “nuovo ruolo”, ovvero in caso di rinvio ad udienza fissa, disposto prima dell’apertura del dibattimento (ASN 201007352-RV 246029). Il che e’ quello che, per stessa ammissione del ricorrente, e’ accaduto nel caso in esame; d’altra parte si e’ sempre ritenuto (cfr. ad es. ASN 200423753-RV 229138) che, in caso di rinvio dell’udienza, prima dell’apertura del dibattimento, le parti conservino la facolta’ di presentare la lista testi, appunto fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. Nel procedimento a carico del (OMISSIS) la nuova lista fu depositata ben prima del termine minimo (sette giorni, appunto) anteriore alla udienza, come rifissata. Sembra dunque davvero improprio parlare di “prova a sorpresa”. Resta comunque in fatto che il PM, avendo – con tutta evidenza – condotto ulteriore attivita’ di indagine, ai sensi dell’articolo 430 c.p.p., (acquisizione delle relazioni di (OMISSIS) e altri) agi’, per questo verso, nella piena legalita’, atteso che l’attivita’ integrativa di indagine, non essendo previsti limiti temporali per lo svolgimento delle investigazioni, e’ sempre esercitabile durante il dibattimento, senza che possa essere circoscritta entro i termini stabiliti dall’articolo 468 c.p.p., o in quelli coincidenti con gli adempimenti richiamati dall’articolo 493 c.p.p., (ASN 201231512-RV 254028); lo stesso tuttavia, con una condotta processuale certo non commendevole, omise il deposito previsto dal predetto articolo 430, comma 2.

Al proposito si deve pero’ notare che la corte territoriale ha “risposto” correttamente alle pur comprensibili doglianze formulate dalla difesa dell’imputato, rilevando come la violazione dell’obbligo di immediato deposito della documentazione relativa all’attivita’ integrativa di indagine, sia priva di specifica sanzione processuale, essendo demandato al giudice del merito il compito di impartire le opportune disposizioni affinche’ la difesa sia reintegrata nelle sue prerogative, previa adozione degli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimita’ (ASN 201231512-RV 254029, massima testualmente citata in sentenza).

Con riferimento a tale considerazione, il ricorrente – come premesso -sostiene che il codice di rito vieterebbe l’utilizzazione della fonti di prova individuate con l’attivita’ integrativa di indagine e la cui documentazione non sia stata tempestivamente depositata a disposizione della controparte. Donde tragga, tuttavia, tale convincimento non e’ dato comprendere, atteso che la lettera dell’articolo 430 c.p.p., non prevede alcuna ipotesi di inutilizzabilita’ (o di nullita’) e che, come si e’ appena visto, la giurisprudenza di questa corte si e’ pronunziata in senso negativo. L’assunto, poi, in base al quale la funzione sanante (derivante dalla mancanza di sanzione processuale per il mancato deposito) in relazione all’ammissione della prova non consentirebbe tuttavia l’utilizzo della prova stessa in tal modo raccolta appare francamente incomprensibile, atteso che una prova raccolta non illegittimamente puo’ certamente essere utilizzata e che eventuali mancanze in termini di discovery non attengono appunto alla raccolta della prova, ma evidentemente alla sua condivisione. E, al proposito, none improprio il riferimento effettuato in sentenza alla funzione e agli effetti della procedura ex articolo 507 c.p.p..

Invero si e’ ritenuto (es. ASN 201308394 – RV 259049) che l’ammissione di prove non tempestivamente indicate dalle parti nelle apposite liste non comporti alcuna nullita’, e che inoltre le prove in questione, dopo essere state assunte, non possono certo essere considerate inutilizzabili, posto che l’articolo 507 c.p.p., consente al giudice di assumere d’ufficio anche prove irregolarmente indicate dalle parti, atteso che – comunque – non sussiste, in tal caso, un divieto di assunzione che possa attivare la sanzione di inutilizzabilita’ prevista dall’articolo 191 c.p.p.. Il che ovviamente (e a maggior ragione) vale per quei testi introdotti dal PM e che il giudicante abbia ritenuto di riesaminare (appunto ai sensi dell’articolo 507 del codice di rito). E che nel corso del detto esame le parti non possano intervenire e’ affermazione non rispondete al vero. Va anzi al proposito ricordato come la giurisprudenza di questa corte (ASN 200005401-RV 216144) abbia avuto modo di chiarire che alla ammissione di una nuova prova, ai sensi dell’articolo 507 c.p.p., il giudice non pio’ non far seguire l’ammissione anche delle eventuali prove contrarie. Pertanto, l’istanza di ammissione di queste ultime, che non puo’ essere avanzata se non dopo la decisione di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova una volta esaurita l’attivita’ probatoria gia’ autorizzata, integra a tutti gli effetti esercizio del diritto alla prova e concreta, quindi, rituale richiesta a norma dell’articolo 495 c.p.p., comma 2.

Ne consegue che la difesa del (OMISSIS), non solo ha potuto (come posto in evidenza in sentenza) eseguire un accurato controesame dei testi “nuovi”, non solo avrebbe potuto intervenire nell’esame condotto ex articolo 507, ma avrebbe potuto – se lo avesse voluto – articolare nuove e ulteriori richieste di prova dopo l’esame condotto ai sensi della disposizione da ultimo ricordata. Cosi’ stando le cose, la ipotizzata, iniziale compressione del diritto di difesa, conseguente al mancato, tempestivo deposito degli atti scaturenti dalla attivita’ integrativa di indagine del PM, oltre a non essere munita di sanzione processuale, ben poteva essere adeguatamente (ed eventualmente) compensata da conseguenti iniziative istruttorie in dibattimento che, nel caso in esame, evidentemente, il difensore ha ritenuto di non dover assumere.

3. Le censure terza, quarta e quinta sono manifestamente infondate, cosi’ come la connessa eccezione di illegittimita’ costituzionale.

L’isolata pronuncia ricordata dal ricorrente (ASN 201247502-RV 253493, Corvetta e altri) e’ stata costantemente contrastata e smentita dalla giurisprudenza susseguente facente capo a questa stessa sezione, che, come la giurisprudenza precedente, ha negato recisamente che il fallimento (o il dissesto) costituiscano l’evento della bancarotta, la quale e’ costruita dal legislatore come reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza non e’ neanche necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’azienda, ne’ che abbia gito per recare danno ai creditori (ASN 201203229-RV 253932). None poi richiesta la sussistenza di alcun nesso causale tra razione di distrazione o dissipazione e il fallimento (ASN 201426542-RV 260690). D’altra parte la corte costituzionale, con la sentenza 110/1972, ebbe modo di affermare la infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 217, commi 1 e 2, L.F., sollevata in riferimento all’articolo 3 Cost..

La circostanza infatti che, secondo la costante interpretazione della corte di cassazione, la fattispecie criminosa prevista in detto articolo si perfezioni nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento non rappresenta una violazione del principio di eguaglianza, ma costituisce espressione del potere discrezionale del legislatore di determinare gli elementi, ricorrendo i quali un certo comportamento viene qualificato come reato. Da tale principio (applicabile ovviamente anche alla ipotesi ex articolo 216 L.F.) discende la conformita’ a costituzione della scelta del il legislatore che ha preso in esame la condotta (commissiva od omissiva) del soggetto, senza collegarla causalmente all’eventuale dissesto; non per questo, tuttavia, l’ordinamento introduce una ipotesi di responsabilita’ oggettiva, richiedendosi comunque sempre la suitas dell’azione (nel caso in esame, la dissipazione), in quanto materialmente e psicologicamente riconducibile all’imputato.

4. La sesta censura e’ inammissibile in quanto e’ sostanzialmente articolata in fatto e, sotto altro aspetto, generica.

L’assunto che il contratto sia andato smarrito o sia stato distrutto, oltre ad essere meramente congetturale, introduce una considerazione, appunto, in fatto, che non puo’ essere apprezzata da questo giudice di legittimita’. La sproporzione del sovrapprezzo (e dunque la dissipazione del patrimonio dell’acquirente) e’ stata ritenuta dai giudicanti di primo e secondo grado sulla base delle testimonianze assunte e delle valutazioni di soggetti (ritenuti) competenti in materia e adeguatamente a conoscenza delle vicende fallimentari del gruppo (OMISSIS) (cfr. sentenza foll. 81).

Il ricorrente oppone frontalmente una sua valutazione, che appare apodittica nella misura in cui non si fonda su alcun elemento dimostrativo o valutativo, quale potrebbe essere ad esempio l’esito di una consulenza tecnica di parte, che, viceversa, la difesa del (OMISSIS) non ha ritenuto di attivare.

5. La settima censura e’ infondata. La documentazione cui fa riferimento il ricorrente (e che, come premesso, ha allegato in copia al ricorso) non sembra – in mancanza di adeguati chiarimenti al riguardo – dirimere la questione della tempestivita’ o tardivita’ della acquisizione della (OMISSIS) avente sede nel comune di (OMISSIS). E tuttavia, a prescindere da cio’, va rilevato come i giudici del merito abbiano fatto discendere il loro convincimento principalmente dalla ritenuta mancanza di capacita’ produttiva del ramo acquisito, il quale, secondo quel che si legge nella sentenza impugnata, fini per essere un “peso” e non certo una risorsa per l’acquirente. La corte di merito mette in evidenza (cfr. fol. 48 e fol. 83) la verticale decrescita del fatturato, ridottosi da euro 25.000.000 ad euro 100.000, con proporzionale riduzione del personale (che la stessa cedente valutava in esubero, come da comunicazione all’Agenzia delle entrate), sino a giungere – “partendo” da ben 250 addetti – al trascurabile numero di 10, essendo, sui nominali 105, ben 95 in cassa integrazione. Cio’ che maggiormente rileva e’ che la “parabola discendente” era ben evidente nel momento dell’acquisizione, vale a dire nell’anno 2001. E che la corte lombarda non si sia basata solo sui nudi dati numerici emerge con chiarezza dal tenore della motivazione, e’ dove si fa riferimento ai contributi testimoniali di alcuni dipendenti ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)).

L’affare dunque, come dimostrato dal giudice di appello, era un “affare in perdita”, pienamente integrante gli estremi della condotta di dissipazione, essendo il ramo ceduto privo di avviamento e, viceversa, gravato di oneri considerevoli (dipendenti in soprannumero da stipendiare, canone di locazione elevato), ne’ puo’ sostenersi che il giudice di secondo grado non abbia preso in considerazione le dichiarazioni del (OMISSIS) (e del (OMISSIS)), adeguatamente valutate e ridimensionate (fol. 84).

6. L’ottava censura e’ inammissibile in quanto sostanzialmente articolata in fatto e tendente ad una diversa lettura/valutazione dei dati emersi. L’acquisto del ramo di azienda denominato Service dalla (OMISSIS) comporto’ semplicemente acquisizione di personale e di nessuna attrezzatura, come la corte territoriale evidenzia a fol. 49 e 84 ss. I giudici del merito ricordano anche le dichiarazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati in procedimento connesso e soggetti rivestenti qualifiche significative in (OMISSIS), i quali hanno affermato che non vi furono reali ragioni di strategia aziendale che avessero giustificato l’operazione. Ne’ mancata una adeguata valutazione di attendibilita’ dei due dichiaranti. La (logica) conclusione cui e’ giunta la corte e’ stata che la (OMISSIS) ha perfettamente descritto la situazione, quando la ha inquadrata in una perdita “secca” per (OMISSIS), a carico della quale si venivano a porre una trentina di ex dipendenti della (OMISSIS). Il tutto nel contesto di una situazione gia’ evidentemente grave, se e’ vero che a carico di (OMISSIS) erano gia’ stati spiccati ben 190 decreti ingiuntivi (fol. 84).

7. Con riferimento alla nona censura, si osserva quanto segue. Nello stesso giorno (OMISSIS) acquistava da (OMISSIS) azioni (OMISSIS) al prezzo unitario di euro 2,12 e le cedeva ad (OMISSIS) spa e a (OMISSIS) al prezzo di euro 0,50, con una evidente perdita netta. Orbene: ammesso anche che la cessione ad euro 0,50 sia stato un atto dovuto (in quanto eseguita nell’ambito di un’opzione call), nondimeno ha ritenuto il giudice di appello – sulla base delle valutazioni tecniche acquisite nel corso del dibattimento in primo grado – che il prezzo di acquisto sia stato incongruo rispetto ai valori di mercato e “punitivo” nei confronti di (OMISSIS), a tutto vantaggio della controllante ( (OMISSIS)) che aveva cosi’ adempiuto alle obbligazioni del gruppo nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) (in esecuzione di un contratto di portage) a detrimento della controllata, (cfr. fol. 93 ss.). Quanto poi al fatto che (OMISSIS) fosse dominus della (OMISSIS), esso emerge dalla non contestata affermazione della sentenza di appello (fol. 21), in base al quale l’aumento di capitale (da euro 100.000 a 7.600.000) venne sottoscritto da (OMISSIS) ed avvenne alla presenza del (OMISSIS), il quale, inoltre il 2. 5.2002 venne formalmente nominato amministratore delegato con poteri di gestione finanziaria.

8. In relazione alla decima censura, si deve osservare quanto segue. Da (OMISSIS) furono scorporati: il ramo di azienda Operations assegnato alla (OMISSIS), il ramo Safety Sistem Management, assegnato alla (OMISSIS), il ramo di azienda Tota Facility Management, assegnato alla (OMISSIS). La sentenza di appello sostiene che, al momento dello scorporo, (OMISSIS) era gia’ in notevoli difficolta’ finanziarie e che il valore di tali rami fu notevolmente sovrastimato dal perito dott. (OMISSIS), le cui valutazioni contrastano con quella proveniente dal consulente del PM, dott. (OMISSIS). Di talche’, nell’ottica dei giudici del merito, si tratta di un’operazione posta in essere per “alleggerire” la posizione di (OMISSIS), “scaricando” sulle controllate quei settori che non apparivano piu’ produttivi, ne’ in grado di divenirlo ragionevolmente. Quanto al ruolo concretamente svolto dal (OMISSIS) in tale operazione, la corte milanese, effettivamente (cfr. fol. 89) afferma che, in base ai patti parasociali, lo stesso aveva visto limitare la sua sfera di operativita’, ma, per compenso, ricorda come il ricorrente abbia ricoperto ruoli (di fatto e/o di diritto) in piu’ di una delle societa’ del gruppo e come sia stato lo stesso (OMISSIS), all’udienza dibattimentale del 20 luglio 2009, ad ammettere di aver progettato e realizzato i suddetti scorpori (capi C, D-2, E-2). Egli dunque agi’, cosi’ presumono (non contrastati sul punto) i giudici di merito, con piena coscienza e volonta’. Quanto ai fatti di cui al capo F-1, la corte (fol. 87) sostiene che la (OMISSIS) e la (OMISSIS) cedute a (OMISSIS) da (OMISSIS) rispettivamente nella misura del 100% e del 60% del patrimonio azionario erano state, ancora una volta, sovrastimate dal (OMISSIS), cui e’ stata contrapposta la valutazione formulata dal (OMISSIS). Ebbene: proprio in tali acquisizioni i giudici del merito hanno visto la causa del dissesto della (OMISSIS). E invero, in ordine alla sussistenza, appunto, del nesso eziologico, la corte lo ha ravvisato nelle concomitanti circostanze della sottocapitalizzazione delle societa’ destinatarie dei rami”scorporati” e nella loro inoperativita’ sino al momento della ricezione dei predetti rami.

9. Le censure undicesima e dodicesima sono infondate, atteso che il vantaggio compensativo deve essere valutato nell’ambito del rapporto tra le singole societa’ del gruppo e in relazione a una logica di do ut des, tendenzialmente paritario; non certo con riferimento al vantaggio dell’intero gruppo inteso come tale. Invero, tale secondo assunto proverebbe, come si suoi dire, troppo, in quanto risolvendosi, per definizione, l’operazione all’interno del gruppo, se si avesse come riferimento il vantaggio (o il mancato svantaggio) dell’intera compagine, sempre il”sacrificio”di una societa’ sarebbe effettuato nell’interesse “dell’insieme aziendale”.

10. Quanto all’elemento soggettivo (tredicesima e quattordicesima censura), e’ da rilevare, oltre a quanto premesso sub 8., che a fol. 93 della sentenza di appello si definisce il dolo come (almeno) eventuale, in ragione della qualificazione professionale e dell’esperienza dell’imputato, il quale, dunque, non poteva non prospettarsi la possibilita’ che l’assorbimento di (OMISSIS) da parte di (OMISSIS) potesse comportare il dissesto di questa ultima. E proprio l’accettazione di tale rischio e’ considerato sintomo del dolo (eventuale, appunto) che ha sorretto l’intera operazione.

11. Conclusivamente, il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado; lo stesso va anche condannato al ristoro delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio, che liquida:

a) in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in complessivi euro tremila, oltre accessori come per legge, con attribuzione a favore dello Stato;

b) in favore delle altre parti civili difese dall’avv. (OMISSIS) in complessivi euro diecimila, oltre accessori come per legge;

c) in favore delle parti civili difese dall’avv. (OMISSIS) in complessivi euro cinquemila oltre accessori, come per legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *