Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 18 novembre 2014, n. 47584
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 11.12.2012 la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall’imputato M.G. avverso la sentenza emessa il 14.5.2008 dal Tribunale della stessa città, ha confermato detta sentenza con la quale l’imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 570 cod.pen. anche in relazione all’art. 12 sexies L.n. 15/68 perché non versando l’assegno mensile di euro 900,00 stabilito dalla sentenza di divorzio, faceva mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore affidata all’altro ex-coniuge.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. violazione degli artt. 484 comma 2 bis, 420 ter, 178 lett. c) e 179 comma 1 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della doglianza difensiva che aveva eccepito l’illegittimo rigetto, da parte del primo giudice, della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. In particolare, si censura il mancato rispetto delle esigenze personali collegate al ricovero d’urgenza della piccola figlia dell’istante per le quali era stato chiesto il rinvio ed l’arbitrario giudizio sull’assenza del requisito della «non sostituibilità» del difensore.
2.2. mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla relativa doglianza mossa in appello essendosi trascurato di considerare che l’incapacità dell’imputato di procurarsi un reddito di lavoro era collegata alla sue condizioni di salute estremamente precarie che non gli consentivano di svolgere una normale attività lavorativa.
Ritenuto in diritto
II ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Il primo giudice, all’udienza del 13.2.2008, aveva rigettato la istanza di rinvio per impedimento del difensore sul rilievo dell’assenza dell’assoluto impedimento – risultando dagli atti del primo giudizio la produzione di una certificazione ospedaliera del 11.2.2008 del ricovero della piccola figlia della istante in data 7.2.2008 «in regime ordinario programmato». La sentenza impugnata, investita della doglianza sul punto, l’ha rigettata mostrando di condividere la conclusione del primo giudice in ordine alla mancanza di assoluto impedimento da parte dei difensore considerando, altresì, che dalla documentazione all’epoca allegata non emergeva fa non sostituibilità dello stesso difensore.
1.2. Osserva la Corte che – in relazione ali’ assenza del difensore per ragioni diverse da quelle correlate a concomitanti impegni professionali – essa è stata riconosciuta idonea a comportare il rinvio dell’udienza anche in relazione a situazioni gravi sotto il profilo umano e morale, in presenza delle quali egli, come ogni altro prestatore d’opera, ha il diritto di essere giustificato per l’assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita, ravvisandola nel caso della partecipazione del difensore al funerale della sorella, che si celebrava a circa 100 km di distanza dall’aula d’udienza (Sez. 6, n. 32949 del 07/06/2012, Brachino e altro, Rv. 253220); quanto a condizioni personali dei difensore, è stata ritenuta legittima la decisione con cui il giudice di appello affermi – in conformità alla pronuncia del Tribunale – l’insussistenza dei legittimo impedimento del difensore, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., qualora esso sia dovuto allo stato di avanzata gravidanza dello stesso difensore, giunto, nella specie, alla trentaduesima settimana, secondo la prodotta certificazione medica, in quanto il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sé costituire, in assenza di specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall’espletamento delle attività ordinarie o professionali, causa di legittimo impedimento (Sez. 5, n. 8129 del 14/02/2007,Diavila e altri, Rv. 236526); così pure è stato insegnato – in fattispecie di ritenuta insussistenza dell’impedimento, ricondotto dall’interessato ad una gastrite, quale patologia per comune esperienza non invalidante – che l’assoluto impedimento a comparire dei difensore conseguente a patologia deve risolversi in una situazione tale da impedire all’interessato di partecipare all’udienza se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute, ben potendo fare il giudice ricorso, per la valutazione di tali requisiti, anche a nozioni di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico – fiscale (Sez. 5, n. 44845 dei 24/09/2013, Hrvic, Rv. 257133).
1.3. La Corte di legittimità, inoltre, ha costantemente affermato – già nella vigenza dell’ art. 486, comma 5, cod. proc. pen. – che perché possa ritenersi sussistente I’ impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento la quale costituisce condizione per il rinvio dell’udienza, è necessario che il difensore indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvedere alta propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo e che anzi integra un suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo (Sez. 3, Sentenza n. 308 del 28/11/2000,Salmoni V., Rv. 218157); cosicchè è onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina dì un sostituto (Cass. Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294) la cui necessità è desumibile, oltreché da ragioni d’ordine sistematico, dall’ultimo periodo dell’art. 420 ter comma c.p.p. (Cass. Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008, Buscemi e altro, Rv. 241571).
1.4. All’esito della disamina appena effettuata deve rilevarsi che anche l’impedimento del difensore di natura personale comporta la valutazione dei Giudice in ordine al requisito della tempestività della comunicazione rispetto alla conoscenza dell’impedimento, della assolutezza di quest’ultimo, nonché della insostituibilità del professionista. Ed il giudizio sul rispetto di tale onere – lungi dal costituire una arbitraria incursione nel rapporto fiduciario tra professionista e soggetto assistito – verifica una necessaria modulazione del rapporto fiduciario che non può essere avulso dalle esigenze di giustizia nelle quali sì innesta e con le quali, pertanto, deve confrontarsi.
1.5. Si è, pertanto, correttamente posta nell’alveo di legittimità la decisione della Corte partenopea che ha rigettato la doglianza relativa all’omesso riconoscimento dell’assoluto impedimento del difensore rispetto ad un ricovero programmato ed iniziato quasi una settimana prima dell’udienza prevista – ad onta della asserita urgenza del suo verificarsi – considerando non assoluto l’impedimento e ingiustificata la non sostituibilità dello stesso professionista nell’espletamento dell’incarico nell’ambito dei quale aveva chiesto di far valere l’impedimento per ottenere il rinvio della udienza.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. La Corte territoriale – correttamente richiamando i principi di legittimità in materia – ha considerato le dedotte difficoltà patrimoniali ed occupazionali dell’imputato, ritenendole non adeguatamente provate in primo grado e che, comunque, non fondavano l’impossibilità oggettiva e non dovuta a colpa che impediva all’imputato di assolvere ai propri obblighi familiari di mantenimento.
3. Al rigetto dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile DEL BASSO Annamaria che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, il ricorrente a rifondere alla parte civile Dei Basso Annamaria le spese sostenute in questo grado che liquida in euro 3.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
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