Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 19 novembre 2014, n. 47919

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione T.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 29 novembre 2012 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, così riqualificata la imputazione originaria di bancarotta fraudolenta documentale.
I reati, con la configurazione della aggravante ex art. 219 comma 2 n. 1 I. fall. e con la recidiva infraquinquennale e specifica, bilanciate dalle generiche prevalenti, gli sono stati addebitati quale titolare della ditta individuale omonima, essendo stato dichiarato fallito il 2 ottobre 2006.
Gli è stata irrogata la pena minima edittale, pari ad anni due di reclusione con le pene accessorie.
Deduce la nullità della udienza del 13 gennaio 2009, dinanzi al Tribunale, e di tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado, essendo stato rifiutato dal primo giudice il ” differimento della chiamata della causa” . Questo era stato richiesto telefonicamente dal difensore, mediante una telefonata alla cancelleria, a causa di un improvviso guasto alla propria autovettura. La mancata valutazione di tale istanza era imputabile non solo al primo giudice che, nella stessa data, aveva espletato la istruttoria e pronunciato sentenza, ma anche al giudice d’appello al quale la questione era stata nuovamente dedotta.
Il ricorso è infondato , pur prossimo alla soglia della inammissibilità, e deve essere rigettato.
II giudice di merito ha dato, alla eccezione di nullità, articolata risposta che deve qui essere ribadita, oltretutto non mancandosi di notare che, agli argomenti in diritto espressi dal giudice a quo, il ricorrente non ha opposto alcuna osservazione o aggiunta, limitandosi a rinnovare la questione anche con riferimento agli effetti prodotti sul giudizio di appello. Ebbene, l’art. 420 ter cpp sancisce il diritto dell’imputato e del difensore di eccepire, ottenendo il rinvio di udienza, i soli legittimi impedimenti che diano luogo ad una assoluta impossibilità di comparire.
Ne consegue che l’improvviso guasto al mezzo di trasporto privato in tanto può integrare la situazione evocata, in quanto risulti che questo fosse il solo atto a consentire il raggiungimento dell’Ufficio giudiziario.
Nella specie, la Corte territoriale ha attestato il contrario, sostenendo il difensore avrebbe potuto ricorrere ad altri mezzi per raggiungere tempestivamente il Tribunale.
A tale attestazione il ricorrente non ha opposto situazioni di fatto diverse, sicchè non rimane che affermare la correttezza del principio di diritto già enunciato in appello.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *