Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 14 maggio 2015, n. 20093
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfred – rel. Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal tribunale di Milano in data 19.6.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udito per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 19.6.2014 il tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in data 5.5.2014, aveva disposto il sequestro preventivo per valore equivalente a fini di confisca, ex articolo 321 c.p.p., comma 2, Legge n. 146 del 2006, articolo 11, dei beni, mobili ed immobili, specificamente indicati nel suddetto provvedimento, appartenenti a (OMISSIS) per un valore equivalente al profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla transnazionalita’, ex articolo 4, 16 marzo 2006, n. 146, per il quale egli risulta indagato in concorso con altri soggetti (capo E2 dell’imputazione provvisoria). La vicenda per cui si procede riguarda la presunta appropriazione indebita (del pari contestata all’indagato nel capo E1 dell’imputazione provvisoria) dei fondi della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (d’ora innanzi (OMISSIS)), affidati in gestione ad ” (OMISSIS) spa”, che, nell’impostazione accusatoria, accolta dai giudici del riesame, sarebbero stati oggetto di distrazione e successivo occultamento, mediante una serie di operazioni finanziarie effettuate all’estero e culminate con il rientro dell’originaria provvista in Italia in favore di diversi soggetti.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge, in ordine all’articolo 321, c.p.p., e Legge 146 del 2006, articolo 11, sotto diversi aspetti, in quanto: 1) il tribunale del riesame, nel procedere al sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente della somma di 52 milioni di euro, individuando il profitto derivante direttamente dal delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel “vantaggio economico di avere del denaro schermato e pronto per il successivo riciclaggio o reimpiego del denaro stesso”, ha commesso un evidente errore di diritto, non considerando che, alla luce dei piu’ recenti arresti della giurisprudenza di legittimita’, il profitto oggetto della misura ablativa non e’ rappresentato da un qualunque vantaggio economico perseguito dal reo, ma deve trattarsi di un effettivo incremento patrimoniale, vale a dire di una variazione positiva verificatasi nel patrimonio del reo, in rapporto di stretta derivazione causale con la commissione di uno specifico reato e non ad essa preesistente; 2) la somma di denaro in precedenza indicata non puo’ essere considerata profitto del reato di cui alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, non potendosi qualificare in termini di accrescimento patrimoniale conseguito dal (OMISSIS) in virtu’ della consumazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, trattandosi, piuttosto, di un’utilita’ della quale il ricorrente, insieme con gli altri indagati per i medesimi fatti, era gia’ in possesso in conseguenza della commissione del diverso reato di appropriazione indebita del pari loro attribuito, quindi gia’ presente nel patrimonio dei suddetti indagati prima della consumazione del delitto per il quale e’ stato emesso il titolo cautelare reale, ragione per la quale la suddetta somma deve, in realta’, considerarsi profitto del delitto di appropriazione indebita ed in quanto tale, dovendosi escludere che il profitto di un reato possa corrispondere al profitto di un diverso reato (sia esso reato-presupposto, reato-fine ovvero in concorso formale o in continuazione con il primo), non suscettibile di sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente ai sensi della Legge n. 146 del 2006, articolo 11, di cui difettano i presupposti, in relazione sia al requisito della gravita’ del reato cui attribuire il carattere della transnazionalita’, Legge n. 146 del 2006, ex articolo 3, sia, come gia’ detto, alla presenza di un beneficio patrimoniale aggiunto di diretta derivazione dalla commissione del suddetto delitto di trasferimento fraudolento di valori; 3) il tribunale del riesame ha omesso di indicare le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile nel caso in esame individuare i beni che costituiscono direttamente il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, necessario presupposto da cui dipende l’adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente, la cui sussistenza non spetta al ricorrente dimostrare, omettendo di rilevare, inoltre, anche la carenza delle motivazioni addotte nel decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari sul punto.
3. Il ricorso non puo’ essere accolto.
4. Infondato appare il primo motivo di ricorso, peraltro rappresentato anche in termini estremamente generici.
La censura dedotta, infatti, prende spunto da un passaggio della motivazione dell’ordinanza impugnata in cui il profitto del reato di cui alla Legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12 quinquies, oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente ex articolo 321 c.p.p., comma 2, Legge 16 marzo 2006, n. 146, articolo 11, viene individuato in un preciso “vantaggio economico” conseguito dall’indagato, quello “di avere del denaro schermato e pronto per il successivo riciclaggio o reimpiego di denaro stesso”, costituito dalla somma di somma di 52 milioni di euro, proveniente dai fondi della (OMISSIS).
Il ricorrente, tuttavia, omette di considerare, non solo il complesso percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame, in cui si inserisce, come si vedra’ meglio nel prosieguo, con logica coerenza l’affermazione censurata, ma, soprattutto, che la nozione di profitto come “vantaggio economico derivante da reato”, appartiene ormai ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’.
Gia’ a partire dalla nota sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite penali il 27.3.2008 (n. 26654; rv. 239927), in sede di interpretazione della particolare ipotesi di confisca prevista dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 19, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che il profitto del reato, termine utilizzato senza ulteriore specificazione, dall’articolo 240 c.p., comma 1, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l’utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico.
All’espressione “vantaggio economico”, precisano le Sezioni Unite, inserendosi nel solco di precedenti arresti della giurisprudenza di legittimita’ (si veda, ad esempio, Cass., sez. U., 3.7.1996, n. 9149, rv. 205707), non va, tuttavia, attribuito il significato di “utile netto” o di “reddito”, bensi’ quello di “beneficio aggiunto di tipo patrimoniale”, in quanto il termine “profitto” non puo’ essere inteso, riduttivamente, solo come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito.
Tale orientamento risulta ribadito, tra le altre, da un’importante decisione delle Sezioni Unite (la n. 38691 del 25.6.2009; rv. 2009, rv 244191), in cui la Suprema Corte, nell’interpretare la nozione di profitto accolta dal legislatore ai fini della corretta applicazione delle disposizione di cui all’articolo 322 ter, c.p., in tema di confisca per valore equivalente, ha anche riaffermato il principio, del pari enunciato nell’arresto in precedenza citato, secondo cui il profitto del reato deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato stesso, in una prospettiva di correlazione diretta del profitto con il reato e di stretta affinita’ con l’oggetto di questo, dovendosi escludere da tale nozione solo qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalita’, dall’illecito.
Piu’ di recente, nel tentativo di dotare di maggiore concretezza e specificita’ la nozione di profitto, si e’ opportunamente precisato, a proposito della particolare ipotesi di confisca per valore equivalente prevista, in tema di responsabilita’ amministrativa degli enti, dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 19, comma 2, che, il “profitto” del reato si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato-presupposto, da cui dipende, consistendo, pertanto, nel beneficio aggiunto di tipo patrimoniale o nel complesso dei vantaggi di natura economica tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti, anche se non di immediata percezione. Il profitto va, pertanto, considerato come un effettivo arricchimento, che si traduce in un vantaggio effettivamente conseguito o da conseguirsi con certezza e previsione, dovendosi escludere da tale ambito quelle utilita’ non ancora percepite dall’ente ma soltanto attese (cfr. Cass., sez. 5 , 03/04/2014, n. 25450).
Sull’esistenza di un imprescindibile nesso di derivazione causale diretta ed immediata tra il vantaggio economico conseguito dal reo e l’illecito, si e’ ormai attestata la giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass., sez. 6 , 20/12/2013, n. 3635; Cass., sez. 2 , 04/12/2013, n. 2228; Cass., sez. 2 , 12/11/2013, n. 8339, rv. 258787; Cass., sez. 6 , 17/06/2010, n. 35748), in sede di interpretazione delle diverse disposizioni normative che prevedono l’istituto della confisca per valore equivalente, tra le quali, per l’appunto, va ricompresa la previsione di cui al combinato disposto della Legge 16 marzo 2006, n. 146, articoli 11 e 3, evidenziandosi, peraltro, in alcuni condividibili arresti, come per profitto confiscabile debba intendersi non solo un positivo incremento del patrimonio personale ma qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato anche se consistente, ad esempio, in un risparmio di spesa (cfr., ad esempio, Cass., sez. 3 , 16/05/2012, n. 25677; Cass., sez. 3 , 23/10/2012, n. 45849).
Va, tuttavia, evidenziato, come al tempo stesso le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano dato vita ad un orientamento che, pur mantenendo inalterato il rapporto di derivazione immediata dal reato del profitto, tende a ricomprendere in tale ultima nozione anche le trasformazioni, soggettivamente attribuibili al reo, che il bene immediatamente e direttamente derivante dal reato (nella specie il denaro) subisce, in una prospettiva che valorizza l’effettivo vantaggio ottenuto dal reo, facendo rientrare nella nozione di profitto, non soltanto i beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilita’ per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilita’ (come i beni in cui il denaro e’ stato investito), che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attivita’ criminosa (cfr. Cass., sez. U. 25/10/2007, n. 10280, nonche’, nello stesso senso, Cass., sez. U., 30/01/2014, n. 10561, rv. 258648).
Punto di arrivo di questo “andamento estensivo della giurisprudenza in tema di profitto”, che ad avviso del Supremo Collegio nella sua espressione piu’ autorevole, va “ripreso ed ampliato”, e’ l’affermazione, contenuta in un recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui e’ il “vantaggio” a rappresentare “il nucleo essenziale dell’idea normativa di profitto”, per cui, pur in assenza di un incremento patrimoniale di segno positivo (come e’ lecito desumere implicitamente dalla lettura della motivazione), costituisce profitto del reato commesso in violazione della disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, quel “vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attivita’ in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto” (cfr. Cass., sez. U., 24.4.2014, n. 38343, rv. 261117).
Sicche’ appare non conforme al significato che il profitto del reato ha assunto nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimita’, limitarne la nozione ai soli incrementi positivi in senso stretto del patrimonio del reo, vale a dire esclusivamente alle conseguenze della condotta illecita che aumentano la consistenza di tale patrimonio, in termini meramente reddituali o di utile netto, dovendosi includere, viceversa, in tale nozione qualsiasi utilita’ o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale ovvero economica, che abbia determinato un arricchimento, cioe’ un aumento, per il reo della capacita’ di accrescimento, godimento ed utilizzazione del suo patrimonio, purche’ causalmente derivante, direttamente o indirettamente, dal reato.
Cio’ che connota il profitto del reato, in altri termini, e’ sia la natura del vantaggio nei termini in precedenza indicati, sia l’intensita’ del nesso causale che lo lega all’illecito, nel senso che vanno esclusi dalla nozione di “profitto” del reato solo quei vantaggi che, apparendo come risultati meramente ipotetici o potenziali della condotta illecita o che in essa hanno un antecedente non necessario in termini di stretta consequenzialita’, non possono considerarsi causalmente derivanti dal reato.
5. Se cio’ e’ vero, come e’ vero, si tratta, allora di fornire adeguata risposta al rilievo formulato nel secondo motivo di ricorso circa l’impossibilita’ di configurare la somma di 52 milioni di euro oggetto del provvedimento ablativo, come “profitto” del reato di cui alla Legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12 quinquies, in difetto del necessario nesso pertinenziale tra il reato in questione e la suddetta somma, che, ad avviso del ricorrente, deve, in realta’, ritenersi profitto del distinto delitto di appropriazione indebita, la cui consumazione, nel caso in esame, precede, cronologicamente e logicamente, la condotta di trasferimento fraudolento di valori. Orbene l’assunto difensivo non puo’ condividersi. Giova, al riguardo, soffermarsi brevemente sulle modalita’ con cui si sono svolte le condotte illecite contestate al (OMISSIS) ed agli altri indagati, come emerse dalle risultanze investigative, la cui ricostruzione in punto di fatto e di diritto da parte del tribunale del riesame il ricorrente non ha contestato.
La somma di denaro di cui si discute proviene dai fondi della societa’ ” (OMISSIS)” (gia’ ” (OMISSIS) spa”), societa’ di gestione del risparmio di diritto lussemburghese, di cui quattro comparti, acquistati dalla (OMISSIS), venivano gestiti a scopo di investimento dalla ” (OMISSIS) spa”, di cui il (OMISSIS) era uno dei manager.
In due occasioni dai comparti della ” (OMISSIS)” lussemburghese, ove erano depositati, venivano prelevati fondi della (OMISSIS), per poi farli transitare estero su estero in conti off-shore, finche’ non rientravano in Italia, nella disponibilita’ di due societa’ riconducibili ai coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere, infine destinati ad una pluralita’ di soggetti, costituiti da persone fisiche e giuridiche, come compiutamente indicato nel capo E2) dell’imputazione provvisoria (cfr. p. 10 dell’ordinanza impugnata) Evidenzia, al riguardo, il tribunale del riesame, come gia’ detto, che “con la condotta posta in essere consistita nel trasferire fraudolentemente il denaro, gli indagati hanno mascherato la provenienza dello stesso dai fondi (OMISSIS) (e quindi da (OMISSIS)) con il vantaggio di natura patrimoniale di poterne disporre per il successivo riciclaggio o reimpiego di denaro”. Pertanto, ad avviso del giudice dell’impugnazione cautelare, “il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, inteso come l’accrescimento del patrimonio degli indagati, va ravvisato….nel denaro, pari a 52 min di euro, derivante dall’attivita’ di mascheramento, con cui gli indagati ottenevano la disponibilita’ della somma di denaro”, di cui, peraltro, solo una parte rientrava in Italia, a nulla rilevando che la suddetta somma di denaro sia pari al profitto del reato di appropriazione indebita(cfr. p. 19 dell’ordinanza impugnata).
La prospettiva indicata dal giudice del riesame deve ritenersi corretta, pur abbisognando di un ulteriore approfondimento che ne chiarisca meglio le implicazioni.
Ed invero occorre tener presente che la condotta complessivamente posta in essere dal (OMISSIS) e dagli altri indagati, va considerata alla luce dei singoli segmenti in cui si e’ articolata; da questo punto di vista esiste una distinzione concettuale e di fatto tra l’appropriazione indebita realizzata attraverso le due operazioni finanziarie iniziali, vale a dire la sottoscrizione del fondo “Harrington” e la sottoscrizione dello strumento finanziario “Agate” (capo E1), e le successive operazioni di trasferimento fraudolento di valori, consistenti in una serie di bonifici estero su estero, che hanno consentito di far giungere una parte considerevole dei fondi originariamente appartenenti alla (OMISSIS), alla pluralita’ di destinatari operanti in Italia, in modo tale da non farne emergere la provenienza, perche’ schermata da una serie continua di passaggi tra diversi operatori economici (capo E2).
Alle diverse fasi della condotta, sia pure unitariamente considerate, perche’ poste in essere in evidente esecuzione di un medesimo disegno criminoso, corrispondono, dunque, i due distinti delitti, che, legittimamente, possono essere ascritti agli stessi soggetti.
Come chiarito, infatti, da un recente e condivisibile arresto del Supremo Collegio nella sua espressione piu’ autorevole, e’ configurabile il reato di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 quinquies, conv. in Legge 7 agosto 1992, n. 356, in capo all’autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarita’ o la disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’, di cui rimanga effettivamente “dominus”, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiche’ la disposizione di cui all’articolo 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego (cfr. Cass., sez. U. 27.2.2014, n. 25191, rv. 259590).
Dall’autonomia concettuale delle suddette fattispecie delittuose discende, come logica conseguenza, la capacita’ delle stesse di produrre un distinto “profitto” per il reo, consistente, in entrambi i casi, in un beneficio economico per quest’ultimo, causalmente derivante, nei sensi in precedenza chiariti, da ciascuno degli illeciti a lui ascrivibili.
Beneficio che, per il reato di appropriazione indebita, e’ costituito dall’incremento positivo ottenuto dal patrimonio del reo in virtu’ delle illecite acquisizioni, gia’ consumatesi, come si e’ detto, con le sottoscrizioni del fondo “Harrington” e dello strumento finanziario “Agate”; per il reato di trasferimento fraudolento di valori, dal vantaggio insito nella possibilita’ di disporre della somma di denaro oggetto della complessiva appropriazione indebita secondo modalita’ di schermatura tali da rappresentare una realta’ fittizia in ordine alla lecita provenienza dei fondi e, quindi, da facilitarne oggettivamente il godimento e la stessa disponibilita’ da parte degli autori dell’indebita appropriazione, in quanto le diverse operazioni finanziarie poste in essere dopo la consumazione delle due appropriazioni indebite innanzi indicate, sono state finalizzate, da un lato al rientro in Italia dei capitali illecitamente sottratti alla (OMISSIS), distribuiti “a pioggia” ad una serie di soggetti, dall’altro a conservarne la disponibilita’ all’estero.
In conclusione, dunque, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente e’ stato legittimamente disposto in relazione alla somma di denaro di 52 milioni di euro, che, per le ragioni illustrate, in relazione alle diverse fasi in cui si e’ sviluppata concretamente la complessiva condotta illecita degli indagati, costituisce sia il profitto del reato ex articolo 646 c.p., sia il profitto del reato di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 quinquies, conv. in Legge 7 agosto 1992, n. 356.
Tale conclusione non sembra affatto in contrasto con il principio affermato in altro arresto di questa stessa sezione, secondo cui ai fini della individuazione del profitto suscettibile di confisca e’ necessario verificare la stretta relazione causale e patrimoniale fra il reato commesso e il beneficio procurato, sulla base del criterio della pertinenzialita’, che impone la sussistenza di un profitto da intendersi in senso concreto, materiale e patrimoniale, e non quale generico vantaggio dalla commissione dell’illecito (cfr. Cass., sez. 5 , 28/11/2013, n. 10265).
Come si e’ dimostrato, infatti, il vantaggio per gli indagati derivante dal delitto di trasferimento fraudolento di valori e’ stato tutt’altro che generico, incidendo specificamente sul godimento e sulla disponibilita’ concreta della somma di denaro illecitamente appresa.
D’altro canto va rilevato che il profitto del reato di cui si discute presenta una struttura composita, in quanto al mutamento di segno positivo della situazione patrimoniale del beneficiario, che ne rappresenta una delle componenti, mentre da solo integra ed esaurisce il profitto del delitto di appropriazione indebita, si aggiungono le particolari modalita’ di fraudolento trasferimento che hanno assicurato il godimento e la disponibilita’ del bene illecitamente acquisito in termini di ulteriore e diverso vantaggio per il beneficiario stesso.
L’approdo interpretativo che si propone non appare, peraltro, estraneo alla giurisprudenza di legittimita’, come sottolineato dallo stesso tribunale del riesame.
Si e’, infatti, affermato, in relazione ad un caso in cui si procedeva nei confronti di una pluralita’ di imputati anche per il reato di riciclaggio transnazionale aggravato, avente ad oggetto, tra l’altro, i proventi delle frodi I.V.A. ed i reati di frode fiscale, che a loro volta costituivano reati-fine di un’associazione a delinquere, non contestati in concorso nei confronti del medesimo soggetto, stante la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 648 bis c.p., comma 1, che i proventi delle frodi fiscali costituiscono il profitto anche del reato di riciclaggio in relazione ai soggetti che sono autori solo di tale ultimo delitto transnazionale (cfr. Cass., sez. 3 24/02/2011 n. 11970, rv. 249761, nonche’, nello stesso senso, Cass., sez. 2 , 09/10/2012, n. 42120, rv. 253831).
6. Inammissibile, infine, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso.
Al riguardo si osserva che, come e’ stato affermato in un recente e condivisibile arresto della Suprema Corte nella sua espressione piu’ autorevole, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo’ essere disposto anche quando l’impossibilita’ del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purche’ sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (cfr. Cass., sez. U., 30.1.2014, n. 10561, rv. 258648).
Tale profilo, come correttamente ritenuto dal tribunale del riesame (cfr. p. 20 dell’impugnata ordinanza), e’ stato espressamente preso in considerazione dal giudice per le indagini preliminari, che ha evidenziato come, al momento della richiesta di applicazione della misura cautelare reale, non era possibile procedere alla precisa e definitiva individuazione del profitto derivante dai reati commessi in capo a ciascuno degli indagati, proprio in ragione della complessita’, del numero, dell’articolazione e della reiterazione delle condotte illecite poste in essere secondo l’assunto accusatorio (cfr. p. 10 del decreto si sequestro), per cui, non potendosi procedere per tale ragione al sequestro preventivo dei beni costituenti tale profitto, del tutto legittimamente e’ stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente.
Il tribunale del riesame, nel fare proprie le motivazioni del giudice per le indagini preliminari, ha sottolineato, in particolare, come la complessita’ delle operazioni finanziarie sia da mettere in stretta connessione con i numerosi Stati, oltre l’Italia, in cui sono state eseguite, nonche’ con il numero e l’articolazione delle condotte di mascheramento, a conclusione delle quali di una parte del denaro sottratto si perdeva addirittura la traccia.
Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato non puo’ dirsi ne’ adottato in violazione della Legge n. 146 del 2006, articolo 11, ne’ dotato di motivazione apparente, appalesandosi i rilievi del ricorrente sul punto estremamente generici, risolvendosi in una mera affermazione tautologica secondo la quale il giudice per le indagini preliminari, senza per questo incorrere nella censura del tribunale del riesame, avrebbe adottato il provvedimento di sequestro oggetto di ricorso senza verificare la concreta possibilita’ di procedere al sequestro diretto del profitto del reato, che, peraltro, e significativamente, nemmeno il ricorrente e’ in grado di individuare.
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza 14 maggio 2015, n. 20093
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfred – rel. Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal tribunale di Milano in data 19.6.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
udito per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), del Foro di (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza emessa il 19.6.2014 il tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, in data 5.5.2014, aveva disposto il sequestro preventivo per valore equivalente a fini di confisca, ex articolo 321 c.p.p., comma 2, Legge n. 146 del 2006, articolo 11, dei beni, mobili ed immobili, specificamente indicati nel suddetto provvedimento, appartenenti a (OMISSIS) per un valore equivalente al profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla transnazionalita’, ex articolo 4, 16 marzo 2006, n. 146, per il quale egli risulta indagato in concorso con altri soggetti (capo E2 dell’imputazione provvisoria). La vicenda per cui si procede riguarda la presunta appropriazione indebita (del pari contestata all’indagato nel capo E1 dell’imputazione provvisoria) dei fondi della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (d’ora innanzi (OMISSIS)), affidati in gestione ad ” (OMISSIS) spa”, che, nell’impostazione accusatoria, accolta dai giudici del riesame, sarebbero stati oggetto di distrazione e successivo occultamento, mediante una serie di operazioni finanziarie effettuate all’estero e culminate con il rientro dell’originaria provvista in Italia in favore di diversi soggetti.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge, in ordine all’articolo 321, c.p.p., e Legge 146 del 2006, articolo 11, sotto diversi aspetti, in quanto: 1) il tribunale del riesame, nel procedere al sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente della somma di 52 milioni di euro, individuando il profitto derivante direttamente dal delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel “vantaggio economico di avere del denaro schermato e pronto per il successivo riciclaggio o reimpiego del denaro stesso”, ha commesso un evidente errore di diritto, non considerando che, alla luce dei piu’ recenti arresti della giurisprudenza di legittimita’, il profitto oggetto della misura ablativa non e’ rappresentato da un qualunque vantaggio economico perseguito dal reo, ma deve trattarsi di un effettivo incremento patrimoniale, vale a dire di una variazione positiva verificatasi nel patrimonio del reo, in rapporto di stretta derivazione causale con la commissione di uno specifico reato e non ad essa preesistente; 2) la somma di denaro in precedenza indicata non puo’ essere considerata profitto del reato di cui alla Legge n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, non potendosi qualificare in termini di accrescimento patrimoniale conseguito dal (OMISSIS) in virtu’ della consumazione del reato di trasferimento fraudolento di valori, trattandosi, piuttosto, di un’utilita’ della quale il ricorrente, insieme con gli altri indagati per i medesimi fatti, era gia’ in possesso in conseguenza della commissione del diverso reato di appropriazione indebita del pari loro attribuito, quindi gia’ presente nel patrimonio dei suddetti indagati prima della consumazione del delitto per il quale e’ stato emesso il titolo cautelare reale, ragione per la quale la suddetta somma deve, in realta’, considerarsi profitto del delitto di appropriazione indebita ed in quanto tale, dovendosi escludere che il profitto di un reato possa corrispondere al profitto di un diverso reato (sia esso reato-presupposto, reato-fine ovvero in concorso formale o in continuazione con il primo), non suscettibile di sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente ai sensi della Legge n. 146 del 2006, articolo 11, di cui difettano i presupposti, in relazione sia al requisito della gravita’ del reato cui attribuire il carattere della transnazionalita’, Legge n. 146 del 2006, ex articolo 3, sia, come gia’ detto, alla presenza di un beneficio patrimoniale aggiunto di diretta derivazione dalla commissione del suddetto delitto di trasferimento fraudolento di valori; 3) il tribunale del riesame ha omesso di indicare le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile nel caso in esame individuare i beni che costituiscono direttamente il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, necessario presupposto da cui dipende l’adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per valore equivalente, la cui sussistenza non spetta al ricorrente dimostrare, omettendo di rilevare, inoltre, anche la carenza delle motivazioni addotte nel decreto emesso dal giudice per le indagini preliminari sul punto.
3. Il ricorso non puo’ essere accolto.
4. Infondato appare il primo motivo di ricorso, peraltro rappresentato anche in termini estremamente generici.
La censura dedotta, infatti, prende spunto da un passaggio della motivazione dell’ordinanza impugnata in cui il profitto del reato di cui alla Legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12 quinquies, oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente ex articolo 321 c.p.p., comma 2, Legge 16 marzo 2006, n. 146, articolo 11, viene individuato in un preciso “vantaggio economico” conseguito dall’indagato, quello “di avere del denaro schermato e pronto per il successivo riciclaggio o reimpiego di denaro stesso”, costituito dalla somma di somma di 52 milioni di euro, proveniente dai fondi della (OMISSIS).
Il ricorrente, tuttavia, omette di considerare, non solo il complesso percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame, in cui si inserisce, come si vedra’ meglio nel prosieguo, con logica coerenza l’affermazione censurata, ma, soprattutto, che la nozione di profitto come “vantaggio economico derivante da reato”, appartiene ormai ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’.
Gia’ a partire dalla nota sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite penali il 27.3.2008 (n. 26654; rv. 239927), in sede di interpretazione della particolare ipotesi di confisca prevista dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 19, la giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che il profitto del reato, termine utilizzato senza ulteriore specificazione, dall’articolo 240 c.p., comma 1, va inteso come complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l’utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico.
All’espressione “vantaggio economico”, precisano le Sezioni Unite, inserendosi nel solco di precedenti arresti della giurisprudenza di legittimita’ (si veda, ad esempio, Cass., sez. U., 3.7.1996, n. 9149, rv. 205707), non va, tuttavia, attribuito il significato di “utile netto” o di “reddito”, bensi’ quello di “beneficio aggiunto di tipo patrimoniale”, in quanto il termine “profitto” non puo’ essere inteso, riduttivamente, solo come espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito.
Tale orientamento risulta ribadito, tra le altre, da un’importante decisione delle Sezioni Unite (la n. 38691 del 25.6.2009; rv. 2009, rv 244191), in cui la Suprema Corte, nell’interpretare la nozione di profitto accolta dal legislatore ai fini della corretta applicazione delle disposizione di cui all’articolo 322 ter, c.p., in tema di confisca per valore equivalente, ha anche riaffermato il principio, del pari enunciato nell’arresto in precedenza citato, secondo cui il profitto del reato deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato stesso, in una prospettiva di correlazione diretta del profitto con il reato e di stretta affinita’ con l’oggetto di questo, dovendosi escludere da tale nozione solo qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalita’, dall’illecito.
Piu’ di recente, nel tentativo di dotare di maggiore concretezza e specificita’ la nozione di profitto, si e’ opportunamente precisato, a proposito della particolare ipotesi di confisca per valore equivalente prevista, in tema di responsabilita’ amministrativa degli enti, dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 19, comma 2, che, il “profitto” del reato si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato-presupposto, da cui dipende, consistendo, pertanto, nel beneficio aggiunto di tipo patrimoniale o nel complesso dei vantaggi di natura economica tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti, anche se non di immediata percezione. Il profitto va, pertanto, considerato come un effettivo arricchimento, che si traduce in un vantaggio effettivamente conseguito o da conseguirsi con certezza e previsione, dovendosi escludere da tale ambito quelle utilita’ non ancora percepite dall’ente ma soltanto attese (cfr. Cass., sez. 5 , 03/04/2014, n. 25450).
Sull’esistenza di un imprescindibile nesso di derivazione causale diretta ed immediata tra il vantaggio economico conseguito dal reo e l’illecito, si e’ ormai attestata la giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass., sez. 6 , 20/12/2013, n. 3635; Cass., sez. 2 , 04/12/2013, n. 2228; Cass., sez. 2 , 12/11/2013, n. 8339, rv. 258787; Cass., sez. 6 , 17/06/2010, n. 35748), in sede di interpretazione delle diverse disposizioni normative che prevedono l’istituto della confisca per valore equivalente, tra le quali, per l’appunto, va ricompresa la previsione di cui al combinato disposto della Legge 16 marzo 2006, n. 146, articoli 11 e 3, evidenziandosi, peraltro, in alcuni condividibili arresti, come per profitto confiscabile debba intendersi non solo un positivo incremento del patrimonio personale ma qualsiasi vantaggio patrimoniale direttamente derivante dal reato anche se consistente, ad esempio, in un risparmio di spesa (cfr., ad esempio, Cass., sez. 3 , 16/05/2012, n. 25677; Cass., sez. 3 , 23/10/2012, n. 45849).
Va, tuttavia, evidenziato, come al tempo stesso le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano dato vita ad un orientamento che, pur mantenendo inalterato il rapporto di derivazione immediata dal reato del profitto, tende a ricomprendere in tale ultima nozione anche le trasformazioni, soggettivamente attribuibili al reo, che il bene immediatamente e direttamente derivante dal reato (nella specie il denaro) subisce, in una prospettiva che valorizza l’effettivo vantaggio ottenuto dal reo, facendo rientrare nella nozione di profitto, non soltanto i beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilita’ per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche ogni altra utilita’ (come i beni in cui il denaro e’ stato investito), che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attivita’ criminosa (cfr. Cass., sez. U. 25/10/2007, n. 10280, nonche’, nello stesso senso, Cass., sez. U., 30/01/2014, n. 10561, rv. 258648).
Punto di arrivo di questo “andamento estensivo della giurisprudenza in tema di profitto”, che ad avviso del Supremo Collegio nella sua espressione piu’ autorevole, va “ripreso ed ampliato”, e’ l’affermazione, contenuta in un recentissimo arresto delle Sezioni Unite, secondo cui e’ il “vantaggio” a rappresentare “il nucleo essenziale dell’idea normativa di profitto”, per cui, pur in assenza di un incremento patrimoniale di segno positivo (come e’ lecito desumere implicitamente dalla lettura della motivazione), costituisce profitto del reato commesso in violazione della disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, quel “vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attivita’ in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto” (cfr. Cass., sez. U., 24.4.2014, n. 38343, rv. 261117).
Sicche’ appare non conforme al significato che il profitto del reato ha assunto nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimita’, limitarne la nozione ai soli incrementi positivi in senso stretto del patrimonio del reo, vale a dire esclusivamente alle conseguenze della condotta illecita che aumentano la consistenza di tale patrimonio, in termini meramente reddituali o di utile netto, dovendosi includere, viceversa, in tale nozione qualsiasi utilita’ o vantaggio, suscettibile di valutazione patrimoniale ovvero economica, che abbia determinato un arricchimento, cioe’ un aumento, per il reo della capacita’ di accrescimento, godimento ed utilizzazione del suo patrimonio, purche’ causalmente derivante, direttamente o indirettamente, dal reato.
Cio’ che connota il profitto del reato, in altri termini, e’ sia la natura del vantaggio nei termini in precedenza indicati, sia l’intensita’ del nesso causale che lo lega all’illecito, nel senso che vanno esclusi dalla nozione di “profitto” del reato solo quei vantaggi che, apparendo come risultati meramente ipotetici o potenziali della condotta illecita o che in essa hanno un antecedente non necessario in termini di stretta consequenzialita’, non possono considerarsi causalmente derivanti dal reato.
5. Se cio’ e’ vero, come e’ vero, si tratta, allora di fornire adeguata risposta al rilievo formulato nel secondo motivo di ricorso circa l’impossibilita’ di configurare la somma di 52 milioni di euro oggetto del provvedimento ablativo, come “profitto” del reato di cui alla Legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12 quinquies, in difetto del necessario nesso pertinenziale tra il reato in questione e la suddetta somma, che, ad avviso del ricorrente, deve, in realta’, ritenersi profitto del distinto delitto di appropriazione indebita, la cui consumazione, nel caso in esame, precede, cronologicamente e logicamente, la condotta di trasferimento fraudolento di valori. Orbene l’assunto difensivo non puo’ condividersi. Giova, al riguardo, soffermarsi brevemente sulle modalita’ con cui si sono svolte le condotte illecite contestate al (OMISSIS) ed agli altri indagati, come emerse dalle risultanze investigative, la cui ricostruzione in punto di fatto e di diritto da parte del tribunale del riesame il ricorrente non ha contestato.
La somma di denaro di cui si discute proviene dai fondi della societa’ ” (OMISSIS)” (gia’ ” (OMISSIS) spa”), societa’ di gestione del risparmio di diritto lussemburghese, di cui quattro comparti, acquistati dalla (OMISSIS), venivano gestiti a scopo di investimento dalla ” (OMISSIS) spa”, di cui il (OMISSIS) era uno dei manager.
In due occasioni dai comparti della ” (OMISSIS)” lussemburghese, ove erano depositati, venivano prelevati fondi della (OMISSIS), per poi farli transitare estero su estero in conti off-shore, finche’ non rientravano in Italia, nella disponibilita’ di due societa’ riconducibili ai coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS), per essere, infine destinati ad una pluralita’ di soggetti, costituiti da persone fisiche e giuridiche, come compiutamente indicato nel capo E2) dell’imputazione provvisoria (cfr. p. 10 dell’ordinanza impugnata) Evidenzia, al riguardo, il tribunale del riesame, come gia’ detto, che “con la condotta posta in essere consistita nel trasferire fraudolentemente il denaro, gli indagati hanno mascherato la provenienza dello stesso dai fondi (OMISSIS) (e quindi da (OMISSIS)) con il vantaggio di natura patrimoniale di poterne disporre per il successivo riciclaggio o reimpiego di denaro”. Pertanto, ad avviso del giudice dell’impugnazione cautelare, “il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, inteso come l’accrescimento del patrimonio degli indagati, va ravvisato….nel denaro, pari a 52 min di euro, derivante dall’attivita’ di mascheramento, con cui gli indagati ottenevano la disponibilita’ della somma di denaro”, di cui, peraltro, solo una parte rientrava in Italia, a nulla rilevando che la suddetta somma di denaro sia pari al profitto del reato di appropriazione indebita(cfr. p. 19 dell’ordinanza impugnata).
La prospettiva indicata dal giudice del riesame deve ritenersi corretta, pur abbisognando di un ulteriore approfondimento che ne chiarisca meglio le implicazioni.
Ed invero occorre tener presente che la condotta complessivamente posta in essere dal (OMISSIS) e dagli altri indagati, va considerata alla luce dei singoli segmenti in cui si e’ articolata; da questo punto di vista esiste una distinzione concettuale e di fatto tra l’appropriazione indebita realizzata attraverso le due operazioni finanziarie iniziali, vale a dire la sottoscrizione del fondo “Harrington” e la sottoscrizione dello strumento finanziario “Agate” (capo E1), e le successive operazioni di trasferimento fraudolento di valori, consistenti in una serie di bonifici estero su estero, che hanno consentito di far giungere una parte considerevole dei fondi originariamente appartenenti alla (OMISSIS), alla pluralita’ di destinatari operanti in Italia, in modo tale da non farne emergere la provenienza, perche’ schermata da una serie continua di passaggi tra diversi operatori economici (capo E2).
Alle diverse fasi della condotta, sia pure unitariamente considerate, perche’ poste in essere in evidente esecuzione di un medesimo disegno criminoso, corrispondono, dunque, i due distinti delitti, che, legittimamente, possono essere ascritti agli stessi soggetti.
Come chiarito, infatti, da un recente e condivisibile arresto del Supremo Collegio nella sua espressione piu’ autorevole, e’ configurabile il reato di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 quinquies, conv. in Legge 7 agosto 1992, n. 356, in capo all’autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarita’ o la disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’, di cui rimanga effettivamente “dominus”, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiche’ la disposizione di cui all’articolo 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego (cfr. Cass., sez. U. 27.2.2014, n. 25191, rv. 259590).
Dall’autonomia concettuale delle suddette fattispecie delittuose discende, come logica conseguenza, la capacita’ delle stesse di produrre un distinto “profitto” per il reo, consistente, in entrambi i casi, in un beneficio economico per quest’ultimo, causalmente derivante, nei sensi in precedenza chiariti, da ciascuno degli illeciti a lui ascrivibili.
Beneficio che, per il reato di appropriazione indebita, e’ costituito dall’incremento positivo ottenuto dal patrimonio del reo in virtu’ delle illecite acquisizioni, gia’ consumatesi, come si e’ detto, con le sottoscrizioni del fondo “Harrington” e dello strumento finanziario “Agate”; per il reato di trasferimento fraudolento di valori, dal vantaggio insito nella possibilita’ di disporre della somma di denaro oggetto della complessiva appropriazione indebita secondo modalita’ di schermatura tali da rappresentare una realta’ fittizia in ordine alla lecita provenienza dei fondi e, quindi, da facilitarne oggettivamente il godimento e la stessa disponibilita’ da parte degli autori dell’indebita appropriazione, in quanto le diverse operazioni finanziarie poste in essere dopo la consumazione delle due appropriazioni indebite innanzi indicate, sono state finalizzate, da un lato al rientro in Italia dei capitali illecitamente sottratti alla (OMISSIS), distribuiti “a pioggia” ad una serie di soggetti, dall’altro a conservarne la disponibilita’ all’estero.
In conclusione, dunque, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente e’ stato legittimamente disposto in relazione alla somma di denaro di 52 milioni di euro, che, per le ragioni illustrate, in relazione alle diverse fasi in cui si e’ sviluppata concretamente la complessiva condotta illecita degli indagati, costituisce sia il profitto del reato ex articolo 646 c.p., sia il profitto del reato di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 quinquies, conv. in Legge 7 agosto 1992, n. 356.
Tale conclusione non sembra affatto in contrasto con il principio affermato in altro arresto di questa stessa sezione, secondo cui ai fini della individuazione del profitto suscettibile di confisca e’ necessario verificare la stretta relazione causale e patrimoniale fra il reato commesso e il beneficio procurato, sulla base del criterio della pertinenzialita’, che impone la sussistenza di un profitto da intendersi in senso concreto, materiale e patrimoniale, e non quale generico vantaggio dalla commissione dell’illecito (cfr. Cass., sez. 5 , 28/11/2013, n. 10265).
Come si e’ dimostrato, infatti, il vantaggio per gli indagati derivante dal delitto di trasferimento fraudolento di valori e’ stato tutt’altro che generico, incidendo specificamente sul godimento e sulla disponibilita’ concreta della somma di denaro illecitamente appresa.
D’altro canto va rilevato che il profitto del reato di cui si discute presenta una struttura composita, in quanto al mutamento di segno positivo della situazione patrimoniale del beneficiario, che ne rappresenta una delle componenti, mentre da solo integra ed esaurisce il profitto del delitto di appropriazione indebita, si aggiungono le particolari modalita’ di fraudolento trasferimento che hanno assicurato il godimento e la disponibilita’ del bene illecitamente acquisito in termini di ulteriore e diverso vantaggio per il beneficiario stesso.
L’approdo interpretativo che si propone non appare, peraltro, estraneo alla giurisprudenza di legittimita’, come sottolineato dallo stesso tribunale del riesame.
Si e’, infatti, affermato, in relazione ad un caso in cui si procedeva nei confronti di una pluralita’ di imputati anche per il reato di riciclaggio transnazionale aggravato, avente ad oggetto, tra l’altro, i proventi delle frodi I.V.A. ed i reati di frode fiscale, che a loro volta costituivano reati-fine di un’associazione a delinquere, non contestati in concorso nei confronti del medesimo soggetto, stante la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 648 bis c.p., comma 1, che i proventi delle frodi fiscali costituiscono il profitto anche del reato di riciclaggio in relazione ai soggetti che sono autori solo di tale ultimo delitto transnazionale (cfr. Cass., sez. 3 24/02/2011 n. 11970, rv. 249761, nonche’, nello stesso senso, Cass., sez. 2 , 09/10/2012, n. 42120, rv. 253831).
6. Inammissibile, infine, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso.
Al riguardo si osserva che, come e’ stato affermato in un recente e condivisibile arresto della Suprema Corte nella sua espressione piu’ autorevole, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo’ essere disposto anche quando l’impossibilita’ del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purche’ sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata (cfr. Cass., sez. U., 30.1.2014, n. 10561, rv. 258648).
Tale profilo, come correttamente ritenuto dal tribunale del riesame (cfr. p. 20 dell’impugnata ordinanza), e’ stato espressamente preso in considerazione dal giudice per le indagini preliminari, che ha evidenziato come, al momento della richiesta di applicazione della misura cautelare reale, non era possibile procedere alla precisa e definitiva individuazione del profitto derivante dai reati commessi in capo a ciascuno degli indagati, proprio in ragione della complessita’, del numero, dell’articolazione e della reiterazione delle condotte illecite poste in essere secondo l’assunto accusatorio (cfr. p. 10 del decreto si sequestro), per cui, non potendosi procedere per tale ragione al sequestro preventivo dei beni costituenti tale profitto, del tutto legittimamente e’ stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per valore equivalente.
Il tribunale del riesame, nel fare proprie le motivazioni del giudice per le indagini preliminari, ha sottolineato, in particolare, come la complessita’ delle operazioni finanziarie sia da mettere in stretta connessione con i numerosi Stati, oltre l’Italia, in cui sono state eseguite, nonche’ con il numero e l’articolazione delle condotte di mascheramento, a conclusione delle quali di una parte del denaro sottratto si perdeva addirittura la traccia.
Sul punto, pertanto, il provvedimento impugnato non puo’ dirsi ne’ adottato in violazione della Legge n. 146 del 2006, articolo 11, ne’ dotato di motivazione apparente, appalesandosi i rilievi del ricorrente sul punto estremamente generici, risolvendosi in una mera affermazione tautologica secondo la quale il giudice per le indagini preliminari, senza per questo incorrere nella censura del tribunale del riesame, avrebbe adottato il provvedimento di sequestro oggetto di ricorso senza verificare la concreta possibilita’ di procedere al sequestro diretto del profitto del reato, che, peraltro, e significativamente, nemmeno il ricorrente e’ in grado di individuare.
7. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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