Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 13 ottobre 2014, n. 42835

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriel – rel. Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2366/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAMPOBASSO, del 12/03/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Oscar Cedrangolo, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

E’ presente nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) del foro di Campobasso, il quale chiede la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;

E’ presente nell’interesse di (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS), il quale chiede la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;

E’ presente nell’interesse di (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) del foro di Campobasso che deposita l’atto di nomina, unitamente all’avv. (OMISSIS) e chiede la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Campobasso propone ricorso per cassazione contro la sentenza di non doversi procedere emessa dal GUP del Tribunale di Campobasso in data 7 maggio 2013, relativa al procedimento a carico di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), imputati a vario titolo di abuso d’ufficio e falso. La vicenda prendeva le mosse dalla stipulazione di un contratto di appalto tra il Comune di (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS), in data (OMISSIS), avente ad oggetto l’affidamento di servizi di igiene urbana e ambientale sul territorio del comune per la durata di cinque anni. Dopo un certo periodo di tempo, il responsabile del servizio ha formulato una proposta di delibera di risoluzione del contratto a causa degli inadempimenti del Consorzio, come segnalati da alcuni articoli comparsi sulla stampa e da esposti provenienti da una parte del gruppo consiliare di opposizione. Il responsabile del servizio era stato successivamente sostituito, da parte del sindaco (OMISSIS), con altro professionista, l’architetto (OMISSIS), che avrebbe, a suo dire, attivato il servizio porta a porta; anche tale scelta del Sindaco era stata ritenuta immotivata ed illogica. Secondo l’ipotesi accusatoria, con riferimento al capo a), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 323 c.p., avrebbero procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale alla societa’ (OMISSIS), della quale la (OMISSIS) era legale rappresentante, poiche’, violando la norma prevista dal contratto di appalto, nella quale era stabilita la cauzione a garanzia dell’esatto adempimento, omettevano di richiedere la risoluzione e di trattenere la cauzione. Con riferimento al capo b) e’ contestato al Sindaco, (OMISSIS), il reato di abuso, per avere nominato l’architetto (OMISSIS) in luogo del precedente responsabile del procedimento, in modo da favorire la prosecuzione del rapporto con il consorzio, violando l’interesse pubblico ed i principi di trasparenza e l’obbligo di motivazione. Con riferimento al capo e) e’ contestato agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) il concorso nel reato di falso, ai sensi dell’articolo 479 c.p., per avere redatto un verbale di sopralluogo nel quale attestavano l’esistenza di circostanze non vere e, in particolare, che sarebbe stato “attivato il servizio porta a porta” nel centro storico del Comune di (OMISSIS), dando atto di avere effettuato il sopralluogo per individuare dove posizionare i cassonetti per la raccolta differenziata.
2. Con riferimento al capo d) viene contestato all’architetto (OMISSIS) il reato di abuso, poiche’ consapevole del precedente reato di falso, violando per tale motivo la legge, aveva ritardato l’adozione di provvedimenti nei confronti del Consorzio inadempiente, avvantaggiando di fatto tale parte, facendola apparire adempiente rispetto agli obblighi assunti.
3. Il GUP, con riferimento a tali reati, ha rilevato l’evidente infondatezza delle accuse, esprimendo un giudizio prognostico negativo circa la loro idoneita’ a sostenere l’accusa in giudizio.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Campobasso lamentando, sostanzialmente, la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), per inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 425 c.p.p., e articoli 323 e 479 c.p., oltre alla mancanza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione agli atti del processo.
5. Il ricorrente ha ritenuto non convincenti e non corrette le motivazioni della sentenza impugnata poiche’, a fronte dei reiterati inadempimenti della ditta, era venuta meno la discrezionalita’ amministrativa, con conseguente necessaria applicazione della norma contrattuale in tema di risoluzione; sotto altro profilo, ha censurato la soluzione adottata dal primo giudice in tema di dovere di astensione non fondata su una mera frequentazione tra (OMISSIS), assessore con delega e (OMISSIS), collaboratore del consorzio (OMISSIS), in quanto le successive prove avrebbero dimostrato l’esistenza di un datato rapporto di amicizia. Quanto al provvedimento di sostituzione del precedente responsabile del procedimento, il primo giudice non avrebbe motivato sull’inidoneita’ dei mezzi di prova a dimostrare, in dibattimento, il contestato abuso. Quanto al capo c) ha ritenuto illogica ed errata la motivazione, ignorando la valenza degli elementi probatori finalizzati a dimostrare la falsita’, limitandosi a precisare, in maniera immotivata, che le diciture contenute nel verbale costituivano frutto di un errore e non falsita’, poiche’ l’imputato scrive di avere intrapreso la strada per procedere alla raccolta differenziata e non di averla gia’ realizzata. Quanto al capo d) ha ritenuto insussistente il reato per le motivazioni relative al precedente capo di imputazione. In generale, il primo giudice avrebbe omesso di motivare sulla inidoneita’ degli elementi atti a sostenere l’accusa in giudizio, emettendo – sostanzialmente – una sentenza di merito, in contrasto con la natura processuale della decisione ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., che, al contrario, deve riguardare solo l’insufficienza o la contraddittorieta’ degli elementi portati dal Pubblico Ministero.
6. Con memoria difensiva del 29 gennaio 2014 il difensore di (OMISSIS), con riferimento ai capi c) e d), rispettivamente per il reato di falso e per quello di abuso, ha segnalato la correttezza della decisione del primo giudice, poiche’ dalla intitolazione del verbale incriminato (“verbale di sopralluogo e posizionamento cassonetti per l’attivazione del metodo porta a porta”) emerge chiaramente che si tratta di una operazione propedeutica ad una successiva attivazione del servizio, inconciliabile con l’ipotesi di una attivazione gia’ avvenuta, ritenuta invece nel capo di imputazione. In ogni caso, tale attivita’ richiama l’articolo 3, del contratto di appalto che prevede, tra i servizi aggiuntivi offerti dalla ditta, proprio l’attivazione in via sperimentale del servizio porta a porta, mentre l’articolo 4, del contratto prevede che la raccolta differenziata avverra’ mediante il dislocamento sul territorio comunale di 100 contenitori per la raccolta. Cio’ dimostra che l’utilizzo improprio dell’espressione “attivazione” e “sito per i bidoni della raccolta dei rifiuti porta a porta” non integra un atto idoneo a trarre in inganno, esprimendo, invece, l’intenzione di attivare un servizio, ancora non esistente per il quale vi e’ stato solo il sopralluogo. Con riferimento al capo d) e’ evidente che, venendo meno il reato relativo al capo precedente, difetta il presupposto per il reato di abuso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il controllo della Corte di Cassazione sul vizio di motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve essere riferito alla prognosi sull’eventuale accertamento di responsabilita’ alla stregua dei risultati provvisoriamente offerti dagli atti di indagine, nonche’ delle prove irripetibili o assunte in incidente probatorio (Sez. 5, n. 10811 del 03/02/2010 – dep. 19/03/2010, Grassi, Rv. 246366).
2. Indipendentemente dalla tecnica di redazione dei capi di imputazione, che difettano spesso di specificita’, caratterizzandosi per una descrizione quasi discorsiva della vicenda penale, il ricorso, che pure presenza ampi passaggi assolutamente generici e teorici, merita accoglimento.
3. La decisione impugnata presenta una serie di criticita’ rispetto ai principi che disciplinano la sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 c.p.p..
4. Occorre considerare che il giudice dell’udienza preliminare, una volta che risultino certe, tanto la verificazione del fatto reato, sotto il profilo della sua materialita’, quanto la sua attribuibilita’ agli imputati, quanto meno sotto il profilo del rapporto causale, non e’ legittimato a valorizzare, nell’ambito della pur necessaria indagine in ordine all’elemento psicologico del reato, ipotetiche e incerte alternative, concernenti l’effettiva direzione della volonta’, ne’ ad operare scelte fra le molteplici “soluzioni aperte”, che sono viceversa riservate in via esclusiva al libero convincimento del giudice del dibattimento, in esito all’effettivo contraddittorio delle parti sulla prova. (Sez. 1, n. 2875 del 21/04/1997 – dep. 17/05/1997, P.G.in proc. Mocera ed altri, Rv. 207419).
5. Orbene, un primo dato rilevante e’ costituito dal fatto oggettivo che la vicenda in esame presenta certamente una serie di oggettive anomalie, genericamente descritte nel ricorso e ben illustrate in narrativa: il dato materiale della sostituzione del responsabile del procedimento, l’astratta configurabilita’ di condotte che contraddicono il fine perseguito dalle norme, per la realizzazione di finalita’ estranee alla P.A. o che risultano potenzialmente collidenti con l’interesse per il quale il potere e’ attribuito (Cass. n. 155/12 e Cass., n. 35595/11), le valutazioni erroneamente espresse dal GUP anche con riferimento all’assenza o alla non raggiungibilita’ della prova del dolo, senza considerare che la sussistenza dell’elemento soggettivo si desume dall’accaduto reale e che la valutazione del GUP, ancorata a supposizioni circa le fonti, non esclude la sostenibilita’ dell’accusa avanti al giudice che, assunte le prove, puo’ in alternativa decidere per la condanna (Sez. 5, n. 15364 del 18/03/2010).
6. Il GUP, con riferimento a tali elementi svaluta la condotta del Sindaco e l’anomalia costituita dalla sostituzione del funzionario, procedendo a valutazioni di merito del materiale probatorio, inibite dall’articolo 425 c.p.p., comma 3, che non consente considerazioni di tipo sostanziale, atteso che il giudice dell’udienza preliminare, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, deve limitarsi ad una valutazione, sotto il solo profilo processuale, degli elementi acquisiti, al fine di verificare se gli stessi risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio (Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013 – dep. 05/12/2013, Pg in proc. Maida, Rv. 257645, Sez. 2, n. 45989 del 18/10/2013 – dep. 15/11/2013, P.G. in proc. Fisichella, Rv. 257309). Nello stesso modo va censurata la valutazione operata dal primo giudice riguardo alla presunta insussistenza del dolo, sulla base non di un giudizio prognostico, ma di valutazioni di tipo sostanziale, proprie della fase del merito e non consentite nella sede in esame (Sez. 3, n. 39401 del 21/03/2013 – dep. 24/09/2013, Pmt in proc. Narducci e altri, Rv. 256848).
7. Alla luce di quanto precede deve ritenersi inadeguata la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, intesa quale giustificazione del criterio prognostico adottato dal GUP nel valutare gli elementi addotti dal Pubblico Ministero, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio al GUP per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Campobasso.

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