Per integrare il reato di bancarotta fraudolenta occorre che gli addebiti di tipo distrattivo e che abbiano determinato il fallimento emergano in modo chiaro e inequivocabile
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 24 maggio 2017, n. 25944
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente
Dott. MORELLI F. – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico – rel. Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/03/2015 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FELICETTA MARINELLI, che ha concluso per l’inammissibilita’;
udito l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 31 marzo 2015, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del locale Tribunale che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere sottratto alla srl (OMISSIS), dichiarata fallita il (OMISSIS), merci per un valore di Euro 349.000 e la somma di Euro 166.000 (per Euro 130.000 grazie ad una falsa fattura apparentemente emessa dalla srl (OMISSIS) il (OMISSIS)), nella qualita’ di amministratore di diritto della societa’ dal febbraio 2003 al 15 maggio 2005 e poi quale amministratore di fatto, in concorso con tale (OMISSIS), amministratore di diritto della societa’ dal 15 maggio 2005 al fallimento.
Il compendio probatorio si basava sulle risultanze documentali che indicavano come le operazioni che avevano comportato l’integrale distrazione della cassa contanti per Euro 166.000, erano state contabilizzate il giorno successivo alla nomina del (OMISSIS) quale nuovo amministratore e cosi’ dovevano essere state concepite dall’imputato.
Del resto prima della nomina del (OMISSIS), (OMISSIS) aveva licenziato tutti i dipendenti, aveva chiuso tutti i rapporti bancari, di fatto facendo cessare l’attivita’ sociale.
(OMISSIS) aveva poi distratto le merci acquistate, e non pagate, per il controvalore indicato in imputazione, avendo trovato il curatore una giacenza di oggetti per soli 5.000 Euro.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione non avendo la Corte dimostrato che l’imputato fosse rimasto nella societa’, dopo le dimissioni dalla carica di amministratore, quale amministratore di fatto.
Non si era fornita prova che le due operazioni contabilizzate sotto l’amministrazione del (OMISSIS) fossero a lui riferibili.
Peraltro erano anche di diversa natura perche’, per 80.000 Euro, (OMISSIS) aveva rimborsato un proprio credito e, per 130.000 Euro, la prova che non fosse stata versata la somma alla srl (OMISSIS) poggiava solo su un informale disconoscimento della fattura.
La societa’, fintantoche’ era stata amministrata dall’imputato, era in attivo e, solo con l’avvento del nuovo amministratore, era caduta in decozione. Ne’ vi era prova che le merci fossero state distratte durante la sua amministrazione.
Non era stata provata alcuna condotta, di gestione e continuativa, tenuta dal (OMISSIS) che consentisse di affermare come egli fosse rimasto nella societa’ come amministratore di fatto e come.
Il licenziamento dei dipendenti era una mera asserzione del coimputato.
La chiusura dei rapporti bancari non era un dato significativo.
2-2 – Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell’articolo 37 c.p. e articolo 216 L. Fall., per essere state inflitte le pene accessorie speciali nella misura di anni 10 piuttosto che nella durata pari alla pena principale.
2-3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare della L. n. 241 del 2006, per non essere stata dichiarata l’estinzione della pena per l’intervenuto indulto posto che le condotte ascritte al prevenuto datano al 2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso e’ fondato e comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con assorbimento delle ulteriori questioni spese sul trattamento sanzionatorio.
1 – La Corte territoriale infatti non ha affrontato, con motivazione logica e coerente, le questioni poste nell’atto di appello.
Non si era infatti dimostrato che l’imputato avesse svolto il denunciato ruolo di amministratore di fatto della fallita dopo la cessazione della carica.
L’avere posto la societa’ in condizione di non proseguire l’attivita’, privandola dei dipendenti e dei rapporti bancari in essere, poteva certo avere dato luogo ad una nuova amministrazione del tutto formale, cosi’ da consentire all’imputato di mantenere la presa sulla stessa come amministratore di fatto, relegando il nuovo amministratore in un ruolo solo formale, ma di tale eventualita’, dedotta solo sul piano logico, doveva darsi qualche dimostrazione anche fattuale, ricavandola dalle ricostruzioni operate dal curatore o dalle dichiarazioni della presunta testa di legno.
Tanto piu’ che non emerge neppure se, con la carica, (OMISSIS) abbia ceduto anche le quote di proprieta’ della srl, posto che la qualita’ di “proprietario” della societa’, anche dopo le dimissioni da amministratore (circostanza dalla quale si sarebbe potuto ricavare il suo permanente interesse alle vicende economiche della fallita), viene appunto virgolettata cosi’ che non e’ dato comprendere se si tratti di un dato certo o solo dedotto, e da quale circostanza sia stato dedotto.
Si e’ poi affermato che le operazioni distrattive erano state compiute nei primi giorni della nuova amministrazione del (OMISSIS) e che pertanto le stesse dovevano essere state concepite dal precedente amministratore, l’imputato (OMISSIS), ma non si comprende a quale titolo il (OMISSIS) ne dovrebbe rispondere, come precedente amministratore di diritto, o come concorrente del nuovo amministratore o come amministratore di fatto.
Un dato che deve essere meglio precisato anche perche’ poi, dagli scarni dati di fatto offerti, non si comprende se la fattura falsa della (OMISSIS) srl sia servita a coprire un ammanco di cassa (maturato pertanto prima del cambio di amministratore) o a giustificare un’uscita contemporanea alla sua falsa emissione (e quindi attribuibile al nuovo amministratore) e quale ragione vi sia per ritenere che l’altra distrazione, gli 80.000 Euro prelevati dal nuovo amministratore, il (OMISSIS), per un suo preteso credito, sia attribuibile anche al (OMISSIS).
Ne’, infine, e’ dato comprendere in quale periodo, sotto quale amministratore, le merci per Euro 349.000, l’altra voce di distrazione, siano state acquistate e poi distratte, per attribuirne la responsabilita’ al (OMISSIS) piuttosto che al (OMISSIS) (salva la prova che il primo fosse rimasto in societa’ come amministratore di fatto), un dato di cui non vi e’ traccia e che avrebbe potuto essere accertato con l’esame della contabilita’ che, in assenza di imputazione specifica, sembrerebbe attendibile.
Vi sono pertanto una serie di circostanze di fatto e di connessioni logiche che il giudice del rinvio dovra’ meglio chiarire, al fine di compiutamente accertare la responsabilita’ del (OMISSIS) nelle contestate operazioni distrattive, altrimenti riconducibili al (OMISSIS) (della cui versione dei fatti, lo si ripete, non vi e’ traccia).
2 – Restano, come si e’ detto, assorbite le questioni sul trattamento sanzionatorie esposte ai motivi secondo e terzo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame.
Leave a Reply