Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 24 maggio 2017, n. 25948

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 485 c.p., e della nuova formulazione dell’articolo 491 c.p., da parte del Decreto Legislativo n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell’attivita’ di falsificazione (ovvero di utilizzazione dell’atto falso), realizzata secondo le modalita’ previste dagli articoli che precedono il predetto articolo 491, e’ circoscritta alle scritture private indicate da quest’ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall’agente sia quello di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 24 maggio 2017, n. 25948

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V.S. – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/09/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa il 15/09/2016 dal Tribunale di Brescia, con la quale (OMISSIS) veniva assolta, per abolitio criminis, dal reato di cui all’articolo 486 c.p., contestato per aver, abusando di una cambiale firmata in bianco da (OMISSIS) e (OMISSIS), rilasciata al padre a garanzia di un debito poi estinto, riempito un titolo di credito falsamente indicandosi beneficiaria e mettendolo all’incasso.

Deduce la violazione di legge, in quanto il fatto, avendo ad oggetto una cambiale, rientra nell’articolo 491 c.p., ed e’ quindi sottratta alla depenalizzazione disposta con il Decreto Legislativo n. 7 del 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.

2. La questione concerne i limiti dell’incidenza dell’intervenuta abrogazione dell’articolo 485 c.p., da parte del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 1, lettera a).

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 2, comma 1, lettera d), ha sostituito la precedente formulazione dell’articolo 491 c.p. (“Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena”), secondo cui “Se alcuna delle falsita’ prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsita’ in scrittura privata nell’articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476, e nell’articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita’, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso”.

Secondo la nuova formulazione dell’articolo 491 c.p., la cui rubrica e’ ora intitolata “Falsita’ in testamento olografo, cambiale o titoli di credito”, “Se alcuna delle falsita’ prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e’ commesso al fine di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476, e nell’articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita’, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso”.

Non costituendo piu’ reato la falsita’ in scrittura privata, in conseguenza della citata abrogazione dell’articolo 485 c.p., che, non a caso, non e’ piu’ richiamato nell’articolo 491 c.p., comma 1, occorre interpretare tale ultima previsione, poiche’, da un lato, tra “le falsita’ prevedute dagli articoli precedenti” non possono essere ricomprese quelle originariamente previste dall’articolo 485 c.p., (perche’ abrogato); dall’altro, appare indiscutibile la natura di scritture private del testamento olografo, della cambiale e di ogni altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore.

Orbene, l’interpretazione logico-sistematica della nuova disposizione consente di affermare che, limitatamente a quelle previste dall’articolo 491 c.p., comma 1, la falsificazione delle scritture private costituisce ancora reato se commessa “al fine di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.

Depone in tal senso innanzitutto il nuovo titolo della rubrica, da cui si evince che il contenuto precettivo della norma e’ destinato a disciplinare non, come in precedenza, l’estensione della pena prevista dagli articoli 476, 482 e 489 c.p., ad alcune categorie di documenti privati equiparati agli atti pubblici, bensi’ l’attivita’ di falsificazione ovvero di utilizzazione dei suddetti documenti, frutto di falsificazione (testamento olografo, cambiale, titoli di credito).

Cio’ appare evidente alla luce del nuovo contenuto della norma, che sottopone alle pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 c.p., e nell’articolo 482 c.p., ovvero, in caso di mera utilizzazione della scrittura privata da altri falsificata, alla pena prevista dall’articolo 489 c.p., le condotte di falsificazione (da intendersi nel duplice, tradizionale significato, alternativo, di contraffazione o di alterazione) ovvero di utilizzazione degli atti innanzi indicati, ove commessa in una delle forme previste dagli articoli collocati, nell’ordine codicistico, prima dell’articolo 491 c.p. (ad eccezione di quelle precedentemente contemplate dall’articolo 485 c.p.).

L’effetto abrogativo dell’articolo 485 c.p., va, pertanto, delimitato, nel senso che esso opera nei confronti di tutte le scritture private diverse da quelle contemplate nell’articolo 491 c.p., comma 1, nella sua nuova formulazione, nonche’, nei confronti di queste ultime, in tutti i casi in cui l’attivita’ di falsificazione non sia sorretta dal dolo specifico di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Va dunque ribadito il principio secondo cui, in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 485 c.p., e della nuova formulazione dell’articolo 491 c.p., da parte del Decreto Legislativo n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell’attivita’ di falsificazione (ovvero di utilizzazione dell’atto falso), realizzata secondo le modalita’ previste dagli articoli che precedono il predetto articolo 491, e’ circoscritta alle scritture private indicate da quest’ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall’agente sia quello di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (Sez. 5, n. 26812 del 10/02/2016, Cimino, Rv. 267291, in una fattispecie in tema di cambiali).

Nel caso di specie, riguardando la falsificazione una cambiale, espressamente prevista dalla fattispecie di cui all’articolo 491 c.p., e percio’ esclusa dall’ambito della depenalizzazione degli articoli 485 e 486 c.p., la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

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