Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 24 maggio 2017, n. 25936

Nei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, lo stato di nervosismo e di risentimento che il genitore può provare nei confronti di un figlio non esclude l’elemento psicologico del reato, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi dell’ipotesi delittuosa, né tale stato emotivo può integrare l’attenuante della provocazione, la cui sussistenza richiede che l’agente abbia perduto il controllo di sé stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalità esteriori, capace di alterare i freni inibitori, come tale costituente eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilità

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 24 maggio 2017, n. 25936

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/10/2015 della CORTE APPELLO di PERUGIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. FILIPPI PAOLA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/10/2015 la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Perugia il 17/07/2014 nei confronti di (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 582 c.p. e articolo 585 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2 e articolo 577 c.p., n. 1, per aver cagionato al figlio (OMISSIS) lesioni personali guaribili in meno di 20 giorni, colpendolo al volto con un telecomando scagliato da breve distanza.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Vizio di motivazione: deduce che l’affermazione di responsabilita’ sarebbe erronea, in quanto fondata su testimonianze contraddittorie, e nonostante il contrasto tra la versione dei fatti fornita da testimoni terzi e quella fornita dai familiari coinvolti, che avevano indotto la pubblica accusa, in entrambi i gradi, a richiedere l’assoluzione; la sentenza non avrebbe motivato in ordine alla valutazione delle fonti di prova, limitandosi a richiamarle, senza spiegare le ragioni per le quali sarebbe inverosimile che il minore si fosse procurato da solo la ferita al labbro, ed omettendo di pronunciarsi sulle censure proposte con l’atto di appello, e sulla situazione di conflittualita’ familiare attestata anche nell’ordinanza di separazione giudiziale tra coniugi.

Inoltre, la motivazione sarebbe illogica e carente quanto all’elemento soggettivo, in quanto dall’esame dell’imputata sarebbe emerso che il lancio del telecomando era un mero gesto di stizza, compiuto senza volonta’ di colpire il figlio.

2.2. Vizio di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento dell’attenuante della provocazione.

2.3. Vizio di motivazione in ordine alla legittimazione della parte civile, che avrebbe dovuto essere effettuato mediante nomina di curatore speciale, per il conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

2. Il primo motivo e’ inammissibile, non soltanto perche’ propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (articolo 606 c.p.p., comma 3), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, ma altresi’ perche’ manifestamente infondato.

2.1. Al riguardo, va innanzitutto evidenziata l’inammissibilita’ delle doglianze relative alla valutazione probatoria concernente la ricostruzione dei fatti, l’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, e la sussistenza del dolo, in quanto sollecitano, in realta’, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., sono in realta’ dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata.

Il controllo di legittimita’, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Del pari inammissibile e’ il richiamo di alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali e dell’esame dell’imputata, in quanto propone una sostanziale richiesta di rivalutazione probatoria delle fonti dichiarative sulla base di richiami parcellizzati ed arbitrari del materiale probatorio; invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2.2. Tanto premesso, nel rammentare che la Corte di Cassazione e’ giudice della motivazione, non gia’ della decisione, ed esclusa l’ammissibilita’ di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicita’ (tantomeno manifeste) e di contraddittorieta’.

La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimita’, che la responsabilita’ di (OMISSIS) e’ stata fondata sulla base delle dichiarazioni dell’altro figlio minore (nonche’ fratello della persona offesa, (OMISSIS)), (OMISSIS), che ha riferito di avere visto la madre scagliare un telecomando sul viso del fratello, colpendolo alla bocca, e provocandogli una fuoriuscita di sangue; una versione la cui attendibilita’ e’ stata ritenuta corroborata dal riscontro costituito dalla consulenza tecnica di un medico legale, attestante una ferita lacero contusa, successivamente cicatrizzata, e sulle fotografie scattate immediatamente dopo il fatto, ritraenti il copioso sanguinamento alla bocca; elementi che, secondo la Corte territoriale, hanno dissolto le presunte contraddizioni con le dichiarazioni del carabiniere intervenuto successivamente, che aveva parlato di “rossore” al labbro, con evidente riferimento alla situazione percepita dopo il soccorso gia’ prestato, in particolare dalla nonna paterna, al minore.

La dinamica dei fatti, come ricostruita sulla base delle dichiarazioni dei testimoni oculari del fatto, e la compatibilita’ delle lesioni accertate con la condotta addebitata non soltanto privano di qualsivoglia fondamento la tesi alternativa proposta dalla ricorrente, secondo cui il minore si sarebbe procurato la ferita da solo, ma rendono del tutto irrilevanti le dichiarazioni rese dai vicini di casa, richiamate per estratto, in quanto concernenti momenti successivi al fatto, e comunque insuscettibili di contribuire alla prova dei fatti rilevanti: al riguardo, infatti, l’assenza di sangue riferita da una delle vicine appare irrilevante, non risultando che le lesioni fossero state cagionate sul pianerottolo o che i soccorsi fossero stati prestati fuori dall’abitazione; ne’ risulta che la ferita provocata avesse determinato un’incapacita’ a mangiare, ne’, infine, che dal diniego dell’offerta di aiuto da parte dell’altro figlio dell’imputata, che non era stato vittima delle lesioni, potesse logicamente desumersi una capacita’ demolitoria del solido compendio probatorio richiamato a fondamento dell’affermazione di responsabilita’.

2.3. Quanto alla pretesa illogicita’ della motivazione in ordine all’affermazione dell’elemento soggettivo, giova premettere che l’accertamento del dolo e’ una questione di fatto, risolvendosi nell’apprezzamento degli elementi fattuali e delle circostanze dalle quali inferire la coscienza e volonta’ del fatto; sicche’, quando il giudice di merito abbia dato ragione del proprio convincimento con congrua e corretta motivazione sugli elementi di fatto dai quali inferire la sussistenza dell’elemento soggettivo, l’accertamento del dolo costituisce accertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimita’.

Tanto premesso, la sentenza impugnata appare al riguardo immune da censure, avendo affermato, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimita’, che il dolo si inferiva dalla “infima distanza” rispetto alla persona offesa dalla quale l’imputata aveva scagliato il telecomando, dalla “consistenza” dell’oggetto scagliato, e dalla “forza impressa”, desumibile dall’entita’ delle lesioni inferte.

Una motivazione, dunque, pienamente logica e aderente alle comuni massime di esperienza, che non appare suscettibile di seria censura sulla base della sola versione dell’imputata, che ha, al riguardo, parlato di un mero gesto di stizza; e, del resto, anche l’irritazione momentanea che avrebbe determinato il lancio del telecomando non sarebbe elemento in grado di escludere la coscienza e volonta’ del fatto, trattandosi del mero movente dell’azione, della causa psichica della condotta umana, dello stimolo che ha indotto l’autore ad agire, facendo scattare la volonta’; al riguardo, e’ pacifico che il movente dell’azione, pur potendo contribuire all’accertamento del dolo, costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volonta’ del fatto, della quale puo’ rappresentare, invece, il presupposto (Sez. 1, n. 466 del 11/11/1993, dep. 1994, Hasani, Rv. 196106: “Il movente e’ la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo ad agire; esso va distinto dal dolo, che e’ l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento”; in una fattispecie analoga, Sez. 3, n. 14742 del 11/02/2016, P, Rv. 266634: “Lo stato di nervosismo e di risentimento non esclude l’elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi dell’ipotesi delittuosa”; Sez. 6, n. 5541 del 02/04/1996, Tosi, Rv. 204874).

3. Il secondo motivo, concernente il diniego dell’attenuante della provocazione, e’ manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, escluso che ricorressero i requisiti della provocazione – stato d’ira, fatto ingiusto altrui, rapporto di causalita’ psicologica tra offesa e reazione – con una motivazione che appare immune da censure di illogicita’, che ha negato che la persona offesa avesse posto in essere un fatto ingiusto rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie attenuante, trattandosi di un mero comportamento oppositivo del figlio minore dell’imputata, al quale la stessa ha reagito in maniera sproporzionata, e al di fuori dei compiti e dei doveri educativi.

Peraltro, la dedotta “provocazione” del figlio minore, al di la’ di una generica lite familiare, non risulta essere stata accertata, restando affidata soltanto alla versione difensiva resa dall’imputata, che aveva riferito, in sede di esame, di “mancanza di rispetto” e di “atteggiamenti violenti”.

Peraltro, anche con riferimento alla versione difensiva, secondo cui il lancio del telecomando era seguito ad una crisi di pianto generata dallo scetticismo dell’altro figlio minore rispetto ai lividi asseritamente provocati dal fratello, va evidenziato che la circostanza attenuante della provocazione ricorre quando il reato sia commesso non gia’ in un generico stato di emozione, agitazione, timore o paura, bensi’ in uno stato d’ira, per l’integrazione del quale – diversamente dall'”impeto d’ira” di cui parlava il codice penale previgente (Sez. 1, n. 11124 del 12/11/1997, Insirello, Rv. 209159) – e’ necessario che l’agente abbia perduto il controllo di se stesso in conseguenza di un fatto che sia privo di giustificazione nei contenuti e nelle modalita’ esteriori, capace di alterare i freni inibitori, come tale costituente eccezione al principio generale, secondo cui gli stati emotivi non sono causa di diminuzione della imputabilita’ (Sez. 1, n. 40177 del 01/10/2009, Gaudino, Rv. 245666).

4. Il terzo motivo, concernente la legittimazione della parte civile, e’ manifestamente infondato.

L’articolo 121 c.p., infatti, dispone che il diritto di querela del minore di anni quattordici debba essere esercitato da un curatore speciale se egli non abbia la rappresentanza, o se chi la esercita si trova in conflitto di interessi con lo stesso minore.

Il conflitto di interessi che legittima, e impone, la nomina di un curatore speciale deve, dunque, concernere il minore e l’esercente la rappresentanza.

Nel caso in esame, tuttavia, tale conflitto di interessi, all’evidenza, non sussiste, poiche’ la querela e’ stata proposta dal padre del minore, in quanto esercente la potesta’ genitoriale, nei confronti della madre, odierna imputata; conflitto di interessi vi sarebbe stato ove il minore avesse avuto, quale esercente la potesta’ genitoriale, soltanto la madre, imputata per le lesioni a lui cagionate.

In tema di nomina di un curatore speciale per l’esercizio del diritto di querela, la norma di cui all’articolo 121 c.p. tende, per quel che riguarda il rapporto tra genitore e figlio, ad evitare che il diritto di querela per fatti offensivi nei confronti del figlio non venga esercitato perche’ vi e’ un interesse contrastante del genitore, ma non puo’ valere a rendere invalida una querela proposta dal genitore solo perche’ il figlio potrebbe avere un interesse personale ad evitare la punizione del colpevole (Sez. 5, n. 8692 del 26/05/1992, Malossi, Rv. 191566, in una fattispecie in cui una madre aveva proposto nell’interesse dei figli minori querela per lesioni e percosse nei confronti del padre, con il quale aveva in atto procedimento di separazione personale, e costui assumeva che sarebbe stata necessaria la nomina di un curatore speciale ex articolo 121 c.p. in quanto, avendo la moglie un interesse personale alla sua punizione, sussisteva un conflitto di interessi con i figli, dato che questi erano portatori di un proprio interesse al rispetto ed alla tutela della personalita’ del padre che avrebbero potuto far prevalere su quello alla sua punizione).

5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l’articolo 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilita’, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilita’ dichiarata ex articolo 606 c.p.p., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilita’ pronunciata ex articolo 591 c.p.p..

Premesso che, in tema di compensazione delle spese processuali tra le parti private, anche dopo le modifiche apportate dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 – che ha escluso la previgente clausola che legittimava la compensazione in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione” – non risulta precluso al giudice penale un contemperamento dei reciproci oneri processuali delle parti che tenga conto della specificita’ della vicenda oggetto di giudizio (Sez. 2, n. 52216 del 28/10/2016, Massimino, Rv. 268783), deve ritenersi che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di costituzione della parte civile, in considerazione della peculiarita’ delle vicenda, sviluppatasi in un contesto familiare conflittuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara compensate tra le parti le spese di parte civile.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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