Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 14 aprile 2017, n. 18634

Non può essere contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale quando alla base ci siano due contestazioni in contrasto con loro ossia l’occultamento delle scritture contabili e la fraudolenta tenuta delle stesse

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 14 aprile 2017, n. 18634

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato in (OMISSIS), il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato in (OMISSIS), il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 4/6/2015 della Corte d’appello di L’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella loro qualita’ di amministratori della (OMISSIS) s.r.l. fallita nel dicembre del (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza ricorrono personalmente gli imputati con unico atto articolando cinque motivi. Con il primo deducono vizi della motivazione in merito alla prova dell’effettivo occultamento o distruzione della contabilita’, mentre con il terzo eccepiscono il difetto del dolo specifico del reato di bancarotta documentale contestato. Con il secondo motivo lamentano l’insussistenza del reato di bancarotta patrimoniale e con il quarto la mancata applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006. Infine con il quinto e ultimo motivo deducono violazione di legge per la mancata determinazione della pena applicata per ognuno dei reati oggetto di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.

2. Va innanzi tutto precisato che gli imputati sono stati condannati esclusivamente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, consumato, come gia’ ricordato, alla data di fallimento della (OMISSIS) il (OMISSIS). Conseguentemente devono ritenersi manifestamente infondati il terzo, il quarto ed il quinto motivo, posto che alcuna condanna e’ stata pronunziata per il diverso reato di bancarotta patrimoniale evocato dai ricorrenti e la pena irrogata e’ stata inevitabilmente determinata in riferimento all’unico reato ritenuto dai giudici del merito. Quanto all’indulto di cui si lamenta l’omessa applicazione, e’ sufficiente ricordare come la L. n. 241 del 2006, l’abbia concesso per i reati commessi fino al (OMISSIS) e cioe’ fino a data antecedente a quella di consumazione del reato contestato.

3. Fondato e’ invece il primo motivo.

3.1 Con l’imputazione e’ stato alternativamente contestato ai due imputati l’occultamento delle scritture contabili ovvero la tenuta delle medesime in guisa tale da non consentire la ricostruzione del volume d’affari e del patrimonio della fallita. I giudici del merito in entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto consumata la prima delle due fattispecie prospettate dal titolare dell’azione penale, la cui autonomia in seno alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2 e’ pacifica per il consolidato insegnamento di questa Corte.

3.2 Autonomia che, invero, deve essere intesa come vera e propria alternativita’, nel senso che, qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilita’ degli organi fallimentari (anche eventualmente nella forma della loro omessa tenuta, come ritenuto, nel caso di specie, nei confronti del (OMISSIS)), non puo’ essere addebitata all’agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime, ipotesi che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari.

3.3 I giudici del merito, non cogliendo la struttura di norma mista alternativa della disposizione summenzionata, hanno operato una “fusione” tra le due fattispecie previste dalla medesima, trasformando la seconda in una sorta di evento della condotta oggetto della prima, ma, cio’ che piu’ rileva alla luce dei motivi di ricorso, sostituendo il dolo generico richiesto per la sussistenza dell’una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell’altra. Va allora ribadito che la condotta di occultamento delle scritture contabili deve essere sostenuta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e che allo stesso modo si colora l’elemento soggettivo del reato qualora la condotta di omessa tenuta dei libri contabili venga contestata a titolo di bancarotta fraudolenta, anziche’ di bancarotta semplice. La sentenza e’ dunque errata sul punto e la sua motivazione viziata laddove non affronta il tema della prova del dolo specifico e, per quanto riguarda il (OMISSIS), le ragioni dell’eventuale riqualificazione della sua condotta – allorquando effettivamente addebitale allo stesso esclusivamente a titolo di dolo generico – come bancarotta semplice documentale.

3.4 Parimenti viziata risulta la motivazione della sentenza nella misura in cui omette si sottrae all’obiezione difensiva sul mancato accertamento dell’effettiva sottrazione dei libri contabili gia’ durante la gestione dell’ (OMISSIS). Se infatti e’ apodittica l’affermazione dei ricorrenti per cui il consulente fiscale della fallita avrebbe restituito le scritture contabili direttamente al (OMISSIS) al momento in cui questi acquisto’ le quote sociali della fallita, laddove invece la sentenza ha precisato come dal compendio probatorio di riferimento risulti che la consegna avvenne a mani dell’ (OMISSIS), non e’ dato comprendere pero’ da quali elementi la Corte territoriale abbia tratto la convinzione per cui quest’ultimo non le avrebbe consegnate al suo successore, identificandosi dunque con l’autore dell’occultamento.

4. La sentenza, per le ragioni esposte ed in riferimento ai punti evidenziati, deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Perugia

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