Nel sistema processuale penale, in assenza di norma specifica che consenta alle parti il deposito di atti in via telematica, deve ritenersi inammissibile la presentazione via Pec, da parte del destinatario, dell’opposizione al decreto penale di condanna
Sentenza 8 novembre 2017, n. 50932
Data udienza 11 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito – Presidente
Dott. GALTERIO Donatell – rel. Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la ordinanza in data 4.1.2014 del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 4.1.2014 il Tribunale di Macerata ha dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale svolta da (OMISSIS) e pervenuta via PEC alla Cancelleria del giudice l’ultimo giorno utile.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’articolo 461 c.p.p., e articolo 3 Cost., che avendo l’opposizione al decreto penale di condanna natura di impugnazione, sono per essa utilizzabili tutte le forme previste dagli articoli 582 e 583 c.p.p., tra cui il servizio postale. Si sostiene, in sintesi, che avendo la PEC valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005), l’impugnazione deve ritenersi rituale tenuto conto che, a differenza del telefax che pure e’ stato ritenuto mezzo pienamente legittimo, garantisce la provenienza e la ricezione dell’atto. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, l’opposizione e’ stata tempestivamente inoltrata presso la Cancelleria del giudice, con data certa attestata dalla ricevuta di spedizione telematica e conseguente raggiungimento dello scopo, il che non consente di che il giudice non abbia avuto conoscenza dell’atto, dimostrata, invece, dallo stesso provvedimento di inammissibilita’. Aggiunge altresi’ che essendo stato analogo mezzo di trasmissione dell’atto di opposizione a decreto penale di condanna ritenuto ammissibile da altro giudice dello stesso ufficio di appartenenza del giudice a quo, il provvedimento in esame crea una grave disomogeneita’ tra i cittadini la quale finisce con il tradursi in discriminazione in violazione dell’art.3 Cost. e del principio di ragionevolezza, anch’esso di rilevanza costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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