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Premesso che il dedotto difetto di motivazione, attenendo ad aspetto di diritto, si traduce, in realta’, in violazione di legge (tra le altre, Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, dep. 20/04/2015, P.G. in proc. De Gennaro, Rv. 263326; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 11/02/2015, Monai, Rv. 264273), va ribadito che, anche a ritenere che, nel caso di specie, riguardante il reato di omessa dichiarazione per una singola annualita’, si sia in presenza di una condotta di “frode” di per se’ implicante una connotazione di necessaria decettivita’ (frode per la quale, sola, il giudice nazionale dovrebbe, secondo quanto espresso dalla Corte di giustizia con la decisione Grande sezione, Taricco e altri, del 08/09/2015, C-105/14, procedere a disapplicazione della disciplina della prescrizione ex articoli 160 e 161 c.p.), detta disapplicazione, ovviamente limitata alla sola condotta di evasione dell’Iva, non opera comunque, come gia’ affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 7914 del 25/01/2016, dep. 26/02/2016, Tormenti, Rv. 266078), con riguardo ai fatti gia’ prescritti, alla stregua della disciplina nazionale, alla data di pubblicazione di tale pronuncia del 03/09/2015, tra i quali, quindi, anche quello di specie, prescrittosi in data 30/06/2015.
In secondo luogo difetterebbe comunque, quale necessario, ulteriore, requisito, quello della “gravita’” della frode.
Questa Corte ha infatti gia’ affermato che il piu’ attendibile parametro oggettivo per la determinazione della gravita’ della frode nell’ordinamento italiano deve essere rappresentato dal complesso dei criteri per la determinazione della gravita’ del reato contenuti nell’articolo 133 c.p., comma 1, che fa riferimento non solo alla gravita’ del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa (n. 2), ma anche alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e, piu’ in generale, alle modalita’ dell’azione (n. 1), nonche’ all’elemento soggettivo (n. 3). Ne consegue che, ove non si sia in presenza di un danno gia’ di rilevantissima gravita’, appaiono necessari, per connotare tale requisito, ulteriori elementi, quali in particolare l’organizzazione posta in essere, la partecipazione di piu’ soggetti al fatto, l’utilizzazione di “cartiere” o societa’-schermo, l’interposizione di una pluralita’ di soggetti, l’esistenza di un contesto associativo criminale.
Inoltre, nelle ordinanze con cui questa sezione ha rimesso a suo tempo alla Corte costituzionale la questione di legittimita’ costituzionale della L. 2 agosto 2008, n. 130, articolo 2, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l’articolo 325, § 1 e 2, T.F.U.E., (Sez. 3, n. 28346 del 30/03/2016, dep. 08/07/2016, Cestari e altri, Rv. 267259, e n. 33538 del 31/03/2016, dep. 01/08/2016, Adami e altri), e nella gia’ ricordata sentenza di Sez. 4, 25/01/2016, n. 7914, si e’ rilevato, quanto al requisito, considerato dalla Corte di Giustizia, del “numero considerevole di casi di frode grave” che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, che lo stesso, del tutto indeterminato, deve essere valutato non in astratto, ovvero con riferimento all’integralita’ dei procedimenti pendenti dinanzi alle autorita’ giudiziarie italiane (giacche’ lo stesso implicherebbe una prognosi di natura statistica che esula dai limiti cognitivi e valutativi del giudice, necessariamente circoscritti ai fatti di causa), bensi’, ÃÂÂn concreto, con riferimento alle fattispecie oggetto del singolo giudizio, potendosi ritenere sufficiente anche una singola frode solo qualora questa sia di rilevantissima gravita’.
Sicche’, nell’applicare tale requisito nel caso concreto, il giudice deve considerare il numero e la gravita’ dei diversi episodi di frode per i quali si procede, nonche’ il contesto complessivo e le ragioni di connessione fra gli stessi.
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