Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 5 ottobre 2017, n. 45751. L’ipotesi di reato di omessa dichiarazione per una singola annualità integra una condotta di frode e implica una connotazione di necessaria decettività.

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Va infine aggiunto che, in presenza di fattispecie contrassegnate da soglie di punibilita’ come, nella specie, rapportate all’entita’ dell’imposta evasa, la individuazione della gravita’ della frode non puo’ non tenere conto di detta soglia, da considerarsi quale indice della ritenuta assenza di offensivita’, da parte del legislatore, delle evasioni di importo inferiore (Sez. 3, n. 12160 del 15/12/2016, dep. 14/03/2017, Scanu, Rv. 269323).
Cio’ posto, quindi, nella specie, il requisito della gravita’ non appare in concreto ricorrere giacche’ la omessa dichiarazione per l’anno d’imposta 2006 oggetto di addebito ha determinato una evasione Iva pari ad Euro 155.700,00 Euroe quindi, tenuto conto della soglia di punibilita’ di 50.000 Euro(nella specie applicabile in quanto piu’ favorevole rispetto a quella, piu’ bassa, prevista al momento del fatto), di un indice quantitativo di gravita’ pari ad Euro 105.700,00 a fronte di fattispecie nella quale non si rilevano condotte ulteriori rispetto a quella di mera omessa dichiarazione.
2. Sicche’, in definitiva, a prescindere dalla questione dell’applicabilita’ dei principi affermati dalla “sentenza Taricco” con riferimento a condotte, come quelle di specie, poste in essere anteriormente alla adozione della pronuncia della Corte di giustizia sopra ricordata in ragione del possibile conflitto in particolare con i principi costituzionali dell’articolo 25, comma 2, nonche’ degli articoli 3 e 11 Cost., articolo 27 Cost., comma 3, e articolo 101 Cost., comma 2, che ha portato successivamente questa stessa Corte di legittimita’ a sollevare dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimita’ della L. 2 agosto 2008, n. 130, articolo 2, che ordina l’esecuzione del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l’articolo 325, § 1 e 2, T.F.U.E., (v. ordinanze Sez. 3, n. 28346 del 30/03/2016, dep. 08/07/2016, Cestari e altri, Rv. 267259, e n. 33538 del 31/03/2016, dep. 01/08/2016, Adami e altri) e, a propria volta, la Corte costituzionale a sollevare, con l’ordinanza n. 24/17 del 23/11/2016, questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, correttamente il giudice di merito ha ritenuto maturata la prescrizione e, quindi, estinto il reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G..

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