Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 5 ottobre 2017, n. 45889. Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, qualora si proceda per il reato di maltrattamenti, lesioni personali e atti persecutori ai danni del coniuge dell’istante, non si tiene conto dei redditi del coniuge che abbia abbandonato la casa familiare per sottrarsi a tali reati, sia per la mancanza del requisito della convivenza previsto dal comma dell’art. 76, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sia perché gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli del coniuge ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 76.

Sentenza 5 ottobre 2017, n. 45889
Data udienza 30 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/12/2016 del GIP TRIBUNALE di TRANI;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MENICHETTI CARLA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. GAETA Piero, che ha chiesto l’annullamento della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 12 dicembre 2016 il Tribunale di Trani revocava il beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio concesso a (OMISSIS), a seguito di una verifica dell’Agenzia delle Entrate, che aveva accertato per l’anno di imposta 2014 un reddito complessivo familiare pari ad Euro 15.429,66, superiore al limite previsto di Euro 11.528,41.
2. Ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore di fiducia, per violazione ed erronea applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76. Lamenta che dall’allegato prospetto di verifica era indicato il reddito dell’anno 2014 di Euro 15,429,66 e del 2015 di Euro 4.551,84 senza specificazione di quale fosse stato quello prodotto dall’istante e quello degli altri componenti del nucleo familiare anagrafico. Aggiunge che fin dal giugno 2014 era cessato lo stato di convivenza con la moglie e che con la stessa vi era conflitto di interessi, stante il procedimento in corso per i reati di cui all’articolo 572 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, articolo 582 c.p., articolo 612 bis c.p., commi 2 e 3. Inoltre doveva tenersi conto della rilevante variazione di reddito intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che comportava la possibilita’ di ammissione al beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

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