Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 5 ottobre 2017, n. 45889. Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

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1. Il ricorso e’ fondato.
2. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, puo’ essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi e’ titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad una determinata soglia, che viene annualmente aggiornata con decreto ministeriale, e che per l’anno di imposta che interessa, il 2014, era di Euro 11.528,41 (comma 1).
Salvo quanto previsto dall’articolo 92 – secondo cui se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni dell’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi – se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e’ costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante (comma 2).
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita’, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi (comma 4).
3. Cio’ posto dal punto di vista della disciplina normativa, si osserva che nella richiesta di revoca del beneficio trasmessa al G.I.P. dall’Agenzia delle Entrate viene indicato genericamente il reddito complessivo familiare accertato nell’anno 2014, pari ad Euro 15.429,66, senza alcuna specificazione soggettiva, nel senso che in tale ammontare non e’ indicata quale sia la quota di esso effettivamente imputabile all’odierno ricorrente.

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