Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 5 ottobre 2017, n. 45889. Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

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Tale omessa precisazione in ordine alle varie voci di reddito individuale, che confluiscono nel reddito familiare, appare di particolare rilievo nel caso che interessa, poiche’ il (OMISSIS) era stato ammesso al gratuito patrocinio nell’ambito di un procedimento che lo vede incolpato dei delitti di cui all’articolo 572 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, articolo 582 c.p., articolo 612 bis c.p., commi 2 e 3, ai danni della moglie (OMISSIS) e dei due figli minori.
Nell’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Trani il 26 aprile 2016 ed allegata all’odierno ricorso, si legge che la (OMISSIS), esasperata dalla situazione ormai insostenibile dovuta alle gravi condotte del marito, era stata costretta in data 28 giugno 2014 ad abbandonare l’abitazione coniugale ed a rifugiarsi con i bambini a casa dei suoi genitori, allo scopo di proteggere l’incolumita’ psichica e fisica sua e dei figli.
La convivenza tra i coniugi dunque era cessata nel 2014.
Cio’ comporta come conseguenza che un eventuale reddito della (OMISSIS) non concorre piu’ da tale momento a costituire il reddito familiare sia perche’ di fatto e’ cessato lo stato di convivenza presupposto per l’applicazione del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 2, sia per l’evidente conflitto di interessi tra le parti, trovandosi la (OMISSIS), in proprio e quale madre di due minori, a contrapporre l’interesse ed il diritto di essere protetta, insieme ai bambini, dalle violenze e vessazioni di cui il coniuge e’ chiamato a rispondere ai loro danni, all’interesse ed eventuale diritto del marito ad una tutela legale gratuita nel processo (articolo 76, comma 4), riservata ai non abbienti.
4. Si impone pertanto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trani, il quale terra’ conto del seguente principio: “Il reddito del coniuge che abbia abbandonato la casa coniugale per sottrarsi ai maltrattamenti ed agli atti persecutori dell’altro coniuge, il quale, imputato di tali reati, abbia avanzato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, non costituisce reddito familiare ai fini del calcolo della soglia che consente di usufruire di tale beneficio, e cio’ sia per la cessazione oggettiva dello stato di convivenza, sia per il conflitto di interessi originato tra le parti dalle azioni delittuose (Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, commi 2 e 4)”.
Resta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo esame.

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