Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 4 ottobre 2017, n. 45589. Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorita’ psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermita’ psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche

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Il Tribunale ha ritenuto insussistente i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato (OMISSIS). Il Tribunale ha ritenuto che la parte offesa si era volontariamente ubriacata ed aveva assunto sostanza stupefacente, aveva inoltre volontariamente fatto salire gli indagati a casa sua offrendo loro da bere e si era recata in camera da letto, dove era stata raggiunta dai tre indagati. Il fatto materiale e’ incontrastato, ovvero la parte offesa la sera del (OMISSIS) in stato di inferiorita’ conseguente all’assunzione di bevande alcoliche e stupefacenti aveva un rapporto sessuale con tutti e tre gli indagati; cio’ viene anche ammesso nel corso dell’interrogatorio di garanzia dagli indagati.
Il Tribunale confonde l’induzione degli indagati a far assumere alla ragazza alcolici e droga, contestata dal PM solo come circostanza aggravante, e l’induzione a subire un rapporto sessuale; invero anche senza aggravante il reato di cui all’articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1 risulterebbe sussistente. Emerge dagli atti che la parte offesa era gia’ ubriaca, e che durante il tragitto in macchina le era stata offerta cocaina e poi una “canna”, quindi nel momento in cui ebbe rapporti sessuali, con gli indagati era totalmente incapace di autodeterminarsi.
Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso del P.M. e’ fondato, e l’ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, sezione riesame.
In tema di violenza sessuale, rientrano tra le condizioni di “inferiorita’ psichica”, previste dall’articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1, anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti, poiche’ anche in tal caso si realizza una situazione di menomazione della vittima che puo’ essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente. (Sez. 3, n. 38059 del 11/07/2013 – dep. 17/09/2013, C, Rv. 25737401; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 39800 del 21/06/2016 – dep. 26/09/2016, C, Rv. 26775701).
La decisione impugnata ritiene che l’assenza di comportamenti, del (OMISSIS) (e degli altri indagati), rivolti a cagionare lo stato di ubriachezza e di stordimento da stupefacenti della ragazza, escluda la sussistenza della violenza, del reato – i gravi indizi di colpevolezza poiche’ “la p.o. si era gia’ volontariamente ubriacata ed aveva assunto sostanza stupefacente, aveva volontariamente fatto salire gli indagati a casa sua… aveva offerto loro da bere e mentre gli stessi parlavano in camera, si era recata in camera da letto (perche’ si stava annoiando) ove poi era stata raggiunta da loro”.
Orbene le condizioni per esprimere un valido consenso (la capacita’) al rapporto sessuale prescindono dalla condotta di cagionare l’incapacita’ o l’incoscienza – nel caso l’ubriachezza e l’assunzione di stupefacenti -; anche l’incapacita’ volontariamente cagionata deve valutarsi ai fini della sussistenza del consenso all’atto sessuale. L’ordinanza impugnata quindi non motiva adeguatamente lo stato di inferiorita’ fisica (o psichica) per assunzione massiccia di alcol e droga, anche se volontariamente cagionato dalla donna, ai fini della verifica del valido consenso ad un rapporto sessuale con tre persone. Quello che rileva, infatti, non e’ chi ha cagionato lo stato di incapacita’ (ovvero se a fornire alcol e droga fossero stati gli indagati al fine dell’atto sessuale, o se la ragazza lo avesse assunto volontariamente), ma se al momento degli atti sessuali la donna era o no in grado di esprimere il consenso al rapporto con tre ragazzi.
“Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorita’ psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermita’ psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalita’ insidiose e subdole” (Sez. 3, n. 40565 del 19/04/2012 – dep. 16/10/2012, D. N., Rv. 25366701).
Il difetto di motivazione consiste proprio nell’essersi fermata l’analisi all’assunzione volontaria di alcool e stupefacenti, senza considerare se al momento dei fatti la ragazza era o no capace di esprimere il consenso.
4. Puo’ conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: ” Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorita’ psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermita’ psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalita’ insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorita’ psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze”.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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