Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 3 ottobre 2017, n. 45539. Ai fini della configurabilita’ della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione

Ai fini della configurabilita’ della contravvenzione prevista dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, articolo 5, lettera b, che vieta l’impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non e’ necessario che quest’ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma e’ sufficiente che esso concerna le modalita’ estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. In questo senso anche la custodia in frigoriferi inidonei alla conservazione determina la violazione del divieto di commercializzazione del prodotto.
Per tale reato non risulta necessario alcun accertamento sulle caratteristiche intrinseche degli alimenti, essendo sufficiente l’esame visivo dei luoghi in cui essi erano conservati, nel caso di specie avvenuto.

Sentenza 3 ottobre 2017, n. 45539
Data udienza 11 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/06/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CIRIELLO ANTONELLA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TOCCI STEFANO che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.- Con sentenza emessa in data 12.06.2015 la Corte di Appello di Catania, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza del 27.02.2014 del Tribunale di Catania, condannando (OMISSIS), oltre al pagamento delle spese processuali, alla pena di mesi tre di reclusione (pena sospesa), per avere quest’ultimo, in violazione dell’articolo 516 c.p., somministrato e commercializzato abusivamente, sulla pubblica via, bevande, cibi cotti e carni animali in assenza di etichettatura e tracciabilita’, conservandole all’interno di un frigorifero, anch’esso tenuto su strada, privo del rivelatore della temperatura. Le vivande, peraltro, risultavano non in perfetto stato di conservazione.
2.- Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente rileva l’illegittimita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), per illogica motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza del reato. Infatti, la difesa, nel suo atto di appello, aveva censurato la sentenza di primo grado, chiedendo l’assoluzione dell’imputato, per mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, di cui all’articolo 516 c.p.. Ciononostante, la Corte di appello ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi del reato contestato, motivando semplicemente sulla presunzione della non genuinita’ della merce, asserita dal veterinario intervenuto sul luogo. Tuttavia, osserva il ricorrente, tale circostanza non venne obiettivamente accertata, ritenendosi supposta a causa della mancanza di etichette e della mancata tracciabilita’ delle vivande.
2.2.- Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’illogicita’ della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la difesa avesse evidenziato elementi quali l’eta’, lo stato di disoccupazione e, piu’ in generale, la personalita’ dell’imputato che avrebbero fondato la concessione delle stesse.

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