Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 4 ottobre 2017, n. 45589. Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorita’ psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermita’ psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche

Integra il reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609 octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorita’ psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermita’ psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalita’ insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorita’ psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze

Sentenza 4 ottobre 2017, n. 45589
Data udienza 11 gennaio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo M. – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/09/2016 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SOCCI Angelo Matteo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per: “Annullamento con rinvio”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello del P.M., con ordinanza del 29 settembre 2016, confermava l’ordinanza, di rigetto di custodia cautelare in carcere chiesta dal P.M. nei confronti (OMISSIS), del Giudice per le indagini preliminari di Roma del 23 maggio 2016, per i reati di cui: Capo 1- all’articolo 609 octies c.p. (in relazione all’articolo 609 bis c.p.) e all’articolo 609 ter cod. pen. perche’, partecipavano ad atti di violenza sessuale ai danni di (OMISSIS). Segnatamente, mediante violenza consistita nello spingere la parte offesa sul letto e nell’immobilizzarla tenendole ferme le braccia e le gambe, approfittando anche dello stato di inferiorita’ fisica e psichica della stessa (che aveva assunto insieme a loro alcol e a cui avevano ceduto cocaina) costringevano (OMISSIS) a subire molteplici e ripetuti rapporti sessuali anali e vaginali, nella notte del (OMISSIS); piu’ precisamente, mentre il (OMISSIS) e il (OMISSIS) la costringevano a subire predetti rapporti, il (OMISSIS) assisteva per tutta la durata della violenza (tentando, dopo che due complici se n’erano andati, di avere anche lui un rapporto sessuale con la parte offesa afferrandola per le braccia ma desistendo di fronte alla sua resistenza). Con l’aggravante del fatto commesso con l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Fatto commesso a (OMISSIS) in data (OMISSIS).
Capo 2- Art. 81 c.p., articolo 582 c.p., comma 1, e articolo 585, comma 1, in relazione all’articolo 576 c.p., comma 1, n. 5. Perche’ con la condotta descritta precedente al capo numero uno cagionavano a (OMISSIS) “ecchimosi al livello delle ginocchia bilateralmente, a livello del polso sinistro e della porzione mediale prossimale di entrambe le cosce, delle anche a livello esterno e dei polpacci” giudicate guaribili in giorni tre, nonche’ una ecchimosi alla mammella destra giudicata guaribile in ulteriore giorni tre. Con l’aggravante di aver commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di cui all’articolo 609 octies cod. pen.. Fatto commesso il (OMISSIS).
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2. 1. Errata interpretazione dell’applicazione della legge penale e processuale.

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