Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 febbraio 2018, n. 8409. Le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee direttive della Costituzione

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Inoltre la mancata considerazione del lasso temporale trascorso tra il tempo del reato commesso e quello di applicazione della misura viola il principio di attualita’, richiamato dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera C).

3. 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articolo 271, 267 e 268 c.p.p..

Era stata eccepita l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, per i decreti di intercettazione 270-308344/13, e 322-355-32/15, e 277/16, poiche’ sussisteva l’incertezza della registrazione nella sede di (OMISSIS) s.p.a., invece che nella sede della Procura, come prevede la norma. L’originaria registrazione deve avvenire mediante impianti installati presso la Procura della Repubblica, articolo 268 c.p.p..

3. 2. Violazione di legge, e vizio di motivazione relativamente agli articolo 273, 271, 267 e 268 c.p.p..

Si individuano come fonti rilevanti della gravita’ indiziaria per la permanenza del vincolo associativo le intercettazioni di cui al Rit 32/15; si tratta dell’attivita’ di captazione delle conversazioni telefoniche ed ambientali di (OMISSIS) anche presso lo studio professionale. Si era eccepita pero’ la nullita’ del decreto di proroga del 10 luglio 2015, per mancanza di adeguata motivazione; il Tribunale del riesame non ha motivato sull’eccezione. Il decreto di proroga non contiene motivazione se non il generico richiamo alla necessita’ di ascolto delle reazioni a caldo per gli arresti – nella richiesta di proroga -.

3. 3. Nullita’ dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente agli articoli 335, 405, 406 e 407 c.p.p..

Tutta l’attivita’ compiuta dopo il 25 maggio 2014 era da ritenersi inutilizzabile, come puntualmente eccepito in sede di riesame.

(OMISSIS) veniva iscritto nel registro degli indagati il 21 aprile 2012 (all. 1). Nessuna proroga e’ stata mai chiesta, tranne la richiesta del 22/09/2015, con il provvedimento di proroga del 7 ottobre 2015.

L’ordinanza impugnata invece rigettava l’eccezione di inutilizzabilita’ rilevando che alla data del 29 maggio 2014 il delitto di associazione a delinquere non era stato ipotizzato, risultava accertato solo il 9 ottobre 2014.

4. Per (OMISSIS), ricorso Avv. (OMISSIS). Nullita’ dell’ordinanza per violazione di legge, articolo 274 c.p.p. e articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera C).

L’esigenza cautelare viene illegittimamente desunta dal titolo del reato: “la natura del reato concorsuale commesso costituisce prova concreta del pericolo di future fattispecie di reato in forma partecipata ed organizzata”.

Ai sensi dell’articolo 274 c.p.p. l’esigenza cautelare non puo’ desumersi dalla natura del reato in accertamento.

Inoltre la mancata considerazione del lasso temporale trascorso tra il tempo del reato commesso e quello di applicazione della misura viola il principio di attualita’, richiamato dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera C).

Si eccepiva inoltre l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni come nel motivo 3. 1. e 3. 2.; si eccepiva anche l’inutilizzabilita’ delle indagini successive al 29 maggio 2014, come punto 3.

3. Ribadiva anche l’illegittimita’ dell’ordinanza per la violazione degli articoli 649 e 273 c.p.p. (divieto di riproporre nello stesso procedimento un’ordinanza cautelare per preclusione). Il Tribunale del riesame aveva nel precedente provvedimento esclusa l’associazione a delinquere.

In violazione dell’articolo 297, comma 3, invece nel successivo provvedimento impugnato in questa sede si e’ disposta la custodia cautelare nonostante la scadenza del termine di fase, di mesi 6, nonostante nell’ordinanza si da’ atto della precedente misura cautelare nei confronti di (OMISSIS) disposta nel luglio 2015, per i reati fine dell’associazione. Il Tribunale del riesame non ha preso atto del fatto che la misura cautelare del 30 gennaio 2017 e’ afferente a condotte poste in essere fino al luglio 2015, rilevando che la prosecuzione del vincolo associativo fosse avvenuta anche dopo il luglio 2015, ma tale assunto risulta inidoneo ad escludere l’applicazione dell’articolo 297 c.p.p., comma 3, (cass. 12 giugno 2008, n. 27785 e 11 febbraio 2004, Lanzino).

Eccepiva inoltre la nullita’ per violazione dell’articolo 309 c.p.p., comma 10, poiche’ il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione appare ingiustificato dalla non particolare complessita’ del procedimento e da soli 5 imputati. La motivazione sul punto e’ illogica poiche’ si invoca un gran numero di ricorrenti, per giustificare il termine.

4. 1. Con successivo atto l’Avv. (OMISSIS) presentava un ulteriore motivo: violazione dell’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera C.

L’ordinanza applicativa non articola alcuna esposizione e autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari, e nessuna valutazione anche sugli elementi di fatto da cui sono desunti gli indizi che giustificano la misura, in considerazione anche del tempo trascorso dalla commissione dei fatti.

L’ordinanza applicativa (unitamente all’ordinanza del Tribunale del riesame) deve ritenersi nulla poiche’ la concretezza e attualita’ del pericolo e’ stata desunta solo dalla gravita’ del reato, in violazione dell’articolo 274 c.p.p., lettera c, come novellato.

Hanno chiesto pertanto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Deve premettersi che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale devono essere fondate, secondo le linee direttive della Costituzione, con il massimo di prudenza su un incisivo giudizio prognostico di “elevata probabilita’ di colpevolezza”, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiche’ di tipo “statico” e condotto, allo stato degli atti, sui soli elementi gia’ acquisiti dal pubblico ministero, e non su prove, ma su indizi (Corte Cost., sent. n. 121 del 2009, ord. n. 314 del 1996, sent. n. 131 del 1996, sent. n. 71 del 1996, sent. n. 432 del 1995).

La specifica valutazione prevista in merito all’elevata valenza indiziante degli elementi a carico dell’accusato, che devono tradursi in un giudizio probabilistico di segno positivo in ordine alla sua colpevolezza, mira, infatti, a offrire maggiori garanzie per la liberta’ personale e a sottolineare l’eccezionalita’ delle misure restrittive della stessa.

Il contenuto del giudizio da farsi da parte del giudice della cautela e’ evidenziato anche dagli adempimenti previsti per l’adozione dell’ordinanza cautelare. L’articolo 292 c.p.p., come modificato dalla L. n. 332 del 1995, prevedendo per detta ordinanza uno schema di motivazione vicino a quello prescritto per la sentenza di merito, dall’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), impone, invero, al giudice della cautela sia di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, di indicare gli elementi di fatto da cui sono desunti e di giustificare l’esito positivo della valutazione compiuta sugli stessi elementi a carico, sia di esporre le ragioni per le quali ritiene non rilevanti i dati conoscitivi forniti dalla difesa, e comunque a favore dell’accusato (comma 2, lettera c) e c bis).

5.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono di per se’ a dimostrare, oltre ogni dubbio, la responsabilita’ dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilita’, fondando nel frattempo una qualificata probabilita’ di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, dep. 01/08/1995, Costantino e altro, Rv. 202002, e, tra le successive conformi, Sez. 2, n. 3777 del 10/09/1995, dep. 22/11/1995, Tomasello, Rv. 203118; Sez. 6, n. 863 del 10/03/1999, dep. 15/04/1999, Capriati e altro, Rv. 212998; Sez. 6, n. 2641 del 07/06/2000, dep. 03/07/2000, Dascola, Rv. 217541; Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, dep. 09/02/2004, Acanfora, Rv. 227511).

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