Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 febbraio 2018, n. 8410. Per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, occorre

Per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, occorre, infatti, che le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di “apprezzamento”, e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento”.

Sentenza 21 febbraio 2018, n. 8410
Data udienza 25 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/5/2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Romano Giulio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 maggio 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, richiesto di emettere decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), (contestatogli per avere realizzato, in assenza di titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici, una pedana delle dimensioni di metri 6 x 5 e della superficie di 30 metri quadrati, utilizzata come area per il consumo di alimenti nell’anno 2015 e nell’anno 2016 per un tempo superiore a novanta giorni), perche’ non costituente reato.

Nel disattendere la richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice dell’udienza preliminare ha escluso la configurabilita’ dell’elemento soggettivo del reato contestato all’imputato, in quanto la struttura incriminata, consistente in una pedana in legno e metallo antistante il negozio di macelleria dell’imputato, destinata a ospitare tavoli e sedie volti a consentire il consumo di alimenti, era stata autorizzata dal Comune di Pennabilli, che aveva ritenuto non necessario il titolo abilitativo edilizio, trattandosi di una struttura amovibile destinata a essere mantenuta per un periodo non superiore a sei mesi, riconducibile alla categoria delle opere temporanee, rientranti nella attivita’ edilizia libera, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 15 del 2013, articolo 7, lettera f). Il Giudice per le indagini preliminari ha, pertanto, escluso la sussistenza dell’elemento psicologico del reato contestato, per avere l’imputato mantenuto l’opera per piu’ di 90 giorni ma entro il limite dei 180 giorni stabilito dalla disposizione regionale, sulla base di un titolo autorizzativo alla occupazione del suolo pubblico, che la stessa amministrazione comunale aveva ritenuto sufficiente a tal fine, con la conseguente irrilevanza della questione di legittimita’ costituzionale di detta disposizione, prospettata dal Pubblico Ministero.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha prospettato l’esercizio da parte del Tribunale di una potesta’ riservata a organi legislativi o amministrativi e violazione di legge penale, prospettando anche la questione di legittimita’ costituzionale della Legge Regionale Emilia Romagna n. 15 del 2013, articolo 7, lettera f).

Ha lamentato, anzitutto, la disapplicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari della norma regionale, implicitamente ritenuta costituzionalmente illegittima, e quindi inidonea ad escludere la configurabilita’ del reato contestato, quanto meno nel suo aspetto oggettivo, con il conseguente esercizio da parte di tale giudice di poteri riservati ad altri organi dello Stato, giacche’ il Tribunale avrebbe dovuto sollevare la questione di legittimita’ costituzionale di detta norma regionale.

Ha, inoltre, denunciato violazione degli articoli 5 e 47 c.p., essendo stato impropriamente ritenuto scusabile un errore sulla legge penale, e ha eccepito l’irrilevanza dell’atto amministrativo favorevole adottato dalla amministrazione comunale di Pennabilli a favore del ricorrente, trattandosi solamente della autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico e non anche ad edificare, inidonea a scusare l’errore sulla legge penale ritenuto configurabile dal Tribunale, ricordando comunque l’orientamento interpretativo secondo cui e’ obbligo del privato verificare comunque, anche in caso di rilascio di provvedimento favorevole da parte della pubblica amministrazione, la conformita’ delle opere edilizie alle norme urbanistiche.

Ha ribadito la questione di legittimita’ costituzionale della disposizione regionale, nella parte in cui consente la libera realizzazione, senza titolo abilitativo edilizio, di opere dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi, per il contrasto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 6, comma 2, lettera b), e, di conseguenza, con l’articolo 117 Cost., trattandosi di materia di legislazione concorrente, nella quale l’ente locale e’ obbligato al rispetto delle norme statali e dei principi fondamentali della materia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico Ministero e’ fondato.

2. Il Tribunale di Rimini ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera b), contestatogli per avere realizzato, in assenza di titolo abilitativo e in contrasto con gli strumenti urbanistici, una pedana delle dimensioni di metri 6 x 5 e della superficie di 30 metri quadrati, utilizzata come area per il consumo di alimenti nell’anno 2015 e nell’anno 2016 per un tempo superiore a novanta giorni, ritenendo mancante l’elemento soggettivo di tale reato, in conseguenza del rilascio da parte della amministrazione comunale di Pennabilli di autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico per un periodo superiore a sei mesi, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 15 del 2013, articolo 7, lettera f).

Tale disposizione consente la realizzazione senza la necessita’ di titolo abilitativo edilizio anche delle “opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture”, e sulla base di essa il Comune di Pennabilli ha autorizzato l’occupazione del suolo pubblico e ritenuto non necessario alcun titolo abilitativo edilizio, in considerazione della natura temporanea dell’opera.

Il Tribunale ha dunque dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato ritenendo carente, alla luce di tale autorizzazione alla occupazione temporanea del suolo pubblico, l’elemento soggettivo del reato contestato all’imputato, giudicando priva di rilevanza la questione di legittimita’ costituzionale della disposizione regionale, per il contrasto con i principi fondamentali della materia.

Tale ultima considerazione risulta corretta, non essendo stata posta a fondamento della decisione di proscioglimento la liceita’ della condotta in quanto conforme alla disposizione regionale (che il pubblico ministero ritiene costituzionalmente illegittima), bensi’ l’assenza dell’elemento soggettivo conseguente a detta autorizzazione, che avrebbe determinato nell’imputato la convinzione della liceita’ del proprio operato, sicche’ la legittimita’ costituzionale della disposizione non ha assunto rilievo nella valutazione della condotta dell’imputato e, dunque, correttamente ne e’ stata esclusa la rilevanza.

Cio’ determina l’irrilevanza della questione di legittimita’ costituzionale della disposizione regionale nuovamente prospettata dal pubblico ministero nel ricorso per cassazione, in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata non e’ costituita dalla liceita’ della condotta in quanto conforme alla disposizione regionale, della cui legittimita’ costituzionale dubita il pubblico ministero ricorrente, bensi’ sulla assenza del necessario elemento soggettivo in conseguenza della autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico rilasciatagli dalla amministrazione comunale.

Detta questione dovra’, dunque, essere riesaminata, allorquando assumera’ rilevanza al fine della valutazione della condotta dell’imputato e nel percorso decisionale del giudice di merito.

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