Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8198. La decadenza del diritto a proporre la querela deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non puo’ ritenersi verificata in base a semplici presunzioni prive di valore probatorio

Spetta al giudice, nel caso in cui, nel fascicolo del dibattimento, sia presente la querela, ma non la documentazione attestante la data della sua presentazione, disporne, anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, l’acquisizione, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l’esistenza ed effettiva presentazione della querela non sono profili che possono essere rimessi alla disponibilita’ delle parti.
La decadenza del diritto a proporre la querela deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non puo’ ritenersi verificata in base a semplici presunzioni prive di valore probatorio e, per altro verso, che la eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante.
In qualsiasi momento, ove sussista la suddetta incertezza sulla tempestivita’ della querela incombe sul giudice l’obbligo di verificarla, acquisendo la documentazione comprovante le circostanze relative alla sua presentazione nei termini: cio’ in quanto la funzione tipica di impulso processuale, che e’ propria della querela, sottrae le questioni che ad essa si riferiscono alla disponibilita’ delle parti. Donde e’ legittima l’acquisizione della querela, come anche dei documenti ad essa funzionalmente correlati, ai fini della verifica sulla procedibilita’ dell’azione penale, ancorche’ effettuata dopo la chiusura del dibattimento.

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 8198
Data udienza 15 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Lui – Consigliere

Dott. MORELLI Francesca – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 11/03/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SCORDAMAGLIA IRENE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA;

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;

Udito il difensore:

l’avvocato (OMISSIS), si riporta agli scritti gia’ presentati e contestualmente deposita conclusioni e nota spese.

l’avvocato (OMISSIS), insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 11 marzo 2015, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in data 21 giugno 2012, che aveva riconosciuto colpevole (OMISSIS) del delitto di cui all’articolo 595 c.p., comma 2, per avere, nella qualita’ di Sindaco di (OMISSIS), offeso la reputazione di (OMISSIS), Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “(OMISSIS)” di (OMISSIS), inviando al Provveditorato degli studi di Catania, al Prefetto di Catania, all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali di Catania e al Comando dei Carabinieri di Palagonia una missiva con la quale riferiva alle dette autorita’ che il Preside (OMISSIS) aveva organizzato uno sciopero degli studenti e li aveva strumentalizzati, capeggiando un corteo di “ragazzi innocenti, per la loro giovane eta’, circuiti dallo stesso”.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, affidando le ragioni di impugnativa a due motivi.

2.1. Censura l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’ in relazione all’articolo 523 c.p.p., comma 6, e articolo 507 cod. proc. pen., e il vizio argomentativo.

Quanto al primo profilo, assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare la nullita’ della sentenza di primo grado – ritualmente eccepita con l’atto di gravame -, cui aveva dato corso il Tribunale nel porre a fondamento della decisione di condanna tre produzioni documentali effettuate dalla parte civile in sede di repliche. Tali apporti, da considerare assolutamente nuovi, posto che le parti non avevano potuto in precedenza interloquire sulle stesse, ove ritenuti assolutamente necessari ai fini del decidere, avrebbero imposto al giudice di interrompere la discussione ed emettere ordinanza di riapertura dell’istruttoria onde acquisire i documenti allegati alla memoria della parte civile e consentire, eventualmente, il contraddittorio sulla nuova prova. Peraltro, il Collegio di appello avrebbe errato anche nel ritenere che la documentazione, prodotta dalla parte civile a istruttoria dibattimentale terminata, dovesse essere, comunque, acquisita d’ufficio giacche’ attinente alla condizione di procedibilita’ essendo volta a dimostrare, almeno per quanto riguarda la nota Protocollo Comune di Raddusa n. 6414 del 26 giugno 2007, la tempestiva proposizione della querela -, atteso che tale adempimento, quand’anche effettivamente dovuto, si sarebbe dovuto riferire alla sola querela e non anche alla documentazione volta a comprovarne la tempestivita’. Evidenzia, infine, che, pure a volere condividere tale affermazione, la Corte territoriale aveva, in ogni caso, omesso di pronunciare ordinanza di acquisizione delle menzionate allegazioni.

Quanto al secondo profilo, deduce che tutti i documenti versati in atti sarebbero stati illegittimamente utilizzati dal Tribunale per la ricostruzione del fatto a lui ascritto.

2. Si duole, poi, dell’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 51 c.p. e articolo 59 c.p., comma 4, e del correlato vizio di motivazione.

Invoca, a giustificazione del proprio operato, l’adempimento del dovere, impostogli dalla veste di Sindaco, di segnalare alle Autorita’ competenti un comportamento percepito come di grave violazione dei doveri d’ufficio da parte di un dirigente scolastico e lamenta che la motivazione resa dalla Corte di Appello – nei passaggi argomentativi in cui ha negato l’esistenza dell’adempimento del dovere di cui all’articolo 51 cod. pen., anche nella forma putativa, per essersi tradotto il suo comportamento in espressioni di grave denigrazione della persona del Dirigente scolastico – sia totalmente apparente, perche’ del tutto carente di sostrato logico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

1. L’eccezione di nullita’ della sentenza di primo grado per violazione della norma di cui all’articolo 523 c.p.p., comma 6, e’ stata correttamente respinta dalla Corte territoriale, la quale, in considerazione della natura dei documenti, prodotti dalla parte civile in sede di repliche, attestanti circostanze di fatto suscettibili di comprovare la tempestivita’ della querela presentata dall’offeso, ha reso applicazione del principio di diritto, affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente del quale: “Spetta al giudice, nel caso in cui, nel fascicolo del dibattimento, sia presente la querela, ma non la documentazione attestante la data della sua presentazione, disporne, anche d’ufficio ed in qualsiasi momento, l’acquisizione, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, l’esistenza ed effettiva presentazione della querela non sono profili che possono essere rimessi alla disponibilita’ delle parti” (Sez. 5, n. 14242 del 23/03/2015, Subashi, Rv. 264081).

Invero, la menzionata soluzione ermeneutica appare senz’altro estensibile, attesa l’identita’ di ratio, a documenti diversi dall’attestazione della presentazione della querela, ove gli stessi – come, nel caso censito, la nota al Protocollo del Comune di Raddusa n. 6414 – siano rappresentativi di fatti strettamente connessi all’accertamento di un dato temporale – la presentazione della querela nei termini di cui all’articolo 124 c.p., comma 1 -, la cui incertezza noli puo’ riverberarsi negativamente sulla produzione dell’effetto giuridico che ad essi e’ correlato. Da parte di questa cattedra nomofilattica, infatti, si e’ precisato, per un verso, che la decadenza del diritto a proporre la querela deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non puo’ ritenersi verificata in base a semplici presunzioni prive di valore probatorio e, per altro verso, che la eventuale situazione di incertezza deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 5, n. 30801 del 19/06/2009, P.M. in proc. Dal Soglio, Rv. 244496; Sez. 6, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327).

In tal senso va, dunque, ribadito che, in qualsiasi momento, ove sussista la suddetta incertezza sulla tempestivita’ della querela incombe sul giudice l’obbligo di verificarla, acquisendo la documentazione comprovante le circostanze relative alla sua presentazione nei termini: cio’ in quanto la funzione tipica di impulso processuale, che e’ propria della querela, sottrae le questioni che ad essa si riferiscono alla disponibilita’ delle parti. Donde e’ legittima l’acquisizione della querela, come anche dei documenti ad essa funzionalmente correlati, ai fini della verifica sulla procedibilita’ dell’azione penale, ancorche’ effettuata dopo la chiusura del dibattimento (Sez. 5, n. 13595 del 12/03/2010, Rasile e altro, Rv. 246718).

D’altro canto, deve rilevarsi come risulti dalla sentenza impugnata che l’imputato oggi ricorrente non avesse neppure compiutamente assolto all’onere, posto a suo carico, in quanto querelato, di provare con la necessaria precisione le circostanze relative alla intempestivita’ della querela del diffamato, senza affidarsi, come sembra aver fatto, a mere ipotesi e congetture (Sez. 5, n. 3103 del 14/01/1994, P.M. in proc. Yallop ed altro, Rv. 197287). Ne’, peraltro, risulta che egli abbia giammai nutrito dubbi quanto alla veridicita’ della nota di trasmissione dello scritto del Sindaco, recante la firma di un funzionario che ne faceva le veci, e delle registrazioni nel protocollo in uscita del Comune di Raddusa.

Ne’, infine, sarebbe stata necessaria una formale ordinanza acquisitiva della nota in argomento da parte della Corte di appello, poiche’ la stessa era gia’ inserita tra gli atti di causa, avendola il primo giudice acquisita assieme alla memoria sottoscritta dalla parte civile e valutata ai fini dell’accertamento compiuto sull’esistenza della condizione di procedibilita’.

Quanto al secondo profilo, relativo alla utilizzazione di tutti i documenti ai fini della ricostruzione del fatto, il motivo e’ inammissibile, non essendo dato comprendere dal tenore della formulazione della doglianza quale sarebbe stato l’uso che i giudici di merito avrebbero fatto delle produzioni documentali della parte civile ai fini della prova del reato.

2. Non meno destituita di giuridico fondamento e’ la doglianza che attinge il profilo della riconosciuta responsabilita’ del ricorrente per il delitto di diffamazione. Con motivazione incensurabile, infatti, la Corte territoriale ha escluso che il comportamento tenuto dall’imputato potesse essere ritenuto scriminato dall’esercizio dell’adempimento del dovere ex articolo 51 cod. pen., posto che, quand’anche questo fosse stato erroneamente ritenuto esistente, nel contegno tenuto dal Sindaco erano riconoscibili gli estremi di una mirata denigrazione del Preside, certamente travalicante i limiti della segnalazione dell’operato scorretto altrui: e’ indubitabile, infatti, che, nel conformarsi all’obbligo, il pubblico agente avrebbe dovuto attenersi ad esso, senza eccedere dai propri compiti di ufficio. Peraltro, le modalita’ in cui la condotta si e’ dispiegata – in ragione del numero dei destinatari della missiva, delle autorita’ informate e del tenore delle espressioni usate, soprattutto con riferimento alla strumentalizzazione della immaturita’ dei discenti – depongono, come accertato nel giudizio di merito – per il consapevole e volontario intento del ricorrente di offendere la reputazione della parte civile e non per quello di adempiere semplicemente al proprio dovere d’ufficio, reale o putativo che fosse.

5. Le ragioni esposte impongono la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

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