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Tale soluzione interpretativa, fondata sulla ritrovata autonomia della sanzione accessoria, trova conferma in quella giurisprudenza, ormai consolidata, secondo cui in materia di reati concernenti le violazioni edilizie, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non e’ soggetto alla prescrizione stabilita dall’articolo 173 cod. pen. per le sanzioni penali, ne’ alla prescrizione stabilita dalla L. n. 689 del 1981, articolo 28 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalita’ punitiva (v., tra le tante: Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 – dep. 09/09/2015, Formisano, Rv. 264736). Tale principio rende viepiu’ chiara la virtuale autonomia della sanzione amministrativa accessoria della demolizione, che si manifesta anche a seguito dell’estinzione della sanzione penale. E non vi e’ chi non veda che coerenza del sistema impone di ritenere che tale autonomia si manifesti anche nel caso in cui la punibilita’ sia esclusa a mente della nuova normativa di cui all’articolo 131-bis cod. pen..
Si puo’ dunque concludere – come del resto evidenziano le Sezioni Unite nel richiamato arresto Tushaj (v. pag. 15, § 13) – che il nuovo istituto si limita, razionalmente, a richiedere un giudizio sull’utilita’ o l’inutilita’ della pena e non ha riflessi sulla sanzione amministrativa accessoria della demolizione (nel nostro caso, prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 quanto alla materia edilizia, ma analogo ragionamento puo’ essere condotto in relazione all’omologa sanzione amministrativa accessoria prevista dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, in tema di reato paesaggistico), che sono governate da istanze e regole distinte.
Da tutto quanto precede si trae la definitiva conclusione che nessuna preclusione osta all’applicazione della nuova normativa al reato in discussione.
Ne discende, pertanto, che attesa la natura di sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo previsto dall’articolo 31, co. 9, d.p.r. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 8324 del 22/06/1994 – dep. 23/07/1994, Panicocolo, Rv. 198696), quest’ultima, in ipotesi di assoluzione dal reato edilizio per applicazione dell’articolo 131 bis c.p., conseguirebbe comunque, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilita’ delle parti (v., ex multis: Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016 – dep. 15/02/2016, P.G. in proc. Apicella, Rv. 266285).
8. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di reati edilizi, alla esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, consegue l’applicazione, demandata all’Autorita’ amministrativa competente, della sanzione amministrativa accessoria dell’ordine di demolizione”.
9. L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente, annullata con rinvio per il giudizio alla Corte d’appello di Ancona, versandosi nell’ipotesi di cui all’articolo 569 c.p.p., u.c., secondo cui “Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello”.
P.Q.M.
La Corte annulla con rinvio la sentenza impugnata alla Corte d’appello di Ancona.
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