Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 dicembre 2017, n. 57118. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello

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Sul punto, infatti, si e’ affermato da questa Corte, con orientamento cui questo Collegio di dover dare continuita’, che la causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. puo’ essere dichiarata anche in presenza di piu’ reati legati dal vincolo della continuazione, giacche’ quest’ultima non si identifica automaticamente con l’abitualita’ nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell’attivita’ criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge (Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017 – dep. 26/04/2017, Di Bello, Rv. 270320).
Tuttavia, si e’ specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell’imputato, e’ chiamato a soppesare – in relazione alla modalita’ della condotta ed all’esiguita’ del danno o del pericolo – l’incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravita’ del reato, la capacita’ a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere.
E questo e’ cio’ che e’ mancato nel caso di specie.
Coglie infatti nel segno l’eccezione del P.M. ricorrente laddove osserva che, ove il giudice ritenga particolarmente lieve il fatto che si traduce in diverse norme di legge che attengono ad aspetti normativi diversi e che si sostanzia nel sottrarre alla valutazione tecnica dell’autorita’ amministrativa la sicurezza di un corpo di fabbrica dentro il quale entrano liberamente persone per effettuare consumazioni ignare del fatto che la struttura potrebbe non sopportare il carico, deve motivare in sentenza le ragioni di tale convincimento, pena un’interpretazione assolutamente soggettiva e non aderente ai fatti dei criteri ermeneutici di valutazione della condotta contenuti all’articolo 131 bis c.p..
Motivazione, nel caso di specie, mancata nel caso in esame, con conseguente integrazione della violazione di legge dedotta.
6. L’accoglimento del primo motivo renderebbe superfluo l’esame del secondo, che presupporrebbe la legittimita’ dell’adozione della formula assolutoria ex articolo 131 bis c.p..
Osserva, peraltro, il Collegio che anche tale motivo e’ fondato.
E’ stato infatti affermato da questa Corte, anche se in relazione alla violazione costituita dal reato di guida in stato di ebbrezza, che alla esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, consegue l’applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266592).
7. Trattasi di principio che appare applicabile anche ai casi, come quello in esame. Ed invero, osserva il Collegio, la fattispecie di cui ci si occupa e’ collocata in un organico corpus normativo che al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 27 e 31, disciplina l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della demolizione. Quando la sentenza di condanna, di applicazione della pena ex articolo 444 cod. proc. pen. il decreto penale sono irrevocabili, e’ il PM a dare esecuzione alla predetta sanzione amministrativa accessoria (v., per tutte: Sez. U, n. 15 del 24/07/1996, P.M. in proc. Monterisi, Rv. 205336) disposta dal giudice. Allo stesso modo, la giurisprudenza si e’ occupata pure dell’estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato: l’Amministrazione, verificata l’esistenza delle condizioni di legge, deve procedere all’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ pacifico infatti che l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, fermo restando il potere-dovere dell’autorita’ amministrativa (v., tra le tante: Sez. 4, n. 2078 del 17/12/1997 – dep. 19/02/1998, Cimino, Rv. 210352).
In breve, quando manca una pronunzia di condanna o di patteggiamento, la sanzione amministrativa della demolizione riprende la sua autonomia ed entra nella sfera di competenza dell’Amministrazione Pubblica. Tale regola e’ espressa testualmente con riferimento all’istituto della prescrizione, ma ha impronta per coli dire residuale: e’ cioe’ dedicata alle situazioni in cui condanna o proscioglimento nel merito manchino. Essa, dunque, trova razionale applicazione anche nel contesto in esame in cui, appunto, il fatto non e’ punibile per la sua tenuita’ e non si fa quindi luogo ad una pronunzia di condanna.

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