Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30862. Non c’è violazione del ne bis in idem per la sospensione cautelare disposta in due tempi

Non c’è violazione del ne bis in idem per la sospensione cautelare disposta in due tempi nei confronti del dipendente se gli addebiti per la seconda misura non sono sovrapponibili ai primi e non erano ancora noti.

Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30862
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25977/2012 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. ora (OMISSIS) S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 610/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2012 R.G.N. 4851/2008;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
Che con sentenza del 24.5.2012 la corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4851 del 2008, che aveva respinto la domanda di (OMISSIS), dipendente di (OMISSIS) spa, diretta a far accertare la illegittimita’ del provvedimento di sospensione cautelare disposto nei suoi confronti dal 1.2.1996 sino al 31.12.2000 e il suo diritto al riconoscimento dell’intero trattamento retributivo spettante, con condanna al pagamento in suo favore delle differenze retributive non percepite in tale periodo, oltre che il diritto la risarcimento del danno biologico, professionale. Il (OMISSIS) aveva ritenuto che tale sospensione fosse illegittima avendo la banca gia’ irrogato per gli stessi fatti una sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Che la Corte di merito, condividendo le argomentazioni del Tribunale, ha escluso che vi fosse stata una violazione del ne bis in idem nel disporre la sospensione cautelare con la lettera del 30.1.1996 ai sensi dell’articolo 75 del CCNL del settore, in relazione alla lettera di contestazione del 15.6.1995 a cui era seguita la comminazione della sanzione disciplinare di 10 giorni di sospensione, stante la diversita’ dei fatti oggetto delle due comunicazioni, in quanto nel primo caso la sospensione dal servizio era stata adottata in via cautelare con riferimento alla “richiesta di rinvio a giudizio, per i reati di “traffico di titoli di Stato falsi e di appropriazione indebita,aggravati dall’abuso delle relazioni di ufficio”, in cui l’imputazione era riferita alla commissione in prima persona (sia pure in concorso con altri) di tali reati, con evidente coinvolgimento diretto nelle condotte materiali oggetto dell’ imputazione penale, mentre la precedente contestazione disciplinare si riferiva ad una posizione che appariva estranea alla commissione dei reati, essendo stata contestata un’ omessa comunicazione ai superiori degli altrui propositi criminosi. Secondo la corte territoriale quindi vi era una differenza sia nella materialita’ oggettiva dei fatti contestati, sia nell’elemento soggettivo nel disvalore attribuito alle due condotte in termini di incidenza sul rapporto fiduciario esistenza nella relazione lavorativa.
Che la corte di merito ha poi rilevato che il tenore della lettera di sospensione cautelare del 30.1.2006, che riportava la richiesta di rinvio a giudizio, era tale da consentire al (OMISSIS) di rendersi edotto dei fatti contestati, peraltro non richiedendo l’articolo 75 del CCNL citato una preventiva contestazione prima di adottare la sospensione, essendo legata all’esito del giudizio penale l’eventuale successiva decisione del datore di lavoro di contestare i fatti oggetto della condanna penale definitiva.
Che infine secondo la corte distrettuale non poteva ritenersi illegittimo l’articolo 75 citato che prevede la possibile durata della sospensione sino al passaggio in giudicato della sentenza penale e che, non essendosi concluso il procedimento penale nei confronti del (OMISSIS) con una sentenza definitiva di assoluzione piena, non spettava la differenza retributiva richiesta.
Che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidato a quattro motivi al quale ha opposto difese la Banca con controricorso.
Che il PG in data 10.5.2017 ha richiesto il rigetto del ricorso. Che sono state depositate memorie ex 378 c.p.c..

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