Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 dicembre 2017, n. 57118. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello

Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione, quando pronuncia l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l’appello.

Sentenza 21 dicembre 2017, n. 57118
Data udienza 29 settembre 2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di PESARO;
nel proc. c/:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del tribunale di PESARO in data 25/01/2017;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI G., che ha chiesto annullarsi con rinvio l’impugnata sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25.01.2017, depositata in data 26.01.2017, il tribunale di Pesaro assolveva l’imputato dalle tre contravvenzioni edilizie ascrittegli (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), articoli 93 e 95, articoli 94 e 95) perche’ non punibile per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131 bis cod. pen..
2. Ha proposto ricorso per cassazione “per saltum” il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di PESARO, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b), sotto il profilo della violazione di legge, sub specie dell’articolo 131 bis cod. pen..

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