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1.2. Quanto al secondo profilo della condotta, giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, e’ pacifico che tra le condizioni di “inferiorita’ psichica” rientrino anche quelle conseguenti all’ingestione di alcolici o all’assunzione di stupefacenti (cfr Sez.3, n.39800 del 21/06/2016, Rv.267757; Sez.3, n.38059 del 11/07/2013, Rv.257374; Sez.3, n. 40565 del 19/04/2012, D., non mass.; Sez. 3, n. 30547 del 15/07/2011, F.D., non mass.; Sez. 3, n. 1183 dei 23/11/2011, E. Rv. 251803; Sez. 3, n. 2646 del 27/01/2004, Laffy, Rv. 227029); anche in tal caso, infatti, si realizza quel doloso sfruttamento, da parte dell’autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, la quale viene cosi’ strumentalizzata con l’obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali, che rappresenta la ratio della fattispecie in oggetto.
1.3. Del pari infondata e’ la doglianza relativa alla sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 609 ter c.p., comma 1.
Giova ricordare che la ratio della disposizione in esame e’ quella di reprimere piu’ severamente quei comportamenti che sono finalizzati ad attenuare o sopprimere le capacita’ di resistenza fisico-psichiche della vittima, attraverso l’uso di strumenti potenzialmente idonei a compromettere la salute e le capacita’ mentali della vittima.
L’aggravante di cui all’articolo 609 ter c.p., comma 1, n. 2 si caratterizza, infatti, per la particolare offensivita’ della condotta attiva derivante dall’uso di mezzi tipici (armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti) o atipici (altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa).
L’uso dei mezzi tipici o atipici indicati dalla norma deve connotare la condotta del soggetto agente e, nel caso di utilizzo di sostanze alcoliche, quindi, attesa la ratio della circostanza aggravante, assume rilievo la somministrazione di tali sostanze alla vittima al fine di agevolare o rendere possibile la commissione del reato: la persona offesa risulta non in grado o meno in grado di opporsi alla proposta sessuale dell’agente, in quanto l’assunzione indotta della sostanza alcolica incide sulla capacita’ di autodeterminazione e, quindi, sul processo di libera formazione (e mantenimento durante l’atto) del consenso all’atto sessuale.
L’uso di sostanze alcoliche, al pari di quelle narcotiche e stupefacenti, secondo la previsione legislativa, e’, infatti idoneo ad alterare la capacita’ di autoderminazione della vittima creando uno stato di inferiorita’, che, per integrare l’ipotesi aggravata in oggetto, non preesiste alla condotta dell’agente ma che e’ indotto dallo stesso proprio con l’uso di dette sostanze, come avvenuto nella specie.
L’accertamento di tale stato di compromissione della liberta’ di autodeterminazione costituisce un giudizio di fatto, sottratto al controllo di legittimita’, se congruamente e logicamente motivato.
Nella specie, la sentenza impugnata argomenta ampiamente in ordine allo stato di alterazione psichica, indotto nella vittima dallo stesso imputato, stato che viene desunto dall’analisi complessiva del comportamento tenuto dalla stessa durante i rapporti sessuali, come cristallizzato dal video in atti (pag 6 della sentenza impugnata).
La motivazione e’ congrua e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimita’.
Il ricorrente, peraltro, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.
2. La censura relativa al trattamento sanzionatorio e’, invece, fondata, nei limiti appresso precisati.
Va ricordato che costituisce principio consolidato che la misura della diminuzione della pena per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate costituisce l’oggetto di una tipica facolta’ discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non e’ tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puo’ limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale e’ insindacabile in sede di legittimita’ qualora sia immune da vizi logici di ragionamento (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017; Rv. 269196; Sez. 3, n. 40762 del 30/04/2015, Rv.265166).
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