Le notizie desumibili dall’accesso al RE.GE. sono segrete ai fini e per gli effetti del reato di rivelazione di segreto d’ufficio di cui all’art. 326 c.p.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 13 marzo 2018, n. 11358.

Le notizie desumibili dall’accesso al RE.GE. sono segrete ai fini e per gli effetti del reato di rivelazione di segreto d’ufficio di cui all’art. 326 c.p.; e ciò in quanto solo la competente segreteria della Procura della Repubblica può fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico, sempre se il destinatario ne abbia fatto espressa richiesta e se la comunicazione dell’informazione sia stata autorizzata dal magistrato dell’Ufficio del Pubblico ministero. Con la conseguenza che sino al rilascio della detta autorizzazione la notizia in ordine all’esistenza di iscrizioni a carico di un determinato soggetto rimane segreta anche nei confronti del diretto interessato.

Sentenza 13 marzo 2018, n. 11358
Data udienza 12 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DI LEO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) che si riporta ai motivi e insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Bari, in data 9 giugno 2015, assolveva (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 615 ter c.p., contestato ai capi A) e D) di imputazione e condannava il predetto in relazione ai reati di favoreggiamento di cui al capo B) e di rivelazione di segreto d’ufficio di cui al capo D), concedeva all’imputato la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.
(OMISSIS) e’ stato, quindi, condannato per il reato di favoreggiamento, perche’, quale pubblico ufficiale in servizio presso l’ufficio dibattimento della Procura della Repubblica di (OMISSIS), si introduceva nel sistema informatico in uso presso tale ufficio, consultava la banca dati del (OMISSIS), visualizzava i quadri del fascicolo penale numero (OMISSIS) a carico anche del parente (OMISSIS), sindaco pro tempore del Comune di (OMISSIS), nei cui confronti erano in corso intercettazioni telefoniche nell’ambito di tale procedimento, e comunicava telefonicamente all’indagato le informazioni riservate di cui era venuto in possesso, aiutandolo cosi’ ad eludere le investigazioni dell’Autorita’ giudiziaria.
(OMISSIS) e’ stato, infine, condannato per il delitto di cui all’articolo 326 c.p., perche’, attraverso la condotta sopra descritta, violando i doveri inerenti alle sue funzioni ed abusando comunque delle sue qualita’, rivelava all’indagato notizie d’ufficio coperto dal segreto delle indagini.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi:
2.1. Mancanza e manifesta illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla affermazione di penale responsabilita’.
La Corte territoriale afferma la certezza dei fatti in contestazione non conoscendo il contenuto delle informazioni apprese a seguito della consultazione del sistema informatico dall’odierno ricorrente ed ignorando totalmente il contenuto delle informazioni trapelate, la cui conoscenza e’ rimasta solo presunta.
In realta’ l’intento dell’imputato era quello di informare il congiunto della necessita’ di attivarsi, in quanto funzionari del Comune manovravano per ritardare la firma di una convenzione relativa all’affidamento di un centro polifunzionale alla gestione delle (OMISSIS) – delle quali lo stesso ricorrente era esponente – ad un tempo successivo alla scadenza del mandato del sindaco, fatto in relazione al quale questi avrebbe dovuto, appunto, “ripararsi” in quanto la stipula della convenzione gli avrebbe giovato politicamente.
Le persone offese del procedimento penale, la cui attivita’ di indagine era posta in pericolo dalla fuga di notizie, erano aduse fare copia delle loro denunce e mandarle a tutti i consiglieri comunali, tra cui anche l’imputato, ragion per cui era fatto notorio che pendessero indagini in capo agli amministratori comunali.
2.2. Erronea applicazione della legge in relazione alle fattispecie di rivelazione di segreto d’ufficio e di favoreggiamento.
2.2.1 Nel capo B) di imputazione si legge di notizie comunicate telefonicamente dal ricorrente all’omonimo indagato, mentre sia il giudice di primo grado che la Corte d’appello hanno ritenuto accertato il fatto della divulgazione attraverso modalita’ completamente diverse. Si e’ fatto riferimento, cioe’, alla divulgazione di notizie avvenuta nel corso dell’incontro immediatamente successivo alla telefonata tra i due. Cio’ ha inciso sulla estrinsecazione del diritto di difesa e ha determinato un sostanziale mutamento del fatto riconosciuto in sentenza, in luogo di quello contestato al capo B), cosi’ producendo gli effetti dettati dagli articoli 521 e 522 c.p.p., ossia la nullita’ della sentenza.
2.2.2. Quanto al reato di cui all’articolo 326 c.p., posto che l’oggetto da tutelare e’ rappresentato dalle notizie d’ufficio che devono rimanere segrete, le stesse avrebbero dovuto essere segretate, ma cio’, nel caso in questione, non si e’ verificato, anzi era ormai di dominio pubblico che pendessero giudizi in capo agli amministratori in carica e nei confronti di coloro che si presentavano quali candidati. In ragione di cio’ viene meno il requisito fondante della segretezza. Quella dell’imputato e’ stata solo una ingenua curiosita’, ammessa dallo stesso. Le notizie che si possono attingere dall’ufficio (OMISSIS) non sono notizie coperte dal segreto di cui all’articolo 329 c.p.p., e lo stesso viene meno quando il dato o il fatto storico e’ portato a conoscenza degli interessati o degli indagati.
2.2.3. Quanto al reato di cui all’articolo 378 c.p., non sapendo quale tipo di notizie sia stata divulgata, non si comprende in cosa sia consistita l’attivita’ di elusione delle investigazioni dell’Autorita’ in ordine ai procedimenti che vedevano (OMISSIS) indagato. I procedimenti a carico di (OMISSIS) sono tutti attualmente in corso e nessun problema e’ derivato dalla divulgazione di notizie inerenti gli stessi.
Costituisce un vulnus della sentenza il fatto di creare confusione tra il verbo realmente utilizzato dall’imputato nella conversazione intercettata (“riparare”) e quello che gli viene inopinatamente contestato (“cautelare”).
La Corte d’appello inserisce il verbo “riparare” in un contesto giudiziario mentre l’odierno imputato ha spiegato che il reale significato da attribuire al verbo e’ quello di “usare cautela” nei confronti dei collaboratori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ destituito di fondamento e va, pertanto disatteso per i motivi di seguito esposti.
2. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto orientato a riprodurre, con generiche formulazioni, un quadro di argomentazioni gia’ esposte nel giudizio d’appello che, tuttavia, risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiche’ imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearita’ e della logica conseguenzialita’ che caratterizzano i passaggi motivazionali dell’impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, omette di confrontarsi criticamente con le puntuali ragioni giustificative della correlata affermazione di responsabilita’, ne’ e’ volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicita’ ictu oculi percepibili in questa Sede, bensi’ ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d’accusa, traendone le logiche conseguenze del caso.
La Corte d’appello di Bari, in particolare, evidenzia come, durante la consultazione da parte dell’imputato del (OMISSIS), lo stesso abbia telefonato al congiunto dicendogli testualmente “ti devo dire qualcosa che ti riguarda, stasera ci possiamo vedere… perche’ ti devi riparare… tanto di devo mettere al corrente di una cosa”.
La Corte evidenzia, altresi’, che, subito dopo, i due si erano incontrati nei pressi dell’ufficio giudiziario ove lavorava l’imputato.
Tale quadro indiziario, come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale, consegue i requisiti di precisione, gravita’ e concordanza in considerazione della versione dei fatti totalmente inverosimile fornita dall’imputato in merito al contenuto e alla finalita’ della conversazione sopra menzionata.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso si articola in piu’ deduzioni che devono essere tutte disattese..
3.1. E’ infondato il motivo di ricorso nella parte in cui denuncia la violazione dell’articolo 521 c.p.p..
Premesso che, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, si’ da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017; Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017; Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003; Sez. U. n. 16 del 19/06/1996), nel caso in esame la condanna e’ intervenuta esattamente in relazione al reato contestato. Sia nella sentenza di primo grado che in quella di secondo grado, i giudici hanno ritenuto che la condotta di favoreggiamento sia iniziata con la telefonata tra l’imputato ed il congiunto e si sia completata con le comunicazioni verbali nel corso dell’incontro de visu tra i (OMISSIS) e (OMISSIS).
Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il dato non abbia influito sull’esercizio del diritto di difesa, tanto che neppure e’ stato lamentato nei motivi di appello ed e’ stato allegato innanzi alla Corte solo in sede di discussione orale.
3.2. E’, del pari, infondato il motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al reato di cui all’articolo 326 c.p..
Le notizie rivelate dall’imputato sono sicuramente notizie che dovevano rimanere segrete.
Deve escludersi, in linea generale, che sia consentita la comunicazione informale di quanto risulta dai registri di un ufficio giudiziario. Ne’ tale principio e’ derogabile se la notizia abbia ad oggetto l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e sia richiesta dal diretto interessato.
Quest’ultimo, infatti non ha, di per se’, un diritto incondizionato a ricevere tale tipo di notizia: il combinato disposto di cui all’articolo 335 c.p.p., e articolo 110 bis disp. att. c.p.p., non solo riserva specificamente all’ufficio del Pubblico ministero la comunicazione delle informazioni concernenti eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato, e previa formale richiesta, ma prevede espressamente che il Pubblico ministero, a fronte di una istanza di informazioni dell’interessato o del suo difensore, possa anche disporre il segreto sulle iscrizioni fino a tre mesi, ove ricorrano specifiche esigenze attinenti all’attivita’ di indagine.
Deve percio’ concludersi che solo la segreteria della competente Procura della Repubblica puo’ fornire notizia circa eventuali iscrizioni a carico, sempre se il destinatario ne abbia fatto espressa richiesta e se la comunicazione dell’informazione sia stata autorizzata dal magistrato del Pubblico ministero, e che, quindi, fino al rilascio di tale autorizzazione, la notizia in ordine all’esistenza di iscrizioni a carico e’ segreta anche nei confronti del diretto interessato (Sez. 6, n. 49526 del 3.10.2017, Greco, Rv. 271565; Sez. 5, n. 44403 del 26/06/2015, Morisco, Rv. 266089; Sez. 6, n. 22276 del 05/04/2012, Maggioni, Rv. 252871).

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